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- Guardie Particolari Giurate, Ausiliari alla Sicurezza, Addetti ai Servizi di Controllo e Steward: facciamo chiarezza (di Stefano Bassi e Angelo Giardini)
Guardie Particolari Giurate, Ausiliari alla Sicurezza, Addetti ai Servizi di Controllo e Steward: facciamo chiarezza (di Stefano Bassi, con Angelo Giardini – Professionisti della Security certificati UNI 10459:2017) Le competenze e i compiti che caratterizzano le professioni citate nel titolo del presente articolo sono spesso oggetto di errate interpretazioni e ragione di dubbi, se non anche di abusi, nel relativo impiego in servizi pubblici e privati. La normativa complessa, in taluni casi composita e frammentaria, come nel caso della vigilanza privata, in altri lacunosa o assente, come è avvenuto per gli operatori dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza sino alla recente normazione UNI 11925:2023 e UNI 11926:2023, non ha certo facilitato gli addetti ai lavori né, tantomeno, la percezione collettiva di attribuzioni e valore delle professionalità in oggetto. Oggi il quadro normativo e la giurisprudenza hanno fatto pressoché definitiva chiarezza; tuttavia, si rilevano prese di posizione di rappresentati di categoria che, per interesse corporativistico oppure di carattere meramente economico e commerciale, come nei casi di applicazione di CCNL inconferenti con le mansioni, contribuiscono ad alimentare un clima di confusione, incertezza e spesso di contrapposizione tra attori della security, inaccettabile e non più plausibile. L’orientamento di chi scrive e dell’Associazione che qui anche rappresenta è invece quello fondato sulla chiarezza, sulla certezza e sull’onestà intellettuale, che derivano sia dalla conoscenza delle normative sia dall’esperienza applicativa sul campo. La visione espressa è pertanto avulsa da qualsivoglia logica di parte e tesa unicamente a sostenere e implementare la sinergia tra professionisti di ogni ordine e grado, credendo fermamente nel concetto di sicurezza integrata , tanto in ambito pubblico quanto in quello privato. Integrazione che si può tutelare e promuovere solo a patto che vi siano disciplina, ordine e assenza di lacune e dubbiosità circa ruoli e mansioni, status e prerogative delle diverse professioni di che trattasi. Guardie Particolari Giurate e Istituti di Vigilanza L’attività di vigilanza privata è disciplinata da molteplici fonti normative e regolamentari. La principale fonte di primo grado è il R.D. 773/193, noto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), con il relativo Regolamento attuativo (R.D. 635/1940). Gli artt. 133 e 134 del TULPS , in particolare, individuano rispettivamente la vigilanza della proprietà privata svolta direttamente dal proprietario dei beni con l’impiego di Guardie Particolari Giurate (GPG) alle sue dipendenze, e lo svolgimento dell’attività di vigilanza, autorizzata dal Prefetto, da parte di persone giuridiche private o persone fisiche che impiegano propri dipendenti, in via professionale e in forma imprenditoriale, con la qualifica di GPG. Il primo caso riguarda le organizzazioni (ad esempio grandi società di capitali) che si dotano in proprio di personale di vigilanza; il secondo caso - oggi certamente il più diffuso - quello dell’impiego del contratto di appalto con Istituti di Vigilanza Privata (IVP) . Il D.M. 269/2010 elenca i diversi servizi erogabili dagli Istituti con propri dipendenti, muniti di titolo di Guardia Particolare Giurata, e con risorse aziendali dedicate (auto di servizio, sistemi di comunicazione, centrali operative, ecc.): · Vigilanza , che può essere fissa (piantonamento, ronda perimetrale) o saltuaria/itinerante (pattugliamento, ronda esterna automontata su base territoriale, ecc.), vigilanza fissa antirapina , vigilanza mediante unità cinofile , servizio antitaccheggio ; · Televigilanza e telesorveglianza , intervento su allarme ; · Custodia valori in caveau e depositi idonei; · Servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti, servizi di scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori; · Servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti e disciplinati da specifiche norme (D.M. 85/1999, D.M. 154/2009, ecc.). Il D.M. 269/2010 sancisce inoltre esplicitamente la netta separazione tra servizi affidati alle GPG e servizi diversi , normati da apposite e distinte disposizioni, affidati a professionisti privi della qualifica in esame e della relativa licenza prefettizia, che presuppone il possesso di determinati requisiti e, come dice il titolo professionale stesso, del giuramento a seguito del decreto di nomina. Il riferimento è agli Addetti ai