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- Soccorritori e scena del crimine. (di Riccardo Mambrini)
Argomento forse poco trattato con pochi riferimenti dottrinali, meriterebbe una maggior considerazione da parte dei professionisti del settore, a prima vista scene del crimine e soccorritori potrebbero sembrare due mondi antistanti; invece, il volontario soccorritore è in stretta relazione con la scena del crimine, basti pensare che in Italia nel 2024 sono stati denunciati 2.388.716 reati di cui 314 omicidi volontari. In quanti di questi reati sono intervenuti i volontari per prestare soccorso ala vittima? In quanti sapevano che stavano approcciando una scena di un crimine? In quanti hanno prestato attenzione a non inquinarla? Le risposte sono semplici, moltissimi volontari del soccorso approcciano le scene del crimine e pochi o nessuno hanno sufficienti conoscenze o preparazione per approcciarle adeguatamente. Consideriamo che, soprattutto nelle piccole realtà, il volontario soccorritore è sovente la prima risposta ad intervenire sulla scena di un crimine, questo accade poiché nella fase di allertamento del NUE (112) o del 118 , molto spesso la chiamata arriva dal privato cittadino, il quale non può che fornire informazioni basilari e/o sommarie riguardo l’emergenza, pensiamo al vicino che sente le urla nell’appartamento a fianco, un automobilista che trova lungo la via un incidente, un passante che camminando per strada trova una persona accasciata a terra, si potrebbero menzionare centinaia di casistiche, ed ecco quindi che, con le poche informazioni a disposizione, dopo la fase di allertamento, le centrali operative competenti invieranno i mezzi di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, forze dell’ordine etc.) sul luogo, il quale potrebbe coincidere con la scena di un crimine; grazie alla loro capillarità sul territorio nazionale, i volontari del soccorso sono spesso la prima unità ad approcciare tali scene, soprattutto nei piccoli centri urbani o nelle zone scarsamente popolate, sono anche però, l’unità che ha meno o nessuna formazione e/o informazione riguardo a questo argomento; da molti anni ormai svolgo con passione il ruolo di volontario di primo soccorso e, ho potuto constatare in prima persona enormi lacune rispetto all’approccio del volontario soccorritore alla scena del crimine; immaginate un volontario che entra in una casa dove è stato commesso un omicidio, deve accertarsi necessariamente dello stato della vittima, calpesterà eventuali macchie di sangue, sposterà mobili, oggetti, pur di avere sufficiente spazio ad operare, potrebbe lasciare tracce come capelli, impronte etc. Ogni investigatore, criminologo, scienziato forense o professionista del settore, sa che, evitare l’inquinamento delle scene del crimine, evitare l’inquinamento delle fonti di prova è essenziale per una riuscita tempestiva, efficace ed ottimale delle indagini. Le esigenze tecnico operative di un soccorso rendono impossibile per un soccorritore che approccia una scena del crimine evitare di inquinarla totalmente, bisogna necessariamente accedere ai luoghi, avvicinarsi alla vittima, constatarne lo stato, attuare i protocolli del soccorso, tutte azione che portano sicuramente a lasciare tracce del nostro passaggio; cosa può fare allora il soccorritore? Può, con le giuste nozioni, e con la giusta attrezzatura, adottare delle precauzioni per favorire gli investigatori nel processo di indagine, senza necessariamente togliere tempo al soccorso pratico, evitando contaminazioni inutili che porterebbero solamente ad un dilungamento nei processi selettivi delle fonti di prova. Fonte: Criminologo dott. Mambrini Riccardo
- Castel D'Azzano: Attacco Terroristico, MORTI 3 CARABINIERI e feriti altre 17 persone. (La SQUAD esprime massimo cordoglio ai familiari)
Un'esplosione in un casolare a Castel D'Azzano, vicino a Verona, ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di 17 persone, tra cui militari dell'Arma, poliziotti e vigili del fuoco. Le vittime sono state coinvolte in un'operazione di sgombero di un edificio da anni pignorato, dove tre fratelli avevano saturato i locali con il gas per evitare di essere sfrattati. Le vittime sono il luogotenente Marco Piffari, il carabiniere Scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo Valerio Daprà. L'esplosione si è verificata quando le forze dell'ordine hanno aperto la porta, dopo che era stato avvisato che c'erano minacce di farsi saltare in aria. La casa, in cui sono state trovate bombole di gas e bottiglie molotov, è crollata, colpendo i soccorritori. Tra i feriti ci sono 13 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco. Sono stati ricoverati ma non sono in pericolo di vita. I fratelli Ramponi, coinvolti nell'incidente, sono stati arrestati. Franco è stato catturato dopo essere fuggito. Maria Luisa e Dino sono in ospedale ma non in pericolo di vita. Il procuratore di Verona ha dichiarato che ci sono elementi per considerare l'esplosione come un omicidio premeditato. Il colonnello Claudio Papagno ha dettagliato che Maria Luisa ha causato l'esplosione accendendo una bombola di gas. Sono stati individuati segni di pericolo, come la presenza di molotov sul tetto. Il presidente del Veneto ha proclamato tre giorni di lutto regionale per i carabinieri deceduti, con bandiere a mezz'asta in segno di rispetto. il pres. Procida Dario
- Intercettazioni è mistero nell'auto di Sempio.
Due audio inediti hanno riacceso l'attenzione sul delitto di Garlasco, coinvolgendo Andrea Sempio. Nei registrazioni, Sempio parla di spese legali e di una somma di 70-80mila euro che deve “tirare fuori”. Ci sono anche domande sulle microspie: gli investigatori hanno installato dispositivi di ascolto su due auto, una Suzuki Swift e una Fiat Panda, ma della Panda non ci sono documenti ufficiali. Manca un'intercettazione sulla Fiat Panda intestata alla zia di Sempio, Ivana, coinvolta in recenti perquisizioni per corruzione. C'è un buco nel fascicolo dell'indagine del 2017 su Sempio, archiviato dal procuratore Mario Venditti, e gli atti non sono numerati come dovrebbero. La microspia sulla Suzuki ha registrato tensioni familiari, con il padre Giuseppe preoccupato per l'esito dell'indagine. Sempio ha citato spese ingenti e dichiarato di non avere i soldi. Inoltre, ha parlato di una “vittoria morale” contro nemici giudiziari. Rimane l'interrogativo sulla mancanza di documentazione per l'intercettazione sulla Panda e la sparizione di atti dal fascicolo.
- Risse e spaccio, centro storico Genova, residenti valutano la vigilanza notturna.
Dopo una serie di risse e episodi di violenza, i residenti e commercianti del centro storico di Genova, stanno valutando di dotarsi di vigilanza privata, poiché ritengono insufficiente la presenza delle forze dell’ordine. Nonostante recenti operazioni che hanno portato a 20 arresti, molti abitanti chiedono misure alternative. Una proposta concreta è di attivare un servizio di vigilanza notturna, con guardie private dalle 20 alle 8, per creare deterrenti contro la criminalità. Alcuni suggeriscono anche l’installazione di telecamere di sorveglianza e l’uso di spazi privati per posizionare le guardie. Le discussioni continuano per valutare costi e modalità operative. La sindaca ha sottolineato che la sicurezza è una questione da affrontare a livello governativo, evidenziando che la situazione è critica.
- Il ruolo degli steward negli stadi italiani (del Senior Security Manager Petralito Giuseppe)
1. La normativa La figura degli steward è stata introdotta in Italia per la prima volta con il Decreto legge n°8 dell'8/02/2007, poi convertito nella Legge del 4/04/2007 n.41, come specifica misura di contrasto ai disordini negli stadi. Il Decreto venne firmato sei mesi dopo la morte dell’Ispettore capo della Polizia, Filippo Raciti (lo scrivente ha avuto l’onore e la fortuna di svolgere e dirigere numerosi servizi di ordine pubblico insieme all’Ispettore Raciti, apprezzandone sempre la professionalità e lo spiccato senso di appartenenza allo Stato che lo contraddistingueva) avvenuta a margine del derby siciliano tra le squadre di Catania e Palermo nel corso degli scontri tra le forze dell’ordine e gli ultrà catanesi. Gli steward sono le prime persone che accolgono i tifosi negli stadi e assicurano, sotto il diretto controllo delle forze dell’ordine, l’attività di prefiltraggio, filtraggio e instradamento dei supporters. La normativa italiana che disciplina la figura e il servizio degli steward negli impianti sportivi è principalmente il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2019, che ha modificato il Decreto dell’8 agosto 2007, stabilendo requisiti, organizzazione e mansioni per gli steward in competizioni calcistiche, professioniste e dilettantistiche in impianti cin capienza superiori ai 7.500,00 posti. Tale figura è disciplinata sia a livello nazionale che internazionale con i regolamenti delle Federazioni (come la FiFA) che forniscono ulteriori linee guida e standard per lo svolgimento dell’attività in questione. 2. I requisiti richiesti Gli steward debbono possedere requisiti fisici e psicoattitudinali specifici, oltre ad avere una formazione adeguata in materia di sicurezza, gestione delle emergenze e accoglienza del pubblico. 3. La formazione Per diventare steward è’ obbligatorio seguire corsi di formazione specifici, al termine dei quali si ottiene un tesserino professionale valido da rinnovare annualmente. 4. Mansioni Le funzioni degli steward includono la sorveglianza, la gestione dell’afflusso e del deflusso del pubblico, la prevenzione e la gestione di eventuali criticità nonché il mantenimento dell’ordine all’interno dello stadio. E’ importante sottolineare al riguardo che il servizio di stewarding è spesso inserito in un contesto più ampio di organizzazione della sicurezza e richiede la collaborazione di diverse figure professionali, come le forze dell’ordine. fonte: Senior Security Manager UNI 10459:2017 dott. Petralito Giuseppe
- La capacità preventiva dell’intelligence come strumento di contrasto al crimine (di Barbara Lopez)
