Ha un malore in cantiere, il capo: «Non tornare più». Licenziato, fa causa all'impresa: ecco com'è finita in tribunale
- squadsmpd

- 3 giorni fa
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ROMA Prima la tachicardia, poi lo svenimento in mezzo al cantiere. È il 16 giugno 2025 e un operaio sta lavorando in zona piazza Barberini, a Roma, quando viene colto da un malore. Avverte il capocantiere e, secondo la ricostruzione finita davanti al giudice, da quel momento per lui cambia tutto: il responsabile gli intima di non presentarsi più al lavoro. Il particolare è che una vera lettera di licenziamento non gli arriverà mai. Eppure, quello stesso giorno, il suo rapporto viene registrato come cessato per «giustificato motivo soggettivo». L’operaio decide così di fare causa. E il Tribunale di Roma gli dà ragione, ordinando all’impresa di riprenderlo al lavoro e di risarcirlo.
Era stato assunto soltanto pochi mesi prima, il 27 gennaio, con un contratto a tempo indeterminato e full time come carpentiere edile-manovale. Aveva lavorato nei cantieri della società ad Albano Laziale e nella Capitale. Quando si sente male, racconta di aver avuto tachicardia e di essere svenuto. L’allontanamento disposto dal responsabile del cantiere in concomitanza con quel malore trova poi conferma anche nella testimonianza raccolta durante il processo.
Il caso in Tribunale
Dopo quel giorno il lavoratore resta in malattia fino al 22 agosto. Terminato il periodo, si rivolge al sindacato USB per contestare quanto accaduto, ma non riceve risposta. A novembre torna alla carica attraverso i propri avvocati: impugna il licenziamento e comunica di essere pronto a riprendere servizio.
L’impresa però aveva comunicato agli enti la cessazione del rapporto attraverso l’Unilav, indicando come motivo il «giustificato motivo soggettivo», ma non risulta che al dipendente fosse mai stato consegnato o inviato un atto scritto di licenziamento. Né prima gli era stata contestata formalmente una qualche mancanza. La società, inoltre, non si costituisce nel giudizio e non produce documenti capaci di dimostrare il contrario.
Per il giudice l’Unilav non basta: serve una comunicazione scritta indirizzata al lavoratore. E anche volendo andare oltre il vizio formale, resta un secondo problema per l’azienda: nel processo non viene provato alcun comportamento disciplinarmente rilevante dell’operaio. Anzi, dagli atti risulta che il suo allontanamento dal cantiere coincise proprio con il malore. Una circostanza che, secondo il Tribunale, esclude che gli possa essere imputata un’assenza ingiustificata o un altro inadempimento.
Il licenziamento viene quindi dichiarato inefficace e il rapporto considerato ancora esistente. L’impresa dovrà reintegrare l’operaio e versargli un’indennità calcolata su 1.881,92 euro lordi al mese, dal giorno del licenziamento fino all’effettivo rientro e comunque per non meno di cinque mensilità: almeno 9.409,60 euro. A questi si aggiungono 2.173,65 euro lordi tra retribuzione di giugno, ratei di tredicesima e somme dovute alla Cassa Edile, oltre ai contributi.




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