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Omicidio Filomena Bruno, i carabinieri non scrissero il falso: "Rifiutò di andare in casa protetta"

Il giudizio riguardava la presunta falsità ideologica di due relazioni di servizio redatte dai carabinieri dopo l'omicidio della donna, nelle parti in cui si attestava che alla vittima era stata offerta una collocazione in una casa rifugio e che lei l'aveva rifiutata. La decisione del Tribunale di Bari

Rigettata la querela di falso incidentale avanzata dai familiari di Filomena Bruno, nei confronti del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa, per la mancata protezione offerta alla donna, assassinata ad Orta Nova, nella sua abitazione, il 28 ottobre 2019. 

Lo ha stabilito, con sentenza del 22 aprile, la terza sezione civile del Tribunale di Bari (Sergio Cassano presidente, Cristina Fasano e Giada Azadi rispettivamente giudice e giudice relatore). 

Il giudizio riguardava la presunta falsità ideologica di due relazioni di servizio redatte dai carabinieri dopo l'omicidio della donna, nelle parti in cui si attestava che alla vittima era stata offerta una collocazione in una casa rifugio e che lei l'aveva rifiutata. 

La denuncia dei familiari della vittima

Nel dettaglio, i familiari della vittima, rappresentati dall’avvocato Michele Sodrio, denunciavano “condotte omissive dei militari dell’Arma dei Carabinieri”, e in particolare, la mancata protezione (ovvero una collocazione in struttura protetta) offerta alla donna, già oggetto di minacce da parte del suo assassino (Cristoforo Aghilar, condannato per il fatto, in via definitiva, alla pena dell’ergastolo).

“Nonostante tale situazione di concreto e attuale pericolo, i militari intervenuti non adottavano alcuna misura idonea a garantire un’effettiva protezione della vittima, omettendo, in particolare, di attivare percorsi di messa in sicurezza, quali il collocamento in struttura protetta o il concreto coinvolgimento di centri antiviolenza; tale condotta omissiva si pone in rapporto di causalità con l’evento letale verificatosi due giorni dopo”, la denuncia dei familiari. 

Responsabilità integralmente respinte dai Ministeri chiamati in causa, che hanno contestato la fondatezza della denuncia, deducendo la correttezza dell’operato dei militari intervenuti e l’insussistenza di qualsivoglia profilo di colpa a loro carico. In particolare, a sostegno delle proprie difese, le amministrazioni hanno prodotto ampia documentazione afferente alle attività di indagine e agli interventi svolti nell’immediatezza dei fatti, comprese le relazioni di servizio redatte dai militari operanti. 

La querela di falso incidentale

Proprio in relazione a tale produzione documentale, è scattata la querela di falso incidentale. “Le attestazioni contenute non corrispondevano al vero, non avendo gli operanti mai offerto alla loro congiunta alcuna concreta possibilità di collocazione in una struttura protetta, né attivato alcun percorso effettivo di protezione”, la posizione dei querelanti. 

Una tesi sostenuta dal contenuto delle denunce sporte dalla vittima che rendevano “logicamente implausibile che la donna, dopo aver reiteratamente denunciato un pericolo imminente per la propria vita e chiesto immediata protezione, abbia declinato una misura idonea a garantirne la sicurezza”. 

Gli stessi, inoltre, evidenziavano, che “ulteriore smentita della circostanza contestata" veniva dalla sequenza temporale degli atti acquisiti, "non trovando la prospettata collocazione della sig.ra Bruno in una casa rifugio riscontro alcuno negli atti coevi agli accadimenti e nei documenti agli stessi allegati, per essere riportata, per la prima volta, nella relazione di servizio del 30 ottobre 2019 e, successivamente, nella relativa integrazione dell’8 maggio 2020, entrambe redatte dopo l’omicidio della sig.ra Bruno e in un momento in cui la vicenda aveva già assunto rilievo giudiziario, circostanza idonea a incidere sull’attendibilità della rappresentazione postuma dei fatti ivi contenuta”. 

Querela non fondata secondo il Tribunale

Il Tribunale ha però ritenuto la querela “non fondata”: “dalla lettura integrale delle suddette dichiarazioni emerge, infatti, come la persona offesa si sia limitata, in sede di denuncia-querela, a rappresentare una situazione di grave allarme per la propria incolumità personale e a sollecitare, in termini generici, l’intervento delle autorità, senza tuttavia individuare, né richiedere, specifiche modalità di protezione e, segnatamente, senza formulare alcuna richiesta di collocamento in struttura protetta", si legge nelle sentenza. 