la capacità preventiva dell’intelligence come strumento di contrasto al crimine È indubbio che di fronte ad una società in continua evoluzione risulti utile fornire soluzioni concrete alle diverse forme di criminalità che si manifestano. Ciò evidenzia come la gravità del problema non sia da sottovalutare, come sia necessario applicare delle precise politiche di sicurezza, organizzate sia nei mezzi che nelle scelte operative. L’analisi criminale si caratterizza proprio per il suo approccio concreto e proattivo, il suo obiettivo è quello di ridurre i reati e la vittimizzazione includendo ogni possibile disciplina utile a ridurre la criminalità. Le sue ricerche devono essere solide da un punto di vista metodologico, utili ad individuare il modus operandi del crimine e trovare percorsi alternativi che possano interrompere la sua evoluzione. Si richiede un cambiamento di strategia non più finalizzato ad inseguire i criminali ma a prevenire le loro azioni costruendo ipotesi di intervento in grado di dare soluzioni ai problemi e valutare gli effetti futuri. L’attività preventiva prevede la rilevazione dei problemi legati alla criminalità analizzando il problema in profondità per poi poter rispondere e valutare i risultati dell’intervento. L’efficacia delle tattiche tradizionali è stata spesso messa in discussione visti gli scarsi risultati raggiunti sui livelli di criminalità e anche l’attività investigativa produce maggiori risultati se il caso presenta molti indizi, ma la maggior parte dei casi non rientra in questa categoria. Bisogna fare una valutazione reale dei crimini, valutare l’impatto degli interventi e, se non hanno funzionato, capire perché. Ogni crimine richiede un diverso livello di organizzazione e di conoscenza, per questo bisogna imparare a destrutturare i crimini e intervenire in profondità, portando alla luce lati oscuri che possono sembrare invisibili; questo aumenta le probabilità di riuscita e favorisce un uso efficace delle risorse che abbiamo a disposizione. Se focalizziamo l’attenzione sulle varie teorie criminologiche, usate per affrontare i problemi della criminalità, ci rendiamo conto che spesso sono di poco aiuto nella realtà, questo perché la criminologia in sé trova le cause del crimine in fattori distanti, come i problemi psicologici o sociologici che possono essere utili solo in una prima fase di studio, ma nella pratica quotidiana di contrasto al crimine non portano ai risultati sperati. Per avere risultati concreti bisogna analizzare gli eventi criminali studiando la correlazione con il contesto che ha favorito la commissione del reato, partendo da quello che viene definito Il triangolo della criminalità: Autore, Bersaglio e Luogo del reato . Pertanto l’analisi deve avere una prospettiva triangolare per evitare che l’autore commetta nuovi reati, per ridurre le probabilità di diventare un bersaglio e per capire come gestire i luoghi in cui accade il problema, per far sì che il luogo sia un alleato del bersaglio e non un nemico. Il bersaglio e il luogo possono diventare un’opportunità per l’autore del reato e quindi una causa della criminalità. Anche un reato semplice richiede la commissione di una serie di decisioni e di azioni in sequenza e studiare la sequenza aiuta a scoprire i possibili interventi. Tutti gli strumenti di prevenzione adottati per ridurre la criminalità hanno l’obiettivo di modificare la percezione che l’autore ha sulle opportunità date dal reato, se modifichiamo la loro percezione riusciamo ad influenzare i loro comportamenti, ma per proteggere il bersaglio non dobbiamo sottovalutare l’autore che potrebbe attivare dei meccanismi di difesa inaspettati, modificando il suo comportamento in risposta alle misure di prevenzione e individuando nuovi punti di vulnerabilità. Numerose ricerche condotte hanno dimostrato come il crimine riesca ad adattarsi e ad attuare una delocalizzazione tattica, geografica o temporale, cambiando il bersaglio, cambiando strategia, luogo o tempi, ma rimane comunque un problema non risolto. Ogni tipo di crimine rappresenta un problema diverso ma tutti uniti da un filo conduttore e con un’analisi approfondita possiamo rilevare gli autori che vanno maggiormente attenzionati, i luoghi che richiedono più interventi di altri e i bersagli che hanno bisogno di maggior tutela. Non bisogna confondere la stima dei reati con il tasso di criminalità. Bastano pochi individui per causare molti problemi e capire gli scopi di chi delinque può aiutare a sviluppare strategie di prevenzione efficaci, questo consente di essere un passo avanti e camminare più velocemente del comportamento criminale. Un’analisi criminale specifica offre la possibilità di fornire una caratterizzazione al tipo di crimine fornendoci un quadro chiaro del tipo di reato compiuto e consentendoci una dettagliata ricostruzione del fatto: le persone coinvolte, la sequenza degli eventi e soprattutto il vantaggio che l’autore ricava da un determinato reato, vantaggio che in alcuni casi può essere ovvio ma in altri può fare emergere nuovi spunti investigativi. È importante giocare sugli effetti anticipatori della prevenzione, utili per sviare sui tempi e sui modi dell’intervento, attivando parti del programma di prevenzione prima dell’inizio ufficiale dell’intervento, è quello che viene definito effetto implementazione latente . L’intervento di contrasto al crimine non è mai di facile applicazione proprio a causa della multidimensionalità del crimine stesso, ma partire da un processo base non è mai un errore. Gli stadi del processo prevedono delle fasi che si rivelano sempre molto utili per stabilire un punto di partenza: Scanning (rilevazione): qual è la natura del problema? Analysis (analisi): cosa causa il problema? Response (risposta): cosa si dovrebbe fare per ridurre il problema? Assessment (valutazione): l’intervento ha provocato una riduzione del problema? Si parte sempre da domande generali per poi arrivare a quelle più specifiche nel corso delle indagini. L’esame degli elementi informativi, acquisiti durante le indagini, permette di ricostruire la dinamica degli eventi, l’ambito in cui si sono svolti e le eventuali relazioni con soggetti terzi; l’utilità di questi elementi non è finalizzata solo all’analisi del fenomeno ma risulta essenziale anche per adeguare i successivi interventi operativi. L’intelligence investigativa fornisce un contributo fondamentale all’interno dell’analisi criminale poiché consente di raccogliere notizie, dati, ma anche di valutare, analizzare ed interpretare le informazioni ottenute e rappresenta la migliore strategia preventiva per ridurre gli effetti dei potenziali rischi e delle possibili minacce. Individuare correttamente i fattori di rischio e gestire le conseguenti azioni di mitigazione non è un’operazione semplice. Non basta raccogliere le informazioni, è necessario saper leggere tra le righe e andare oltre: questo è il cuore dell’attività investigativa dell’intelligence. L’intelligence è utile solo se affidabile e tempestiva e il suo scopo è l’utilità del suo prodotto, quindi l’utilità delle sue informazioni. Si caratterizza per la sua capacità preventiva, non si basa sugli indizi che sono qualcosa di valutabile solo a seguito di un evento, ma si basa sugli indicatori, cioè su quei segnali da individuare ed interpretare prima che l’evento si verifichi. Tuttavia, si tende sempre a considerare la mente criminale come un fenomeno irrazionale e questo porta ad una valutazione di scarso utilizzo ai fini attuativi delle politiche di sicurezza. Molti dei comportamenti illeciti messi in atto sono frutto di una pianificazione intenzionale con finalità molto chiare nella mente di chi le compie. Oggi, le nuove forme di minacce esigono nuove capacità di risposta e le esigenze investigative emergenti richiedono un ampliamento, sia in termini quantitativi che qualitativi del prodotto intelligence. Queste nuove forme non sono più statiche, quindi con un rischio costante nel tempo, ma dinamiche e multidimensionali e questo richiede una valutazione evolutiva dei fattori per consentire elaborazioni strategiche che possano aiutare a comprendere le logiche e le finalità, in un’ottica di prevenzione ad ampio raggio, attraverso una vigilanza attiva e collaborativa in grado di mettere in campo strumenti di contrasto appropriati. di: dott.ssa Lopez Barbara Criminologa e Analista Intelligence Referente SQUAD
- Forze di Sicurezza e Corpi dello Stato nel mirino, la lotta contro Euskadi Ta Askatasuna-ETA. (di Angelini Rita)
Per oltre cinquant’anni l’organizzazione armata Euskadi Ta Askatasuna (ETA) ha incarnato una delle prove più dure e laceranti per lo Stato spagnolo e per l’intero tessuto della sua società civile. La violenza politica legata all’indipendentismo basco non ha prodotto soltanto lutti e devastazioni, ha generato fratture insanabili nel Paese. In particolare, le forze dell’ordine spagnole, Guardia Civil e Policia Nacional, hanno pagato un prezzo altissimo , diventando il bersaglio prescelto di una campagna di terrore sistematica, fondata sulla violenza letale, la negazione dell’umanità dell’avversario, l’annientamento morale. 1. Radici ideologiche: dal nazionalismo etnico al progetto rivoluzionario. Il pensiero che ispirò l’ideologia del gruppo venne associato a un'espressione in lingua basca: ezker abertzalea, ovvero “sinistra patriottica”. Il termine, nato dall’unione delle parole aberri (patria) e -zale (che ama), divenne l’etichetta di un movimento che fondeva indipendentismo, identità culturale e socialismo rivoluzionario. Nel 1958 dagli ambienti studenteschi baschi si affermò una deriva intransigente, il fenomeno prese corpo in Euskadi Ta Askatasuna (“Paese Basco e Libertà”), meglio conosciuta come ETA, collocandosi fin da subito come alternativa estrema contrapposta al nazionalismo moderato, scegliendo la via della violenza politica organizzata. Il pensiero di Sabino Arana, fondatore del Partito Nazionalista Basco (PNV) nel 1895, trasmise un impianto identitario rigido, fondato sull’idea di purezza etnica e sulla salvaguardia assoluta di lingua, religione e costumi del popolo basco. Con Federico Krutwig ( Vasconia ) l’asse si spostò ponendo al centro del progetto non più la superiorità etnica, ma la lingua basca come simbolo di resistenza culturale, e l’uso della violenza come strumento necessario per raggiungere l’indipendenza . La repressione franchista contribuì ad alimentare la narrativa di opposizione antiautoritaria e a creare un’aura di legittimazione in settori internazionali di sinistra. Nonostante la Costituzione del 1978 e lo Statuto d’Autonomia, ETA bollò le riforme come insufficienti e incrementò le proprie attività nell’ambito della lotta armata. Obiettivi statali come le forze dell’ordine, i magistrati, i politici affiancati a obiettivi “funzionali” incarnati da imprenditori, giornalisti e civili, vennero progressivamente inclusi in una strategia di pressione: omicidi, attentati, sequestri e campagne di intimidazione erano finalizzati a generare terrore, a spersonalizzare l’avversario e a delegittimare l’autorità statale. 2.Disumanizzazione come strumento operativo. Come in molte esperienze terroristiche del Novecento, la de-umanizzazione è stata funzionale all’abbattimento dei freni morali interni e alla mobilitazione dei simpatizzanti. Nel caso ETA, la designazione in euskera “txakurrak”, che significa “cani”, utilizzata per identificare la Guardia Civil mostra la trasformazione in una caricatura animale dell’obiettivo, un passo simbolico che rendeva accettabile, persino “giustificabile”, la sua eliminazione. La propaganda del gruppo utilizzò questa rappresentazione non solo riferendosi a loro come strumenti repressivi dello Stato spagnolo, ma anche come simboli dell’occupazione e della negazione dell’identità basca. Per ETA, l’effetto ricercato fu duplice: minare la stabilità dello Stato per ottenerne la delegittimazione e corrodere la fiducia sociale nelle istituzioni di protezione. 3. Impatto psicosociale sugli operatori: la “Sindrome del Norte”. Tra la metà degli anni ’80 e i primi anni 2000 emerse nella produzione clinica e sociologica il concetto di “ Sindrome del Norte ”, inteso come l’insieme di disturbi psicologici osservati tra gli agenti di polizia e della Guardia Civil destinati nei Paesi Baschi e in Navarra negli anni più bui della violenza. Il profilo sintomatologico attribuibile al Post-Traumatic Stress Disorder ( PTSD ) si materializzava in ansia, ipervigilanza cronica, insonnia, depressione, irritabilità, ricadute familiari, una condizione coerente con il trauma da minaccia protratta più che con un singolo evento. Nonostante l’ampia casistica, la sindrome non ricevette riconoscimento ufficiale (sul modello DSM -5 per il PTSD), con effetti negativi su tutele, indennizzi e protocolli di presa in carico sanitaria e amministrativa. L’isolamento sociale dei nuclei familiari in contesti ostili e la ritualità “silenziosa” di funerali e commemorazioni aggravarono il danno morale. Il caso di Julián Carmona Fernández (1982), giovane suicida dopo un’imboscata costata la vita a quattro colleghi, raffigura la pressione cumulativa tra minaccia continua, senso di impotenza e trauma profondo. 