Servizi di Controllo e agli Steward, circa i quali vigono apposite leggi di cui si tratterà in seguito. Il fatto di citare questi servizi diversi e distinti nella declaratoria ministeriale è inequivocabile segno e prova che ciò che è di competenza delle GPG non lo è di altri professionisti , pena l’agire in violazione di una norma di legge. Il D.M. 269/2010 individua poi i casi in cui, per speciali esigenze di sicurezza, il servizio di vigilanza deve essere svolto dalle Guardie Particolari Giurate . Trattasi delle attività presso obiettivi sensibili , qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell’Ordine; tra questi obiettivi sono inoltre incluse, ad esempio, le raffinerie, i siti in cui operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e ove vanno garantite le loro incolumità e operatività, unitamente alla tutela da reati dei beni strumentali e delle infrastrutture, come nel caso dei presidi ospedalieri e sanitari, dei siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate, ecc. (per l’elencazione completa si rimanda all’Allegato D del D.M. 269/2010 e a quanto successivamente esposto nel presente documento). Il D.M. 269/2010 richiama anche i D.M. 85/1999 e 154/2009 , relativi alla sicurezza complementare . Il primo prevede e disciplina l’affidamento a soggetti privati dei controlli di sicurezza in ambito aeroportuale per l’accesso all’air side e il superamento dei varchi doganali di persone e cose; il secondo, la gestione della sicurezza in aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, stazioni di autolinee e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico ad alta frequentazione, la custodia e il trasporto di armi ed esplosivi, di contanti e beni di valore soggetti a reati quali la rapina, la prevenzione mobile (pattugliamento) e l’intervento armato su allarme, la vigilanza presso le infrastrutture critiche. Rientrano altresì nelle attribuzioni della sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali, installazioni militari, centri direzionali, industriale o commerciali per “ speciali esigenze di sicurezza ”. Da questo quadro normativo si evince chiaramente che le GPG non hanno meri compiti di prevenzione di reati contro il patrimonio privato, come ancora qualcuno oggi sostiene, relegando la professione al vecchio compito di custode notturno o di piantone. Sia l’elencazione dei servizi di cui al D.M. 269/2010 che i D.M. 85/1999 e 154/2009 enucleano infatti attività che si affiancano attivamente allo Stato per garantire la pubblica sicurezza . Quest’ultima si realizza tanto in via mediata quanto in modalità diretta in base al contesto operativo. È mediata ed eventuale nei servizi di prevenzione furti o altri atti contro il patrimonio, ma è altresì diretta laddove le GPG sono chiamate a prevenire e fronteggiare reati di rapina, in quanto alla tutela del patrimonio si affianca (e assume un ruolo preminente) quella delle persone dall’uso della forza da parte dei rapinatori, per prevenire e fronteggiare aggressioni e atti violenti presso ospedali ed edifici pubblici, per garantite con presidio e capacità di intervento complementare la pubblica sicurezza presso obiettivi sensibili e infrastrutture critiche, ecc. È qui opportuno precisare, per inciso, che alle GPG non è attribuita dalla legge la protezione della persona , affidata esclusivamente alle forze di polizia, ma è parimenti loro compito la prevenzione di reati che direttamente o indirettamente possono avere effetti sugli individui , sulla loro incolumità fisica e psichica. L’uso della forza e delle armi in dotazione sono disciplinati dal codice penale in tema di scriminanti di legittima difesa e uso legittimo delle armi (artt. 52 e 53 c.p.) nonché di adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), come ad esempio nel caso di ordini ricevuti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. A riprova del valore pubblico della funzione, con riferimento alla sicurezza complementare, si rammenta che, ai sensi dell’art. 6, D.M. 154/2009, spetta esclusivamente al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni definire e attuare i programmi di addestramento delle GPG addette ai servizi di che trattasi. In questo complessivo contesto, che delinea un ruolo completo e concretamente di sicurezza sussidiaria anche a livello pubblico, che si affianca cioè alle Istituzioni per garantire alla collettività la tutela dal crimine, è fondamentale il riconoscimento di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p., status che non spetta invece ad altri operatori del comparto security quali Addetti ai Servizi di Controllo, Steward e, in buona parte dei casi, agli operatori dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza. Tale riconoscimento è intervenuto con il D.L. 59/2008, convertito in L. 101/2008, che ha modificato l'art. 138 del TULPS. È bene rammentare che per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione , ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima. Questi poteri, esclusivi dei pubblici ufficiali, sono quelli deliberativi, autoritativi e certificativi; ma è bene notare che, nell’esercizio delle proprie funzioni, le GPG possono procedere all’uso della forza ricorrendone gli estremi, redigere relazioni di servizio con valore probatorio ed essere altresì precettate dalle Forze dell’Ordine nella loro attività operativa. Gli artt. 336 e 337 c.p., infine, prevedono fattispecie di reato a tutela peculiare degli incaricati di pubblico servizio, al pari dei pubblici ufficiali. Si cita altresì il Protocollo d’Intesa del 2010 noto col nome “ Mille occhi sulla città ”, nato su iniziativa del Ministero dell’Interno, cui hanno aderito Associazione Nazionale dei Comuni, Istituti di Vigilanza e Prefetture. Il protocollo prevede l’obbligo di sinergia e collaborazione tra IVP, anche al di fuori del perimetro contrattualmente definito con i propri diretti clienti. Ciò si sostanzia in un impegno condiviso tra GPG, a prescindere dall’Istituto di appartenenza, a tutela dell’ ordine e della sicurezza pubblica , nel presidio del territorio durante l’esecuzione dei servizi affidati, nella sinergia fattiva e stabile, non occasionale, con le Forze dell’Ordine ai fini della prevenzione e della pronta attivazione del loro intervento. È di tutta evidenza, pertanto, che le GPG non sono più solo guardie di un patrimonio privato ma primari attori di una sicurezza integrata e condivisa . La norma UNI 10891:2022 , con l’intento di semplificare lettura e interpretazione degli atti di legge precedentemente citati, individua dal canto suo 3 macrocategorie di servizi: · Servizi per Guardie Particolari Giurate (corrispondenti alle classi A, B, D ed E del D.M. 269/2010); · Servizi per steward e incaricati al controllo locali di pubblico spettacolo e intrattenimento; · Servizi per Guardie Particolari Giurate con particolari requisiti di competenza nell’ambito della sicurezza complementare presso aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, infrastrutture critiche del comparto energetico e delle telecomunicazioni, security a bordo di navi in navigazione in aree a rischio pirateria, trasporto e custodia di armi ed esplosivi, ecc. Ancora una volta, nonostante spesso i lodevoli intenti di sintesi e accorpamento di disposizioni di legge non semplifichino affatto lettura e interpretazione, soprattutto in coordinato con i decreti ministeriali citati in precedenza, emerge come i servizi affidati agli Steward e quelli di controllo siano mantenuti esplicitamente distinti da quelli di competenza delle GPG. Stewart e Addetti ai Servizi di Controllo La professione di Steward è disciplinata dal D.L. 8/2007 recante “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche” convertito, con modificazioni, in L. 41/2007 nonché dal D.M. 8 agosto 2007 (successivamente modificato con D.M. 24 febbraio 2010, 28 luglio 2011 e, da ultimo, 13 agosto 2019) in tema di organizzazione e servizio degli Steward negli impianti sportivi. Trattasi di una figura professionale formata e autorizzata che assicura la sicurezza e la buona gestione del pubblico prima, durante e dopo un evento sportivo, in sinergia con le Forze dell'Ordine e in base alle direttive ricevute dalle funzioni di Security management dell’organizzatore dell’evento, ad esempio, nel caso delle partire di calcio, da parte della Società che ha in gestione lo stadio o proprietaria dell’impianto stesso. Le mansioni degli Steward includono il controllo dei biglietti, l'indirizzamento degli spettatori, il controllo dei beni introdotti dagli utenti all’interno dell’impianto (che precedentemente alla normazione della figura spettava alle Forze dell’Ordine), la vigilanza contro comportamenti antigiuridici e altresì l'assistenza a spettatori con disabilità o in stato di bisogno (ad esempio in caso di emergenze di carattere sanitario e necessità di primo soccorso), la gestione di procedure di evacuazione ed esodo. Come si evince da questa breve e non omnicomprensiva declaratoria, agli Steward competono attività che si caratterizzano come di security attiva, quali il controllo di beni personali degli spettatori, il vigilare sulla condotta dei presenti, la sinergia con le Forze dell’Ordine a tutela dell’ordine pubblico, sia di sicurezza passiva o ausiliaria, competenze più proprie del personale oggi definito dalla norma UNI 11925:2023, come il controllo biglietti