“Siffatte espressioni, per la loro intrinseca ampiezza semantica, si connotano per un contenuto del tutto indeterminato, idoneo a ricomprendere una pluralità indistinta di possibili interventi tutori (dalla mera vigilanza a misure di protezione più incisive), ma evidentemente inidoneo a circoscrivere, anche solo in via implicita, una richiesta specifica di inserimento in casa rifugio. Ne consegue che dalle medesime dichiarazioni non può inferirsi, neppure in via presuntiva, né la volontà della persona offesa di avvalersi di tale misura, né tantomeno l’omessa prospettazione di tale soluzione da parte degli operanti, risolvendosi la tesi attorea in un’indebita sovrapposizione tra il contenuto effettivo delle denunce e una ricostruzione meramente ipotetica dello stesso”. 

Il Tribunale ha inoltre ritenuto concreta e plausibile la ricostruzione dei carabinieri (secondo cui la donna rifiutò l'allontanamento) alla luce del contesto familiare da essa stessa delineato: la vittima, infatti, aveva necessità di restare in paese per assistere il figlio disabile convivente. 

“In tale prospettiva, la mancata adesione a soluzioni di allontanamento si pone come coerente con la necessità di garantire la tutela del figlio disabile, dovendosi altresì considerare che non emerge alcun elemento idoneo a ritenere scontato il contestuale inserimento anche di quest’ultimo in una struttura protetta (trattandosi di soggetto maggiorenne che, pur in condizioni di disabilità, non risulta quale diretto destinatario delle condotte minacciose riferite)”. 

La decisione del Tribunale

“Le risultanze esaminate si risolvono, per un verso, in elementi generici o meramente valutativi e, per altro verso, in costruzioni inferenziali fondate su lacune documentali o su letture parziali del materiale probatorio, come tali inidonee a incidere sulla fede privilegiata che assiste gli atti pubblici impugnati”, motiva il Tribunale. 

“Nessun elemento univoco, preciso e concordante è stato, per contro, offerto a dimostrazione della non veridicità dei fatti attestati nelle relazioni di servizio, né è emersa alcuna oggettiva dissonanza tra queste e gli atti coevi tale da comprometterne l’attendibilità. Ne consegue il rigetto della querela di falso, non avendo parte attrice assolto all’onere probatorio su di essa gravante in ordine alla dedotta falsità ideologica degli atti impugnati”, la conclusione.

Sodrio: “Una sentenza assurda”

“Una sentenza assurda che però non mi sorprende”, il commento dell'avvocato Michele Sodrio. “Poco prima della decisione è cambiata la giudice che aveva istruito la causa e che aveva dato chiari segnali favorevoli ai miei clienti. Non sono servite le tante testimonianze sul punto raccolte nel processo penale contro Aghilar e le testimonianze nella stessa causa civile, tutte volte a confermare che Filomena Bruno non aveva mai ricevuto alcuna proposta di andare in casa protetta”, ribatte il legale. 

“La vittima non ha mai ricevuto alcuna protezione come invece invocava nelle sue denunce, questa verità per noi è certa, oltre che ben conosciuta dallo Stato Italiano, che però non ammetterà mai con i suoi organi ed i suoi tribunali un errore così tragico e così grave. Proporrò ai miei clienti di rinunciare all'appello ed a qualsiasi altra causa civile, per evitare almeno grosse condanne a spese legali da pagare”.

“Questa decisione sulle informative dei carabinieri, tirate fuori solo anni dopo l’omicidio, fa venire meno ogni speranza anche per la causa principale dove abbiamo chiesto il risarcimento dei danni al Ministero della Difesa e degli Interni. Non ci resta che chiedere l'indennizzo previsto dalla normativa europea per i figli ed i parenti di femminicidio, nella speranza che almeno su questo fronte lo Stato riconosca il diritto dei miei clienti. Sono a dir poco indignato, ma ripeto non sorpreso”, conclude.



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Omicidio Filomena Bruno a Orta Nova, Tribunale rigetta querela per falso a carico dell'Arma: la sentenza



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