4. Risposta statale: specializzazione, cooperazione, criticità. Dalla fine degli anni ’70 la Guardia Civil avviò una specializzazione operativa nei territori rurali e montuosi più esposti, con la creazione di unità a indirizzo speciale, l’Unidad Especial de Intervención (UEI), l’Unidad Antiterrorista Rural (UAR) e l’evoluzione nel Grupo de Acción Rápida (GAR). Lo sviluppo mirava a fornire una struttura autonoma dotata di elevata mobilità, addestramento specifico al contrasto in ambiente ostile, dotazioni logistiche e mezzi moderni (veicoli leggeri, NVG, comunicazioni cifrate). Sul versante urbano nel 1978 la Policía Nacional istituì il Grupo Especial de Operaciones (GEO) , una forza selezionata per sequestri, attentati, dirottamenti e arresti ad alto rischio, con training pluriennale. Tale unità si integra nella rete ATLAS europea e rappresenta attualmente un punto di riferimento a livello internazionale. Questa doppia filiera (rurale/urbana) ha accresciuto la professionalizzazione e l’efficacia tattica, sostenuta dalla crescente cooperazione giudiziaria e di polizia con la Francia. In controluce, il capitolo GAL (la cosidetta “ guerra sucia ” contro rifugiati etarras in Francia) ha prodotto danni reputazionali allo Stato e contaminazioni di legalità, mettendo in chiaro quanto fosse fragile la linea che separa l’efficacia operativa dal rispetto dello Stato di diritto, e quanto quest’ultimo resti un pilastro irrinunciabile anche contro minacce estreme. 5. La svolta del 1997: Miguel Ángel Blanco e il moto collettivo di Ermua. Nel luglio del 1997 il sequestro e l’omicidio di Miguel Ángel Blanco , consigliere del Partido Popular di Ermua, scatenarono una mobilitazione senza precedenti. Le “ manos blancas ” squarciarono il muro di paura e contribuirono a isolare ETA persino dentro le aree tradizionalmente più vicine alla sua causa. Lo “spirito di Ermua” fu un movimento civile che segnò la fine dell’ambiguità sociale verso la violenza e aprì una fase di pressione operativa e giudiziaria su tutta la “galassia etarra”, fino all’annuncio della cessazione definitiva (2011) e allo scioglimento (2018). La legittimazione sociale rappresentò uno dei punti chiave della parabola di ETA, unito alla risposta operativa e alla collaborazione francese. Conclusioni. Il caso ETA dimostra che la stabilità democratica non si fonda solo sull’efficacia delle risposte, ma sulla percezione di legittimità che la sostiene. L’assassinio di Miguel Ángel Blanco, con la risposta popolare che ne seguì, rappresentò un momento di svolta nella coscienza collettiva: lo “spirito di Ermua” segnò il passaggio da una fase di silenzio e paura a una presa di posizione civica esplicita contro il terrorismo. La fine dell’organizzazione armata non ha coinciso con la chiusura del dibattito nel contesto spagnolo. Il caso ETA sul fronte della sicurezza pone una questione cruciale: il ruolo fondamentale che le forze dell’ordine occupano all’interno di una democrazia matura. Guardia Civil, Policia Nacional, forze armate e altri operatori, sono state in prima linea in un conflitto asimmetrico, in cui il nemico non era solo ideologico, ma esistenziale. Attraverso le strategie di incitamento all’odio, la scelta mirata delle vittime e il controllo capillare nei territori d’influenza, ETA trasformò il terrorismo in un’arma di coercizione psicologica prima ancora che militare. Garantire la sicurezza alla cittadinanza non può prescindere dalla tutela della dignità, del benessere e della salute psicofisica degli operatori che questa sicurezza devono assicurarla quotidianamente. La prevenzione del disagio psichico, la protezione contro la stigmatizzazione e l’adeguato riconoscimento giuridico e sociale delle condizioni di rischio rappresentano indici fondamentali di uno Stato sano. In questo senso, il sostegno istituzionale alle forze dell’ordine non è solo una questione amministrativa o sindacale, ma un parametro della qualità democratica: uno Stato che sa prendersi cura di chi lo serve è uno Stato che costruisce sicurezza attraverso la legittimità, il rispetto e la fiducia. La memoria del terrorismo, la valorizzazione delle vittime, la promozione della resilienza collettiva e l’impegno per la verità e la giustizia restano oggi i cardini fondamentali per scongiurare ogni ritorno della violenza come strumento politico e per creare generazioni consapevoli del ruolo centrico del cittadino nella lotta all’illegalità e al terrorismo. Solo una società capace di ricordare e riconoscere può davvero dirsi libera. fonte: Geopolitica dott.ssa Angelini Rita
- Guardie Particolari Giurate, Ausiliari alla Sicurezza, Addetti ai Servizi di Controllo e Steward: facciamo chiarezza (di Stefano Bassi e Angelo Giardini)
Guardie Particolari Giurate, Ausiliari alla Sicurezza, Addetti ai Servizi di Controllo e Steward: facciamo chiarezza (di Stefano Bassi, con Angelo Giardini – Professionisti della Security certificati UNI 10459:2017) Le competenze e i compiti che caratterizzano le professioni citate nel titolo del presente articolo sono spesso oggetto di errate interpretazioni e ragione di dubbi, se non anche di abusi, nel relativo impiego in servizi pubblici e privati. La normativa complessa, in taluni casi composita e frammentaria, come nel caso della vigilanza privata, in altri lacunosa o assente, come è avvenuto per gli operatori dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza sino alla recente normazione UNI 11925:2023 e UNI 11926:2023, non ha certo facilitato gli addetti ai lavori né, tantomeno, la percezione collettiva di attribuzioni e valore delle professionalità in oggetto. Oggi il quadro normativo e la giurisprudenza hanno fatto pressoché definitiva chiarezza; tuttavia, si rilevano prese di posizione di rappresentati di categoria che, per interesse corporativistico oppure di carattere meramente economico e commerciale, come nei casi di applicazione di CCNL inconferenti con le mansioni, contribuiscono ad alimentare un clima di confusione, incertezza e spesso di contrapposizione tra attori della security, inaccettabile e non più plausibile. L’orientamento di chi scrive e dell’Associazione che qui anche rappresenta è invece quello fondato sulla chiarezza, sulla certezza e sull’onestà intellettuale, che derivano sia dalla conoscenza delle normative sia dall’esperienza applicativa sul campo. La visione espressa è pertanto avulsa da qualsivoglia logica di parte e tesa unicamente a sostenere e implementare la sinergia tra professionisti di ogni ordine e grado, credendo fermamente nel concetto di sicurezza integrata , tanto in ambito pubblico quanto in quello privato. Integrazione che si può tutelare e promuovere solo a patto che vi siano disciplina, ordine e assenza di lacune e dubbiosità circa ruoli e mansioni, status e prerogative delle diverse professioni di che trattasi. Guardie Particolari Giurate e Istituti di Vigilanza L’attività di vigilanza privata è disciplinata da molteplici fonti normative e regolamentari. La principale fonte di primo grado è il R.D. 773/193, noto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), con il relativo Regolamento attuativo (R.D. 635/1940). Gli artt. 133 e 134 del TULPS , in particolare, individuano rispettivamente la vigilanza della proprietà privata svolta direttamente dal proprietario dei beni con l’impiego di Guardie Particolari Giurate (GPG) alle sue dipendenze, e lo svolgimento dell’attività di vigilanza, autorizzata dal Prefetto, da parte di persone giuridiche private o persone fisiche che impiegano propri dipendenti, in via professionale e in forma imprenditoriale, con la qualifica di GPG. Il primo caso riguarda le organizzazioni (ad esempio grandi società di capitali) che si dotano in proprio di personale di vigilanza; il secondo caso - oggi certamente il più diffuso - quello dell’impiego del contratto di appalto con Istituti di Vigilanza Privata (IVP) . Il D.M. 269/2010 elenca i diversi servizi erogabili dagli Istituti con propri dipendenti, muniti di titolo di Guardia Particolare Giurata, e con risorse aziendali dedicate (auto di servizio, sistemi di comunicazione, centrali operative, ecc.): · Vigilanza , che può essere fissa (piantonamento, ronda perimetrale) o saltuaria/itinerante (pattugliamento, ronda esterna automontata su base territoriale, ecc.), vigilanza fissa antirapina , vigilanza mediante unità cinofile , servizio antitaccheggio ; · Televigilanza e telesorveglianza , intervento su allarme ; · Custodia valori in caveau e depositi idonei; · Servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti, servizi di scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori; · Servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti e disciplinati da specifiche norme (D.M. 85/1999, D.M. 154/2009, ecc.). Il D.M. 269/2010 sancisce inoltre esplicitamente la netta separazione tra servizi affidati alle GPG e servizi diversi , normati da apposite e distinte disposizioni, affidati a professionisti privi della qualifica in esame e della relativa licenza prefettizia, che presuppone il possesso di determinati requisiti e, come dice il titolo professionale stesso, del giuramento a seguito del decreto di nomina. Il riferimento è agli Addetti ai Servizi di Controllo e agli Steward, circa i quali vigono apposite leggi di cui si tratterà in seguito. Il fatto di citare questi servizi diversi e distinti nella declaratoria ministeriale è inequivocabile segno e prova che ciò che è di competenza delle GPG non lo è di altri professionisti , pena l’agire in violazione di una norma di legge. Il D.M. 269/2010 individua poi i casi in cui, per speciali esigenze di sicurezza, il servizio di vigilanza deve essere svolto dalle Guardie Particolari Giurate . Trattasi delle attività presso obiettivi sensibili , qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell’Ordine; tra questi obiettivi sono inoltre incluse, ad esempio, le raffinerie, i siti in cui operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e ove vanno garantite le loro incolumità e operatività, unitamente alla tutela da reati dei beni strumentali e delle infrastrutture, come nel caso dei presidi ospedalieri e sanitari, dei siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate, ecc. (per l’elencazione completa si rimanda all’Allegato D del D.M. 269/2010 e a quanto successivamente esposto nel presente documento). Il D.M. 269/2010 richiama anche i D.M. 85/1999 e 154/2009 , relativi alla sicurezza complementare . Il primo prevede e disciplina l’affidamento a soggetti privati dei controlli di sicurezza in ambito aeroportuale per l’accesso all’air side e il superamento dei varchi doganali di persone e cose; il secondo, la gestione della sicurezza in aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, stazioni di autolinee e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico ad alta frequentazione, la custodia e il trasporto di armi ed esplosivi, di contanti e beni di valore soggetti a reati quali la rapina, la prevenzione mobile (pattugliamento) e l’intervento armato su allarme, la vigilanza presso le infrastrutture critiche. Rientrano altresì nelle attribuzioni della sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali, installazioni militari, centri direzionali, industriale o commerciali per “ speciali esigenze di sicurezza ”. Da questo quadro normativo si evince chiaramente che le GPG non hanno meri compiti di prevenzione di reati contro il patrimonio privato, come ancora qualcuno oggi sostiene, relegando la professione al vecchio compito di custode notturno o di piantone. Sia l’elencazione dei servizi di cui al D.M. 269/2010 che i D.M. 85/1999 e 154/2009 enucleano infatti attività