LA VIOLAZIONE DI DOMICILIO COME AZIONE LESIVA DELLA DIGNITÀ ALTRUI. Dott.ssa Pamela Maddaloni

“Il domicilio è inviolabile”, così recita l’art.14 della Costituzione. Il domicilio è rifugio della vita domestica, ma anche custode della sfera affettiva e privata. Introdursi clandestinamente, ossia all'insaputa del proprietario, e finanche intrattenersi nottetempo nella dimora altrui per dormirvi, lede pienamente lo “ius excludendi alios”, ossia il diritto di escludere altri da quello che è il proprio spazio vitale. È oggettivamente inammissibile perdonare una simile condotta, liquidandola talvolta come una "bravata", una "ragazzata", giacché ogni azione reca in sé un implicito ma inconfutabile carico di responsabilità, derivante dalla piena consapevolezza di porre in essere un evento tipicamente perseguibile penalmente. L’articolo 614 del Codice Penale, rubricato “Violazione di domicilio”, disciplina ampiamente il delitto in oggetto. La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni per l’ipotesi di introduzione o trattenimento contro la volontà del proprietario, con l’inganno o a sua insaputa: “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”. La norma tutela l’individuo da ogni forma di turbamento sia della serenità, sia della sicurezza all’interno dell’alveo familiare, poiché il domicilio è una dimora sacra, inviolabile ed introdursi o trattenersi all’interno di esso senza il consenso del proprietario costituisce un danno lesivo anche della sfera psicologica, creando un perenne stato di allerta e circospezione, che a breve o lungo termine può arrecare danni psicofisici permanenti. Esautorare in questa modalità il proprietario del diritto di vietare l'introduzione e la permanenza all'interno della propria abitazione, significa delegittimarlo deliberatamente con un vero e proprio atto predatorio, volto a violare ogni aspetto dello spazio vitale della persona offesa: il diritto alla privacy, la tranquillità e la pace domestica, sono visibilmente fatti di recinti fisici e tangibili, limiti altresì precipuamente morali, ergo invalicabili. Vedersi arbitrariamente privati del diritto di escludere una persona potenzialmente indesiderata, consegna al proprietario “de iure” il potere di procedere tutelandosi giuridicamente. Il delitto di violazione di domicilio, infatti, è punibile a querela della persona offesa. La ratio legis di questa norma risiede nella sacralità dei luoghi di dimora, in quanto non solo sede dei possedimenti materiali, ma principalmente fonte di pace, serenità e sicurezza del titolare. Dinanzi a queste infrazioni, vediamo inoltre violato il principio fondamentale del “neminem laedere”, in virtù del quale nessuno ha il diritto di violare la sfera giuridica altrui. Chi pone in essere questa condotta deviante, ritiene generalmente che sia un diritto acquisito fruire liberamente della proprietà e delle pertinenze altrui. Pertanto, adire le vie legali per tutelarsi da queste azioni a tutti gli effetti criminogene, diviene in primis un dovere morale, affinché un singolo precedente non sconfini in un'aberrante consuetudine.
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Criminologa, Esperta in Scienze Forensi, Criminologia Investigativa e Criminal Profiling





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