che si affiancano attivamente allo Stato per garantire la pubblica sicurezza . Quest’ultima si realizza tanto in via mediata quanto in modalità diretta in base al contesto operativo. È mediata ed eventuale nei servizi di prevenzione furti o altri atti contro il patrimonio, ma è altresì diretta laddove le GPG sono chiamate a prevenire e fronteggiare reati di rapina, in quanto alla tutela del patrimonio si affianca (e assume un ruolo preminente) quella delle persone dall’uso della forza da parte dei rapinatori, per prevenire e fronteggiare aggressioni e atti violenti presso ospedali ed edifici pubblici, per garantite con presidio e capacità di intervento complementare la pubblica sicurezza presso obiettivi sensibili e infrastrutture critiche, ecc. È qui opportuno precisare, per inciso, che alle GPG non è attribuita dalla legge la protezione della persona , affidata esclusivamente alle forze di polizia, ma è parimenti loro compito la prevenzione di reati che direttamente o indirettamente possono avere effetti sugli individui , sulla loro incolumità fisica e psichica. L’uso della forza e delle armi in dotazione sono disciplinati dal codice penale in tema di scriminanti di legittima difesa e uso legittimo delle armi (artt. 52 e 53 c.p.) nonché di adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), come ad esempio nel caso di ordini ricevuti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. A riprova del valore pubblico della funzione, con riferimento alla sicurezza complementare, si rammenta che, ai sensi dell’art. 6, D.M. 154/2009, spetta esclusivamente al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni definire e attuare i programmi di addestramento delle GPG addette ai servizi di che trattasi. In questo complessivo contesto, che delinea un ruolo completo e concretamente di sicurezza sussidiaria anche a livello pubblico, che si affianca cioè alle Istituzioni per garantire alla collettività la tutela dal crimine, è fondamentale il riconoscimento di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p., status che non spetta invece ad altri operatori del comparto security quali Addetti ai Servizi di Controllo, Steward e, in buona parte dei casi, agli operatori dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza. Tale riconoscimento è intervenuto con il D.L. 59/2008, convertito in L. 101/2008, che ha modificato l'art. 138 del TULPS. È bene rammentare che per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione , ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima. Questi poteri, esclusivi dei pubblici ufficiali, sono quelli deliberativi, autoritativi e certificativi; ma è bene notare che, nell’esercizio delle proprie funzioni, le GPG possono procedere all’uso della forza ricorrendone gli estremi, redigere relazioni di servizio con valore probatorio ed essere altresì precettate dalle Forze dell’Ordine nella loro attività operativa. Gli artt. 336 e 337 c.p., infine, prevedono fattispecie di reato a tutela peculiare degli incaricati di pubblico servizio, al pari dei pubblici ufficiali. Si cita altresì il Protocollo d’Intesa del 2010 noto col nome “ Mille occhi sulla città ”, nato su iniziativa del Ministero dell’Interno, cui hanno aderito Associazione Nazionale dei Comuni, Istituti di Vigilanza e Prefetture. Il protocollo prevede l’obbligo di sinergia e collaborazione tra IVP, anche al di fuori del perimetro contrattualmente definito con i propri diretti clienti. Ciò si sostanzia in un impegno condiviso tra GPG, a prescindere dall’Istituto di appartenenza, a tutela dell’ ordine e della sicurezza pubblica , nel presidio del territorio durante l’esecuzione dei servizi affidati, nella sinergia fattiva e stabile, non occasionale, con le Forze dell’Ordine ai fini della prevenzione e della pronta attivazione del loro intervento. È di tutta evidenza, pertanto, che le GPG non sono più solo guardie di un patrimonio privato ma primari attori di una sicurezza integrata e condivisa . La norma UNI 10891:2022 , con l’intento di semplificare lettura e interpretazione degli atti di legge precedentemente citati, individua dal canto suo 3 macrocategorie di servizi: · Servizi per Guardie Particolari Giurate (corrispondenti alle classi A, B, D ed E del D.M. 269/2010); · Servizi per steward e incaricati al controllo locali di pubblico spettacolo e intrattenimento; · Servizi per Guardie Particolari Giurate con particolari requisiti di competenza nell’ambito della sicurezza complementare presso aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, infrastrutture critiche del comparto energetico e delle telecomunicazioni, security a bordo di navi in navigazione in aree a rischio pirateria, trasporto e custodia di armi ed esplosivi, ecc. Ancora una volta, nonostante spesso i lodevoli intenti di sintesi e accorpamento di disposizioni di legge non semplifichino affatto lettura e interpretazione, soprattutto in coordinato con i decreti ministeriali citati in precedenza, emerge come i servizi affidati agli Steward e quelli di controllo siano mantenuti esplicitamente distinti da quelli di competenza delle GPG. Stewart e Addetti ai Servizi di Controllo La professione di Steward è disciplinata dal D.L. 8/2007 recante “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche” convertito, con modificazioni, in L. 41/2007 nonché dal D.M. 8 agosto 2007 (successivamente modificato con D.M. 24 febbraio 2010, 28 luglio 2011 e, da ultimo, 13 agosto 2019) in tema di organizzazione e servizio degli Steward negli impianti sportivi. Trattasi di una figura professionale formata e autorizzata che assicura la sicurezza e la buona gestione del pubblico prima, durante e dopo un evento sportivo, in sinergia con le Forze dell'Ordine e in base alle direttive ricevute dalle funzioni di Security management dell’organizzatore dell’evento, ad esempio, nel caso delle partire di calcio, da parte della Società che ha in gestione lo stadio o proprietaria dell’impianto stesso. Le mansioni degli Steward includono il controllo dei biglietti, l'indirizzamento degli spettatori, il controllo dei beni introdotti dagli utenti all’interno dell’impianto (che precedentemente alla normazione della figura spettava alle Forze dell’Ordine), la vigilanza contro comportamenti antigiuridici e altresì l'assistenza a spettatori con disabilità o in stato di bisogno (ad esempio in caso di emergenze di carattere sanitario e necessità di primo soccorso), la gestione di procedure di evacuazione ed esodo. Come si evince da questa breve e non omnicomprensiva declaratoria, agli Steward competono attività che si caratterizzano come di security attiva, quali il controllo di beni personali degli spettatori, il vigilare sulla condotta dei presenti, la sinergia con le Forze dell’Ordine a tutela dell’ordine pubblico, sia di sicurezza passiva o ausiliaria, competenze più proprie del personale oggi definito dalla norma UNI 11925:2023, come il controllo biglietti o dei tornelli di accesso. Ciò che rileva, nella demarcazione con la differente professione di Guardia Particolare Giurata, è la limitazione operativa confinata all’interno e nelle immediate pertinenze dell’impianto presso cui operano gli Steward, l’ assenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio , i poteri di intervento diretto solo per legittima difesa e il non porto d’arma. La Cassazione Penale, Sez. VI, con sentenza 23 giugno 2025 n. 23333, ha esplicitamente affermato che gli Steward negli stadi non sono incaricati di pubblico servizio, in quanto essi svolgono attività di natura privatistica per la società sportiva da cui dipendono ovvero cui è contrattualmente vincolata la società da cui essi dipendono. La loro attività è inoltre considerata meramente materiale, priva di poteri pubblici autoritativi e certificativi, e in caso di necessità, possono solo prontamente segnalare criticità alle Forze dell'Ordine, senza poter adottare atti autoritativi o coercitivi (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 12 marzo 2025, n. 1908). Occorre qui ribadire che anche le GPG, incaricati di pubblico servizio, non hanno poteri autoritativi e certificativi propri del pubblico ufficiale, tuttavia, al contempo, non hanno compiti meramente materiali come Steward e Addetti ai Servizi di Controllo, bensì caratterizzati da poteri discrezionali in ambito operativo, che implicano anche lo svolgimento di mansioni intellettuali (cfr., tra le numerose, Cass. Pen., Sez. VI, 25 settembre 1998, n. 10138; Cass. Pen., Sez. VI, e 30 dicembre 1999, n. 467), che si concretano nella capacità di discernere, analizzare, determinare, redigere accurata documentazione di servizio, ecc. La differenza rispetto alle note caratteristiche degli Steward è dunque lapalissiana e la demarcazione tra competenze di questi ultimi e GPG è evidente. La figura dell’ incaricato al controllo locali di pubblico spettacolo e intrattenimento , in breve anche Addetto ai Servizi di Controllo o nella vulgata “buttafuori”, è disciplinata dal D.M. 6 ottobre 2009, che prevede l’iscrizione dei lavoratori in un apposito elenco presso la Prefettura competente. L’iscrizione del personale avviene su istanza dei gestori delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o dei titolari degli Istituti di Vigilanza che svolgono anche questa tipologia di servizio, qualora sia accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Ai sensi degli artt.1 e 4 del D.M. 6 ottobre 2009, le disposizioni afferenti a questa professione si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali in impianti sportivi, parchi e castelli, ecc.), nei locali privati di pubblico spettacolo e intrattenimento , indipendentemente dalla tipologia di attività svolta al loro interno (ad es. discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i pubblici luoghi dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo. A tale riguardo va considerato che le funzioni attribuite al personale di controllo dall'art. 5 del D.M., nelle fattispecie dei controlli preliminari, accesso e deflusso del pubblico, controlli all'interno del locale, hanno riguardo, in particolare, alla presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi altro materiale o condotta che possa essere pericolosa per l’incolumità e/o la salute dell’utenza. In dettaglio i compiti degli Addetti ai Servizi di Controllo sono: · controlli preliminari con osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di comportamenti antigiuridici nelle pertinenze immediate o al loro interno, di sostanze illecite e oggetti proibiti o pericolosi, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze dell’Ordine in caso di necessità, la verifica che siano fruibili le vie di fuga, ecc.; · controlli all'atto dell'accesso del pubblico con presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di pubblico, controllo sommario visivo delle persone (ad esempio del dress code ove previsto, dello stato non alterato degli accedenti, ecc.) ed eventuale verifica del possesso di un valido titolo di accesso (biglietto o prenotazione), compreso anche il possibile riscontro mediante documento di riconoscimento in caso di titolo d’ingresso nominativo; · controlli all'interno del locale con attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici e privati. All’elencazione di cui sopra è d’uopo aggiungere l’effettuazione di interventi diretti nell’immediatezza e non ovviabili, in caso di comportamenti violenti e molesti da parte di utenti (tipico il caso del lavoro nelle discoteche), interventi in cui l’uso della forza fisica e senza impiego di armi è circoscritto all’ambito della legittima difesa (propria e altrui) e la coercizione limitata al prevenire la concretizzazione di atti o la degenerazione di comportamenti tali da arrecare pericolo per l’incolumità di altre persone e danni al patrimonio privato. Tra le caratteristiche capacitive del personale addetto a questa tipologia di servizi vi è non solo la dote fisica e tecnica di intervento materiale (come era nel caso della figura del cosiddetto “buttafuori”), ma anche un adeguato acume che permette di discernere situazioni , individuare preventivamene segnali deboli (ad esempio anticipatori di molestie sessuali piuttosto che di rissa, ecc.), saper comunicare con adeguata abilità di gestione positiva dei conflitti e capacità di transazione. In questo quadro si ravvisano competenze e capacità comuni con le GPG, ma in un contesto circoscritto e limitato all’esatto luogo in cui è resa la prestazione, che è sempre un luogo privato (discoteca, night club, bar, teatro, ecc.) o un luogo aperto al pubblico in occasione di un evento. Alla demarcazione di luogo si aggiunge quella temporale, essendo l’attività vincolata alla stretta presenza di pubblico e alla fascia oraria di apertura dei locali o di celebrazione di un evento, compresa la fascia oraria ragionevolmente preliminare all’apertura e parimenti immediatamente successiva alla chiusura, sino al completo deflusso del pubblico e all’assenza di utenza (spettatori, avventori, ecc.). Ciò che contraddistingue fortemente le diverse attività di Guardie Particolari Giurate e Addetti ai Servizi di Controllo è certamente l’essere incaricato di pubblico servizio le prime e non i secondi. Ciò ne impedisce, giustamente, l’impiego in attività di vigilanza e security presso ospedali e altri edifici pubblici, anche a prescindere dalla casistica riportata nella declaratoria di cui all’Allegato D, sez. III, art. 3.b.1, del D.M. 269/2010). La figura dell'Addetto ai Servizi di Controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo è forse piuttosto un “incaricato di pubblico esercizio” e la sua attività è strettamente vincolata e circoscritta a ben determinate tipologie di locale od evento all'interno della cui sfera è chiamato ad operare. Operatori dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza La figura dell’operatore dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza è stata per decenni comunemente chiamata in svariati modi, che ne hanno spesso sminuito il valore e ostacolato la promozione sociale e professionale, come portiere, custode, commesso, ecc. Oggi, grazie alle norme UNI 11925:2023 e UNI 11926:2023 , la figura professionale, declinata in Responsabile, Coordinatore e Assistente (Addetto), e le organizzazioni che effettuano Servizi Ausiliari alla Sicurezza, hanno trovato, si auspica, finalmente adeguato riconoscimento tecnico-normativo. Agli operatori di che trattasi sono affidate le seguenti principali attività: · Monitoraggio flussi e controllo accessi presso sedi aziendali e presso edifici pubblici che non necessitino di vigilanza armata ovvero di operatività in compresenza con GPG; · Monitoraggio ambienti esterni e interni delle sedi presidiate; · Attività di informazione e accoglienza , indirizzamento e front office ; · Attività di back office , gestione corrispondenza e relativa distribuzione; · Gestione prenotazioni, gestione locali e parco mezzi, supporto e ausiliariato (ad esempio di ufficio, accademico, bibliotecario, ecc.); · Gestione telefonica nell’ambito delle mansioni di front office; · Gestione della sicurezza passiva senza obbligo di azione attiva ; · Monitoraggio sistemi di allarme . È evidente come, al di là della nomenclatura, confondere alcune attività degli Ausiliari alla Sicurezza con quelle delle Guardie Particolari Giurate sia tutt’altro che arduo o infrequente. Cerchiamo pertanto di seguito di demarcarne le differenze. In primo luogo le attività delle GPG sono disciplinate dalle numerose norme di legge precedentemente citate, in primis dal TULPS e dal D.M. 269/2010; al contrario, per gli operatori dei servizi ausiliari non vi è alcuna norma cogente - per effetto dell’abrogazione dell’art. 62 TULPS e degli artt. 111, 113, 114 del relativo Regolamento, da parte della L. 340/2000 - e oggi risulta presente solo la recente normativa tecnica UNI del 2023. Ai sensi dell’art. 256 del Regolamento del TULPS e del succitato D.M. 269/2010, è obbligatorio il ricorso alla vigilanza privata laddove sono da eseguirsi peculiari prestazioni a tutela di specifiche esigenze di sicurezza e presso obiettivi sensibili. Le GPG, infatti, devono essere in possesso di specifica licenza prefettizia che legittima gli operatori all’esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa di un immobile , mentre l’attività cosiddetta di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili , ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi. Ciò si concreta in attività quali la registrazione dei visitatori, il controllo accessi, la regolazione dell’afflusso delle vetture ai parcheggi interni, il monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione e di altri impianti di allarme e allertamento, ecc. (cfr. Autorità Nazionale Anticorruzione, Determinazione n. 9 del 22 luglio 2015). Una importante dirimente tra le diverse funzioni si rintraccia nelle Circolari del Ministero degli Interni Serie 557 succedutesi negli anni e riguarda i concetti di vigilanza attiva e passiva . Le attività del primo tipo possono comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’immediata repressione dei reati in concorso con le Forze dell’Ordine e ricadono nel regime esclusivo di controllo e di autorizzazione previsto per le Guardie Particolari Giurate, ritenendo tali compiti assimilabili a quelli svolti dagli appartenenti alla forze di polizia e chiaramente distinte, per tale ragione, dalle attività di portierato (oggi Servizi Ausiliari alla Sicurezza), che si caratterizzano, invece, per essere destinate a garantire l’ ordinata utilizzazione di un sito o immobile da parte dei fruitori (interni ed esterni), senza che vengano in alcun modo in rilievo – se non in via del tutto mediata ed indiretta - finalità di prevenzione e sicurezza . Questo orientamento ministeriale è stato confermato e ribadito dalla giurisprudenza con diverse pronunce (cfr., su tutte, Cass. Pen., Sez. I, 12 aprile 2006, n. 14258; Cons. Stato, Sez. IV,14 febbraio 2007, n. 654; TAR Lombardia, Sez. III, 25 maggio 2010, n. 1674). Sempre secondo le circolari della serie 557, in particolare in quella del 2012, è introdotta una ulteriore specificazione, che, in questo caso, riguarda l’aspetto temporale di effettuazione dell’attività. Si legge infatti che per il controllo di un edificio pubblico (non obiettivo sensibile, cfr. D.M. 269/2010) o presso un’azienda privata in orario diurno e in presenza di utenza e personale dipendente possono essere impiegati i servizi di portierato, mentre, in orario notturno e nei giorni e orari di chiusura, è obbligo impiegare le GPG. La ratio della determinazione ministeriale risiede nel differente bilanciamento di interessi e nel diverso scenario di rischio presente in orario diurno e di attività dell’ente rispetto all’orario di inattività. Nel primo caso è preminente l’attività di accoglienza, informazioni, controllo accessi, ausiliariato d’ufficio mentre nel secondo la prevenzione di reati contro il patrimonio. Si noti che la circolare fa riferimento a siti non sensibili e a livello di rischio criminoso basso o moderato, diversamente, a parere di chi scrive, la soluzione ottimale è quella di fare operare in sinergia personale ausiliario e personale di vigilanza , quest’ultimo, anche in orario diurno e in presenza di pubblico, con funzione di prevenzione reati e di presidio attivo di sicurezza . La soluzione ottimale, ad esempio in una grande azienda, previo adeguato Risk assessment (cfr. ISO 31000:2018) e giusta considerazione del rapporto costi-benefici, è avere al punto di accoglienza e ingresso almeno due addetti ai Servizi Ausiliari e almeno una GPG. Le prestazioni che caratterizzano i diversi servizi, infatti, non consentono di considerarli sostituibili o equipollenti , quanto piuttosto, ove ne ricorra la necessità, complementari tra loro. Nel 2019, il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha emesso una nuova - e si può affermare definitiva - circolare della serie 557, che ha messo auspicabilmente fine alla incertezza di attribuzioni tra servizi di vigilanza e custodia riservati agli IVP e servizi di portierato, anche a contrasto di fenomeni di esercizio abusivo di attività riservate alla vigilanza privata da parte di imprese operanti con operatori assunti con CCNL Servizi Fiduciari, CCNL Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi o CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (CCNL portieri e custodi). Acclarato che l’elemento che qualifica un servizio come vigilanza privata è l’effettuazione di un’attività di salvaguardia del patrimonio e, quindi, in via mediata, un’attività volta a contribuire alla preservazione dell’ordine e della sicurezza pubblica (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 aprile 2006, n. 14258), occorre considerare che spesso anche le attività dei portieri (o Ausiliari alla Sicurezza) concretizzano una forma di tutela dei beni altrui , dal momento che la presenza di questo personale può avere effetto dissuasivo a fronte di intrusioni indebite, furti e altri reati contro il patrimonio. La linea di discrimine tra le due attività, secondo la circolare ministeriale, risiede perciò nelle modalità con le quali vengono svolte le prestazioni . I servizi di vigilanza, che devono essere svolti da soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 134 TULPS, sono quelli che implicano un intervento diretto e attivo a favore della tutela dei beni altrui (e di riflesso dell’ordine e della sicurezza pubblica) nel caso di tentati o consumati reati, di cooperazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 139 TULPS) nonché poteri di documentazione delle attività svolte durante il servizio (relazioni di servizio, rif. art. 255 del R.D. 635/1940). I servizi di portierato e custodia, sia in affidamento singolarmente considerato che in seno a contratti di global service, si caratterizzano invece per la guardiania passiva del patrimonio del cliente/committente, senza che in capo all’operatore siano previsti obblighi di difesa attiva dei beni (in particolare, degli immobili) ad esso affidati. In questo senso, rientrano oggi nelle attività degli Ausiliari alla Sicurezza, quindi espletabili senza licenza prefettizia, le prestazioni che si risolvono nel controllo delle infrastrutture di servizio, nella registrazione e indirizzamento dei visitatori, nel monitoraggio degli impianti di allarme, nel custodire temporaneamente cose loro consegnate dagli accedenti ai siti presidiati, nell’aprire e chiudere ingressi e finestre, nel gestire accessi pedonali e carrai, nel supporto alla conduzione degli immobili, nel collaborare attivamente in caso di emergenza per evacuazioni, incendi, ecc. Si può complessivamente affermare, a parere di chi scrive, che il focus che permette di discernere e distinguere le attività è, nel caso delle GPG, l’ attenzione al patrimonio e alla complessiva sicurezza anticrimine dei luoghi presidiati, con poteri d’intervento e nei limiti delle competenze previste dalla legge, con sinergia diretta con le Forze dell’Ordine e poteri di documentare quanto avvenuto e quanto operato; al contrario, per gli Ausiliari alla Sicurezza le attività core non sono la prevenzione del crimine e la tutela patrimoniale, bensì l’ attenzione all’utenza interna ed esterna (fornire informazioni, gestire flussi, indirizzare ad uffici, gestire la posta, aprire cancelli, ecc.), al fine della conduzione e del regolare esercizio degli immobili presso cui operano, che, ovviamene, non può comunque prescindere dal fungere da presidio di deterrenza a fronte di condotte antigiuridiche o costituenti reato, ma pur sempre in via mediata e non diretta. In caso di minaccia alla sicurezza del sito, l’intervento degli Ausiliari, salvo ricorrano gli estremi della legittima difesa riconosciuti ad ogni comune consociato, è quindi limitato al corretto ed efficacie allertamento delle Autorità preposte e alla sola gestione indiretta, “a distanza”, meramente comunicativa, della criticità di security. Gli operatori dei servizi ausiliari sono quindi fortemente integrati nel ciclo delle attività quotidiane dei clienti (aziende, enti pubblici), in quanto coinvolti in dinamiche di supporto all’attività d’impresa o istituzionale all’interno delle sedi di servizio e nell’interazione con l’utenza; le GPG, invece, assolvono un servizio anch’esso ovviamente sinergico con le attività dei committenti, ma focalizzandosi in primo luogo sulla sicurezza anticrimine e sulla prevenzione di condotte antigiuridiche e criminose . Resta inteso che anche le GPG, nella specifica e primaria azione di tutela del patrimonio pubblico/privato, possono operare in supporto alla conduzione delle attività del cliente, provvedendo - in determinati contesti (ad esempio presso determinati obiettivi sensibili, tribunali, Pronto Soccorso ospedalieri, sedi INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc.) ovvero in assenza di personale Ausiliario alla Sicurezza - ad attività di gestione flussi, controllo accessi, accompagnamento, rilascio di informazioni e disbrigo di altri adempimenti specifici d’ordine e ausilio. In questo labirinto, a parere di chi scrive, al fine di meglio individuare il servizio di cui un’organizzazione necessiti, va adottato il combinato criterio dell’ inquadramento del contesto specifico e dell’ individuazione dell’attività prevalente , fermo restando quanto precedentemente espresso circa orari di attività e presenza di utenza interna ed esterna (cfr. Circolare Ministero Interni 557 del 2012). Nel primo frangente soccorre la normativa, in particolare l’Allegato D, sez. III, art. 3.b.1, del D.M. 269/2010, prescrivendo i siti in cui è d’obbligo l’impiego di Guardie Particolari Giurate ; trattasi di siti con speciali esigenze di sicurezza qualora alla vigilanza non provvedano direttamente le Forze dell'Ordine o le Forze Armate (ad esempio i tribunali, i depositi militari e l’industria strategica), raffinerie e depositi di carburante con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate, aziende pubbliche o private del settore energetico e delle forniture idriche, del settore delle telecomunicazioni, sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale, siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l'incolumità e l'operatività (ad esempio i presidi ospedalieri), siti contenenti banche dati sensibili o ad accesso riservato a persone autorizzate (ad esempio i data center pubblici) e strutture a forte affluenza di pubblico (quali sedi di Regioni, Province, INPS, ecc.), siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (es. tribunali) e siti dove vi sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre contenenti opere di alto valore artistico ed economico). L’individuazione dell’attività prevalente richiama quanto espresso dalle circolari ministeriali serie 557 e impone di valutare e discernere la prevalenza dell’ attività di vigilanza attiva e diretta oppure di quelle di guardiania passiva , senza obblighi di difesa attiva, e di supporto alle attività della sede e del cliente , accoglienza, gestione accessi e flussi di utenza, informazioni, controllo di sistemi di allarme, ecc. Ulteriori differenze tra le due professionalità sono l’assoluta assenza di servizio armato per gli ausiliari e, ancora una volta, la qualifica di incaricato di pubblico servizio riconosciuta a tutte le GPG per effetto dell’art. 138 TULPS, mentre al personale ausiliario lo status è riconosciuto solo laddove lo stesso operi presso edifici pubblici o privati esercenti attività di rilevanza pubblica (ad esempio presso ospedali e case di cura private, cfr. Cass. Pen., Sez. II, 11 gennaio 2006, n. 769) e senza svolgere esclusivamente semplici mansioni d'ordine o operazioni puramente materiali (cfr. Cass. Pen, Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 17914). Certamente un operatore dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza che gestisce prenotazioni, tratta dati personali, fornisce informazioni e interviene attivamente nel ciclo di vita giornaliero di un ente o servizio pubblico, fornendo un contributo concreto alle finalità del servizio stesso , è soggetto di cui all’art. 358 c.p. (cfr. ultima sentenza citata); al contrario, non lo è laddove esegue attività meramente materiali ovvero presso un sito privato meramente commerciale (portiere o commesso di un ufficio direzionale, industria, ecc.). Per inciso, non si confondano i servizi di che trattasi in base alla dotazione o meno dell’arma per la difesa. Diversi servizi affidati per legge alle GPG e quindi agli IDV possono essere svolti e sono svolti anche in modalità non armata (ad esempio l’antitaccheggio), altri impongono giocoforza l’impiego di personale armato come la vigilanza antirapina, il trasporto valori, ecc. Come già esposto, i Servizi Ausiliari alla Sicurezza non prevedono, in alcun caso, la dotazione dell’arma agli operatori, proprio perché, si ribadisce, non vi sono per essi attribuzioni dirette di difesa di un sito e di intervento attivo in caso di eventi criminosi. Circa il potere di intervento, si rammentano anche gli artt. 382 e 383 c.p.p., rispettivamente relativi ad arresto in flagranza e facoltà di arresto da parte dei privati nei casi di cui all’art. 380 c.p.p. La disposizione, per quanto in potenza maggiormente di concreta applicazione nel caso delle GPG, si applica a tutti i consociati a patto che ne ricorrano i presupposti previsti dal codice di procedura penale. Ancora, i verbali e relazioni di servizio stese dalle GPG fanno fede sino a prova contraria, mentre per gli ausiliari la verbalizzazione ha valore meramente procedurale e circoscritto al servizio presso il luogo di assegnazione (es. registro accessi, giornale delle attività, ecc.). Lo stemma degli IVP e la divisa di servizio devono essere approvati e autorizzati dal Prefetto competente, mentre gli operatori dei servizi ausiliari utilizzano un logo e una denominazione meramente aziendale (cfr. art. 2563 c.c.) e una divisa aziendale, di connotazione privatistica, che non necessita, salvo eccezioni, di approvazione alcuna. Interessante è altresì il disposto dell’art. 2 della L. 300/1970, che prevede l’impiego delle GPG in azienda per la tutela del patrimonio aziendale ma non per vigilare sull’attività dei lavoratori, non potendo accedere ai locali dove si svolgono le attività lavorative, se non in casi eccezionali e per giustificato motivo (es. emergenza di security). La norma, figlia di un’epoca di tensioni molto lontana e assai diversa da oggi, mirava a impedire l’utilizzo della vigilanza da parte datoriale per controllare i dipendenti; oggi, pur confermandone la ratio e i limiti imposti, si ritiene possibile l’accesso alle aree di lavoro per l’espletamento dei compiti ascritti al ruolo di vigilanza e prevenzione reati di origine esogena, ma, soprattutto, la disposizione dello Statuto dei Lavoratori non è applicabile agli operatori dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza, che spesso sono chiamati ad interagire col personale dell’organizzazione in cui operano e, giocoforza, ad accedere ai locali in cui altri soggetti rendono la propria prestazione lavorativa. Si sottolinea, infine, che a norma del GDPR (Regolamento UE 679/2016) è opportuno che sia GPG che Ausiliari siano muniti di nomina ad addetto autorizzato al trattamento dati personali ai sensi dell’art. 29, in quanto è tutt’altro che infrequente l’accesso a tali dati durante l’esercizio delle relative mansioni e in piena osservanza del principio di accountability. Conclusioni Al termine di questa disamina, può concludersi che il ruolo delle Guardie Particolare Giurate, quali incaricati di pubblico servizio e soggiacenti a cogenti norme di legge che ne disciplinano la professione, siano oggi lavoratori della security con un significativo ruolo attivo nell’ambito della sicurezza integrata . Dalla sicurezza patrimoniale privata e vigilanza notturna di un tempo (cosiddetti “metronotte”), oggi le GPG si sono evolute ricoprendo un ruolo complementare allo Stato in contesti specifici e, pur mantenendo la sussidiarietà a norma del TULPS, hanno assunto una funzione di complessivo rilievo per la sicurezza pubblica, per garantire il benessere dei cittadini , costituendo un presidio di legalità e una importante presenza deterrente e di prevenzione , oltre che di rassicurazione per la collettività. Anche in attuazione del protocollo “Mille occhi sulla città”, questo ruolo, oltre ad incentivare l’integrazione e la sinergia tra IVP e Forze dell’Ordine, può utilmente contribuire a sgravare queste da attività di mero presidio territoriale e consentire loro di dedicare le risorse al pronto intervento, alle attività di polizia giudiziaria e a tutte quelle specifiche e specialistiche di competenza esclusiva e non delegabile. I Servizi Ausiliari alla Sicurezza, finalmente disciplinati ancorché da norme tecniche, hanno oggi assunto un ruolo più ordinato e certo nel panorama dei contratti pubblici e privati di servizi, costituendo un presidio di security passiva e un punto di riferimento tanto per le organizzazioni servite quanto per l’utenza delle stesse. Addetti ai servizi di che trattasi e GPG sono entrambi attori compartecipi e coprotagonisti della sicurezza antropica presso enti pubblici e privati. È oggi pertanto doveroso riconoscere pienamente e opportunamente il valore delle due professioni, assicurando adeguate formazione e addestramento, sviluppo capacitivo, congruità nei contratti di lavoro, opportunità di realizzazione professionale. Non si dimentichi, infatti, che per entrambi le professioni sono imprescindibili senso del dovere e di appartenenza : ciò sia per il ruolo ricoperto nel processo di security privata e, di riflesso, per la sicurezza pubblica e, altresì, in quanto entrambe le mansioni hanno un riverbero di immagine e reputazionale sia per l’organizzazione di cui fanno parte (es. IVP, impresa multiservizi, ecc.) che per l’organizzazione in cui prestano la propria opera professionale. GPG e ausiliari sono assai sovente il primo punto di contatto con l’utenza delle realtà presso cui operano, sicché il loro approccio, il loro lavoro, il loro operato, il loro ordine e aspetto, si tradurranno automaticamente nell’immagine dell’ente servito. Ecco quindi, sia per rispetto dei lavoratori medesimi sia del servizio svolto e dei beneficiari dello stesso, che entrambe le professioni debbono essere svincolate definitivamente da concetti stereotipati e retrogradi ed essere innalzate al ruolo che meritano. Quanto a Steward e incaricati al controllo presso locali di pubblico spettacolo e intrattenimento si ribadisce che la normativa ne circoscrive chiaramente gli ambiti d’impiego e le mansioni affidate, escludendo pacificamente l’impiego al di fuori dei luoghi e degli eventi previsti per le due figure, valorizzandone, da un lato, il valore in tali circostanze (stadio, locale notturno, teatro, ecc.) e le specifiche attribuzioni, dall’altro, risolvendo ab origine problematiche e dubbiosità, anche strumentali, al loro impiego in contesti e attività di competenza esclusiva di Guardie Particolari Giurate o di operatori dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza. È bene qui ricordare, ancora una volta, che per tutte le figure esaminate (GPG, Ausiliari alla Sicurezza, Addetti ai Servizi di Controllo e Steward) non è prevista la protezione della persona, affidata esclusivamente alle forze di polizia, secondo specifiche modalità e protocolli operativi, salvo i casi di cui agli artt. 51, 52 e 53 c.p. (quest’ultimo applicabile solo per le GPG ovviamente). Impegno preciso di Professionisti della Security e competenti manager aziendali deve essere quello di supportare i clienti – pubblici e privati – sin dalla fase preliminare di scelta della tipologia di servizio e della figura professionale che meglio si addice alle proprie esigenze, nel pieno rispetto delle norme di legge, regolamentari e tecniche vigenti. Parimenti, occorre un forte impegno per implementare la formazione e l’addestramento, trasformandoli da adempimenti meramente obbligatori a veri ed effettivi percorsi di professionalizzazione, di attribuzione verificata di competenze e di sviluppo capacitivo. Tutto questo deve essere accompagnato da una coerente applicazione degli istituti contrattuali e da un reale adeguamento dei CCNL, che pongano al centro il valore della professione. Solo in questo modo per tutte le figure descritte nel presente articolo potrà esservi realizzazione professionale, giusta tutela, doverosa considerazione e riconoscimento fattivo del ruolo nel panorama della sicurezza pubblica e privata, integrata, condivisa e partecipata. Allo stesso modo, in quanto altra faccia della stessa medaglia, sarà possibile eliminare errate e illecite prerogative, come l’impiego di operatori fiduciari o del comparto multiservizi per attività di vigilanza attiva e, lato operatori, prevenire fenomeni di burnout, di scarsa dedizione, mancanza di stimoli, perdita di fiducia in sé stessi e nel proprio lavoro, senso di scarsa o assente utilità (boreout) e di riduzione dell’impegno, superficialità e quiescenza del senso del dovere (quite quitting), con pregiudizio non solo sulla qualità dei servizi erogati, ma anche per la collettività beneficiaria diretta o indiretta del loro operato e, altresì, per sé stessi in termini di salute (ad esempio, malessere psicologico, stress lavoro correlato, ricadute psicosomatiche) e di maggiore vulnerabilità ed esposizione a rischi puri (ad esempio, perdita di attenzione e di capacità anticipatorie così come di adeguata reazione in caso di minacce di rilievo ai fini della security, ecc.). A cura di: Dott. Stefano Bassi Dott. Angelo Giardini
- OMICIDIO SOFIA STEFANI: IL CONFINE TRA GIOCHI EROTICI E PARAFILIE – IL BDSM E I SUOI RISCHI (di Pancani Daniela)
DECESSO SOFIA STEFANI: IL CONFINE TRA GIOCHI EROTICI E PARAFILIE – IL BDSM E I SUOI RISCHI In merito al decesso del Vigile Sofia Stefani, avvenuto all’interno della stanza del Comandante della Polizia Locale Giampiero Gualandi di Anzola dell’Emilia il 16 maggio 2024, pare da un colpo partito dalla pistola di Gualandi, intendo innanzitutto esprimere solidarietà alla famiglia della vittima e al contempo affrontare il tema delle relazioni intime a carattere sado-masochistico e dei rischi ad esso connessi, nonchè approfondire il fenomeno, evidenziandone i possibili significati psicologici che ne stanno alla base, le motivazioni che possono spingere una coppia ad intraprendere delle relazioni intime caratterizzate dalla stipula di contratti BDSM, evidenziare il confine tra “gioco erotico” e “relazione sado-masochista” e quindi il tema delle parafilie, tentando al contempo di contrastare anche lo stigma che ruota intorno al tema della sessualità. Il termine BDSM racchiude una varietà di comportamenti atipici piacevoli ed eccitanti che comprendono giochi di ruolo fisici, psicologici e sessuali tra adulti consenzienti, basati su dinamiche di potere, sottomissione, schiavitu’ fisica, sul procurare e ricevere dolore e sensazioni fisiche ( De Neef et al .,2019). Tali comportamenti, possono sovrapporsi alla sessualità o non essere sinonimi di sesso ( Williams, Sprott, 2022). Letteralmente, BDSM è un acronimo sovrapposto delle seguenti parole (Andrieu et al., 2019): B ondage, dall’inglese “schiavitù”, si riferisce alla limitazione della propria libertà di movimento attraverso mezzi di contenzione, come corde e manette, accettando che il partner faccia ciò che desidera con tali strumenti; D isciplina e D ominio, rispettivamente esercizio di controllo sul partner sottomesso e dimostrazione di autorità su questo, attraverso precise regole; S ottomissione e S adismo in cui il primo termine indica il lasciarsi guidare dalle azioni e dai desideri del partner dominante , mentre il secondo termine implica la sperimentazione di piacere nel procurare sensazioni estreme all’altro ( come dolore, caldo, freddo); M asochismo, riguarda la sperimentazione del proprio piacere per mezzo del dolore ( ad esempio, ricevere frustate , schiaffi in alcune parti del corpo). In passato tale pratica era considerata sinonimo di patologia mentale ma il crescente interesse della ricerca verso lo studio dei fattori psicologici e biologici che guidano gli individui verso il BDSM, nonchè la distinzione tra parafilia e disturbi parafilici proposta dall’American Psychiatric Association , hanno contribuito a depatologizzare il sesso non convenzionale ( Andrieu et al.,2019). Il BDSM non è più considerato come un insieme di comportamenti devianti ma raggruppa comportamenti più comuni di quanto pensiamo. Nel BDSM si assiste ad un “gioco di ruolo” tra i partner che può anche contemplare degli switch, ossia un cambio dei ruoli stabiliti. Tale switch può essere improvvisato nel libero scambio della dinamica di coppia, oppure rigorosamente imposto o vietato ad esempio nella eventuale stipula di veri e propri “contratti di BDSM ”, dove vengono scrupolosamente ed ossessivamente stabilite le regole e i dettami della caratteristica della relazione e dei suoi eventuali limiti o divieti. Il BDSM si basa su tre principi cardine, riassumibili nell’acronimo SSC ovvero ( sicuro, sano e consensuale): S icuro significa che vengono adottate misure per prevenire possibili rischi per la salute di entrambi i partner, ad esempio “pillole di sicurezza” ovvero parole e/o gesti concordati da pronunciare per interrompere o rallentare la pratica in caso di pericolo o disagio; S ano, si riferisce al principio di infliggere dolore senza arrecare danno all’altro , muovendosi in una serie di scenari erotici con regole e confini ben strutturati; C onsensuale indica la necessità di ottenere il pieno consenso di tutte le parti coinvolte. Il gioco del BDSM è visto sia come precursore o parte di un rapporto sessuale, che come attività fine a sè stessa ( Weimberg et al., 1984; Newmahr, 2010). All’interno del “gioco erotico”, la dinamica di potere può tradursi in una varietà di comportamenti quali: rituali specifici, come inginocchiarsi, usare un titolo o appellativo per rivolgersi al partner ( padrone/a-schiava/o); umiliazione ( di tipo verbale o imbavagliamenti); restrizione del movimento tramite bondage ( catene, corde, lacci) o privazione sensoriale con bende; gioco del dolore ( attraverso ausilio di diversi strumenti quali bastoni, mollette, spille o comportamenti come le sculacciate); utilizzo di toys; percosse; gioco del respiro, gioco che coinvolge i fluidi corporei Esiste uno stigma sociale diffuso che circonda il BDSM basato su alcuni atteggiamenti e false credenze ( Yost, 2010); Il BDSM è socialmente e moralmente sbagliato Il BDSM è sinonimo di violenza non consensuale Intolleranza verso chi lo pratica Le dinamiche di dominio e sottomissione possono estendersi alle relazioni della vita quotidiana Alcune ricerche al contrario hanno evidenziato che in un campione di studio dall’Australia, i partecipanti del BDSM presentavano un disagio psicologico significativamente inferiore rispetto al gruppo di controllo (Richters et al, 2008). Nella pratica clinica, nonostante in alcune ricerche non si sia evidenziata una diretta correlazione tra pratiche BDSM e traumi infantili, si evidenzia una riattivazione di dinamiche traumatiche legate ad esperienze di abuso irrisolte sperimentate nell’infanzia. In psicoanalisi, “ripetere per riparare” si riferisce alla coazione a ripetere di Sigmund Freud, un meccanismo inconscio per cui si rivivono schemi dolorosi per cercare di elaborare e risolvere antichi traumi o conflitti. Anche Franz Alexander (1946) ha parlato “ripetere per riparare” come “esperienza emozionale correttiva , e del meccanismo dinamico che consente al soggetto di operare una elaborazione del trauma pregresso, ripetendo vecchi schemi comportamentali legati all’abuso. Certamente è utile interrogarsi sulla valenza simbolica di alcune condotte a carattere sessuale atipico come nel BDSM, della loro pervasività nella vita di relazione e del possibile rischio di sconfinamento onnipotente se non adeguatamente supportate da un percorso psicoterapeutico in cui il soggetto viene sostenuto e supportato a comprenderne i significati profondi che ne stanno alla base. fonte: Criminologa Daniela Pancani
- Esplosione a Latina ( Dott.ssa Alessandra Damasi Violante)
Nella notte tra il 17 ed il 18 settembre 2025, la città di Latina è stata coinvolta da una forte esplosione che ha divelto e distrutto l’ingresso di una scala del condominio in via Nervi. Inoltre, sono state date alle fiamme due auto di proprietà di un artigiano residente nella zona. Le palazzine poche settimane prima erano state oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, durante il quale erano stati sequestrati alcuni chili di sostanze stupefacenti. Non è la prima volta che la zona in questione si ritrova coinvolta in azioni criminali di tale portata, infatti, già da alcune settimane si registrano attentati realizzati con ordigni esplosivi. La vicenda ora è al vaglio degli inquirenti per capire se si tratta di azioni mirate a soggetti ben precisi o se si tratta di una faida tra clan rivali. Possiamo ben immaginare lo stato d’animo dei cittadini latinensi. Naturalmente, attentati così violenti generano ansia e turbamento ma non solo, riconducono indietro nel tempo, durante gli anni di “Piombo” o ancor peggio alle stragi degli anni ’80 e ’90. Le faide tra clan rivali sono realtà ancora ben radicate e frequenti, spesso con l’obiettivo intimidatorio e al fine del controllo del territorio. Le organizzazioni criminali spesso utilizzano modus operandi simili per rivendicare delle zone di loro “competenza” o per eliminare, talvolta anche in modo fisico, eventuali rivali e/o nemici. La mafia e le altre organizzazioni criminali prediligono l’uso di armi da fuoco, bianche e ordigni esplosivi. Le piazze di spaccio vengono gestite interamente dalle organizzazioni criminali di “zona” che reperiscono le varie sostanze stupefacenti e creano poi il mercato nero ove i diversi soggetti, reclutati dai boss, cedono tali sostanze illecite. Risulta perciò utile uno stringente controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine e di polizia con l’obiettivo di stanare le faide tra le diverse fazioni. fonte: Dott.ssa Alessandra Damasi Violante
- La radicalizzazione islamica in Italia: analisi, sfide e prospettive (del Dott.Carlo Di Sansebastiano)
La radicalizzazione islamica in Italia: analisi, sfide e prospettive La radicalizzazione islamica rappresenta, da almeno due decenni, una delle principali sfide alla sicurezza nazionale in molti paesi europei, inclusa l’Italia. Il fenomeno, che si riferisce al processo attraverso cui individui o gruppi abbracciano ideologie estremiste di matrice islamista fino, in alcuni casi, ad aderire a movimenti jihadisti violenti, ha assunto caratteristiche specifiche nel contesto italiano, spesso differenti da quelle riscontrate in paesi come Francia, Belgio o Regno Unito. A differenza di altri paesi europei con un passato coloniale in Nord Africa, l’Italia ha vissuto un’immigrazione islamica relativamente più recente e meno strutturata. Tuttavia, già dagli anni ’90, sono emersi segnali di preoccupazione legati alla presenza di cellule fondamentaliste, in particolare affiliate al Gruppo Islamico Armato (GIA) algerino o alla rete di Al-Qaeda. Dopo l’11 settembre 2001, l’attenzione delle autorità italiane si è intensificata, portando alla sorveglianza e allo smantellamento di alcune cellule che utilizzavano il territorio italiano come base logistica o di supporto. Negli anni successivi, l’emergere dello Stato Islamico (ISIS) ha portato una nuova ondata di radicalizzazione, spesso più decentralizzata e legata a processi individuali (il cosiddetto fenomeno dei "lupi solitari"). I dati ufficiali sono in continua evoluzione, ma secondo rapporti del Ministero dell’Interno e delle agenzie di intelligence italiane dal 2015 ad oggi, oltre 150 persone sono state espulse per motivi di sicurezza legati a radicalizzazione jihadista. Sono stati monitorati centinaia di soggetti radicalizzati o a rischio di radicalizzazione, spesso attraverso indagini su social media, ambienti carcerari e moschee. Circa 30-40 foreign fighters italiani o residenti in Italia hanno lasciato l'Italia per combattere in Siria o in Iraq. Va tuttavia sottolineato che l’Italia ha subito pochi attentati terroristici di matrice jihadista sul proprio territorio, grazie a un'efficace attività di prevenzione e controllo. I soggetti radicalizzati in Italia presentano profili eterogenei, ma si possono individuare alcuni tratti comuni: - giovani di seconda generazione (nati o cresciuti in Italia da genitori immigrati), spesso in crisi identitaria; - convertiti all’Islam attratti da una visione radicale come forma di ribellione o appartenenza; - detenuti: il carcere è uno dei principali contesti di radicalizzazione, dove alcuni individui vulnerabili vengono esposti a predicatori radicali; - persone marginalizzate o isolate, con un passato di devianza o disagio sociale. Il processo di radicalizzazione avviene raramente in modo diretto in luoghi di culto ufficiali, ma spesso tramite reti informali, contatti personali o, sempre più, attraverso Internet e social media, con l’accesso a contenuti jihadisti su piattaforme criptate. L’Italia ha adottato un approccio preventivo di tipo amministrativo, incentrato sull’espulsione degli individui ritenuti pericolosi, anche in assenza di condanne penali. Le principali misure adottate includono espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 286/1998), controlli e sorveglianza delle moschee non riconosciute e degli imam non registrati, monitoraggio digitale: cyber intelligence su forum, social network e piattaforme criptate. Nonostante l’efficacia delle misure securitarie, il sistema italiano presenta lacune nei programmi di prevenzione e deradicalizzazione, rispetto ad altri paesi europei. Tuttavia, sono emerse alcune iniziative quali progetti scolastici e interculturali per la prevenzione dell’estremismo, formazione per operatori sociali e scolastici sul riconoscimento dei segnali di radicalizzazione, collaborazioni tra istituzioni e comunità islamiche moderate, anche se ostacolate dalla frammentazione delle rappresentanze musulmane in Italia. Un progetto significativo è il programma "Rive" (Rete Italiana per la Prevenzione della Radicalizzazione Violenta), promosso da Università, ONG e istituzioni locali, che mira a creare una rete di buone pratiche e modelli di intervento a livello territoriale. Le comunità musulmane italiane svolgono un ruolo cruciale, sia come barriera culturale e religiosa contro l’estremismo, sia come soggetti vulnerabili alla stigmatizzazione. Molte moschee e centri islamici si sono impegnati attivamente nella promozione di un Islam compatibile con i valori democratici e costituzionali. Tuttavia, la mancanza di un riconoscimento giuridico dell’Islam come religione ufficiale (a differenza della Chiesa cattolica o delle confessioni protestanti ed ebraiche) ha ostacolato il dialogo istituzionale e la formazione di imam riconosciuti. Alla luce dei recenti mutamenti geopolitici (ritiro dall’Afghanistan, crisi nel Sahel, conflitti in Medio Oriente), la radicalizzazione islamica potrebbe assumere nuove forme, meno visibili ma potenzialmente più insidiose, legate alla frustrazione sociale, al disagio giovanile e alla disinformazione online.Le raccomandazioni principali per affrontare il fenomeno sono: investire in programmi di prevenzione nelle scuole, nei quartieri e nelle carceri, creare canali stabili di dialogo con le comunità islamiche superando approcci emergenziali o stigmatizzanti, equilibrare sicurezza e diritti evitando di criminalizzare l’intera religione musulmana, distinguendo chiaramente tra Islam e islamismo estremo. fonte: Criminologo-Security Manager dott. Carlo Di Sansebastiano
- Le Intercettazioni (di Riccardo Mambrini)
Le intercettazioni sono mezzi di ricerca della prova e sono uno strumento incisivo di indagine, non sempre, purtroppo, queste vengono eseguite ed utilizzate nel modo corretto, non mancano casi i cui, per vizi di procedura o di sostanza, tutto il lavoro svolto dalla Procura finisce al macero, vengono effettuate per captare conversazioni private che riguardano soggetti i quali, sulla base di gravi indizi, hanno commesso determinati reati. Le intercettazioni possono essere di triplice natura, a seconda dello strumento utilizzato per il loro esercizio: telefoniche, telematiche o ambientali. Le intercettazioni effettuate dalla polizia giudiziaria sono disposte dal giudice per le indagini preliminari (GIP) con decreto motivato, su conforme richiesta del pubblico ministero (PM), in linea generale, per la ricerca delle prove di un reato non si può procedere a intercettazione salvo ricorrano ipotesi specifiche, in particolare, le intercettazioni sono ammesse per indagini riguardanti i reati indicati dagli articoli 266 e 266 bis del codice di procedura penale. Le intercettazioni non vanno confuse con le registrazioni fatte dal privato cittadino che invece, non sono soggette ad autorizzazioni; ciascuna persona, infatti, è libera di registrare una conversazione intrattenuta con altri soggetti a loro insaputa, i quali non abbiano mai dato il proprio consenso ad essere registrati, a patto che: - chi registra sia materialmente presente alla conversazione (non deve, cioè, lasciare il registratore e allontanarsi, generando nei presenti la convinzione di non essere ascoltati). - la registrazione non deve avvenire nel luogo di privata dimora del soggetto registrato. A questo punto è doveroso aprire una parentesi su cosa la giurisprudenza intenda per privata dimora, cioè, “qualsiasi luogo non pubblico o non destinato a casa di abitazione, ma nel quale la persona si sofferma per compiere, anche in modo contingente e transitorio, atti della sua vita privata, quali manifestazione della sua attività individuale, finalizzati all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica rientranti nella larga accezione di libertà domestica (art. 614 c.p.).” Così che, sulla scia della pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2015, n. 49286), nonché della sentenza delle Sezioni Unite, la pronuncia in esame ha confermato che con la nozione di “luogo di privata dimora” deve farsi riferimento a quello ove è possibile per ciascuno esercitare le proprie attività private, liberamente e legittimamente, senza alcuna turbativa da parte di terzi estranei, in tali spazi, sebbene sia necessario garantire i diritti costituzionali alla riservatezza ed alla privacy (art. 14 Cost.), è tuttavia possibile derogare agli stessi attraverso la pratica delle intercettazioni, qualora ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini in materia penale. Possiamo quindi considerare privata dimora, la propria abitazione o il luogo di domicilio, il proprio ufficio privato (non aperto al pubblico), il retrobottega, una camera d’albergo, un box o garage anche all’interno di un condominio, ovvero tutti quei luoghi quindi, dove l’accesso deve essere espressamente consentito dalla persona che detiene l’uso esclusivo del luogo in quel momento; e la propria automobile? La Cassazione si è espressa più volte, in maniera discordante, sullo stato giuridico dell’automobile, soprattutto per regolamentare la disciplina delle intercettazioni in auto. Nel 1987 la Corte Costituzionale, in relazione a una legge della Provincia di Trento sulle perquisizioni dell’autorità amministrativa, ha dichiarato che “il diritto penale vivente considera l'autovettura come luogo di privata dimora, sia pure esposto al pubblico, dal quale il titolare ha il diritto di escludere ogni altro; sicché non può esservi dubbio che tutto questo attenga anche al concetto costituzionalistico di domicilio”. Nel 2001 (Cass. Pen. 12/03/2001 n. 10095) la suprema Corte cambia rotta definendo la privata dimora come “tendenzialmente costituita da cose immobili”, e, anche se, questo concetto venga esteso a beni mobili, comunque non ricomprenderebbe l'automobile in quanto la sua funzione è “trasferire da un luogo ad un altro cose o persone”, e non dunque ospitare atti di vita privata. Al contrario, nel 2019, rivedendo le posizioni assunte in precedenza, la Cassazione ha incluso nella definizione di privata dimora anche l’abitacolo dell’autovettura (Cass. Pen. 24/07/2019 n. 33499), in quanto luogo “non aperto al pubblico, né accessibile a terzi senza il consenso del titolare”. Ebbene, oggi la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema con la recente sentenza n. 3446 del gennaio 2024. I Giudici di Legittimità fugano ogni dubbio che possa essere sorto, confermando che l’autovettura non è luogo di privata dimora, con specifico riferimento, peraltro, alla fattispecie di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.. Secondo la Suprema Corte non integra il reato di cui all’art. 615 bis la condotta di colui che installi sull’automobile di un altro soggetto un registratore, un dispositivo GPS od un telefono con impostata la funzione di risposta automatica, in quanto oggetto della tutela di cui al suddetto articolo è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 c.p. tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via; diverso è il caso in cui se, per installare questi dispositivi, si debba raggiungere l’automobile confinata all’interno di uno spazio privato, in questo specifico caso, l’intercettazione non sarebbe considerata valida poiché per effettuarla si è violato il domicilio del soggetto d intercettare. Interessante è il recente DDL intercettazioni (20 marzo 2025), provvedimento composto da un solo articolo, il quale introduce il limite massimo di durata delle intercettazioni di 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione, si legge nel testo. Il limite non si applica, però, se l'intercettazione viene ritenuta necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, non rientrano nel tetto anche i reati di terrorismo. Fino ad oggi, secondo l'articolo 267 del codice penale, la durata massima per l'ascolto era di 15 giorni, limite apparentemente più stringente, ma di volta in volta prorogabile, senza limiti di tempo, nel caso che il giudice valutasse opportuno disporre la misura. fonte: Investigatore Privato Mambrini Riccardo