o dei tornelli di accesso. Ciò che rileva, nella demarcazione con la differente professione di Guardia Particolare Giurata, è la limitazione operativa confinata all’interno e nelle immediate pertinenze dell’impianto presso cui operano gli Steward, l’ assenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio , i poteri di intervento diretto solo per legittima difesa e il non porto d’arma. La Cassazione Penale, Sez. VI, con sentenza 23 giugno 2025 n. 23333, ha esplicitamente affermato che gli Steward negli stadi non sono incaricati di pubblico servizio, in quanto essi svolgono attività di natura privatistica per la società sportiva da cui dipendono ovvero cui è contrattualmente vincolata la società da cui essi dipendono. La loro attività è inoltre considerata meramente materiale, priva di poteri pubblici autoritativi e certificativi, e in caso di necessità, possono solo prontamente segnalare criticità alle Forze dell'Ordine, senza poter adottare atti autoritativi o coercitivi (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 12 marzo 2025, n. 1908). Occorre qui ribadire che anche le GPG, incaricati di pubblico servizio, non hanno poteri autoritativi e certificativi propri del pubblico ufficiale, tuttavia, al contempo, non hanno compiti meramente materiali come Steward e Addetti ai Servizi di Controllo, bensì caratterizzati da poteri discrezionali in ambito operativo, che implicano anche lo svolgimento di mansioni intellettuali (cfr., tra le numerose, Cass. Pen., Sez. VI, 25 settembre 1998, n. 10138; Cass. Pen., Sez. VI, e 30 dicembre 1999, n. 467), che si concretano nella capacità di discernere, analizzare, determinare, redigere accurata documentazione di servizio, ecc. La differenza rispetto alle note caratteristiche degli Steward è dunque lapalissiana e la demarcazione tra competenze di questi ultimi e GPG è evidente. La figura dell’ incaricato al controllo locali di pubblico spettacolo e intrattenimento , in breve anche Addetto ai Servizi di Controllo o nella vulgata “buttafuori”, è disciplinata dal D.M. 6 ottobre 2009, che prevede l’iscrizione dei lavoratori in un apposito elenco presso la Prefettura competente. L’iscrizione del personale avviene su istanza dei gestori delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o dei titolari degli Istituti di Vigilanza che svolgono anche questa tipologia di servizio, qualora sia accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Ai sensi degli artt.1 e 4 del D.M. 6 ottobre 2009, le disposizioni afferenti a questa professione si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali in impianti sportivi, parchi e castelli, ecc.), nei locali privati di pubblico spettacolo e intrattenimento , indipendentemente dalla tipologia di attività svolta al loro interno (ad es. discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i pubblici luoghi dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo. A tale riguardo va considerato che le funzioni attribuite al personale di controllo dall'art. 5 del D.M., nelle fattispecie dei controlli preliminari, accesso e deflusso del pubblico, controlli all'interno del locale, hanno riguardo, in particolare, alla presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi altro materiale o condotta che possa essere pericolosa per l’incolumità e/o la salute dell’utenza. In dettaglio i compiti degli Addetti ai Servizi di Controllo sono: · controlli preliminari con osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di comportamenti antigiuridici nelle pertinenze immediate o al loro interno, di sostanze illecite e oggetti proibiti o pericolosi, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze dell’Ordine in caso di necessità, la verifica che siano fruibili le vie di fuga, ecc.; · controlli all'atto dell'accesso del pubblico con presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di pubblico, controllo sommario visivo delle persone (ad esempio del dress code ove previsto, dello stato non alterato degli accedenti, ecc.) ed eventuale verifica del possesso di un valido titolo di accesso (biglietto o prenotazione), compreso anche il possibile riscontro mediante documento di riconoscimento in caso di titolo d’ingresso nominativo; · controlli all'interno del locale con attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici e privati. All’elencazione di cui sopra è d’uopo aggiungere l’effettuazione di interventi diretti nell’immediatezza e non ovviabili, in caso di comportamenti violenti e molesti da parte di utenti (tipico il caso del lavoro nelle discoteche), interventi in cui l’uso della forza fisica e senza impiego di armi è circoscritto all’ambito della legittima difesa (propria e altrui) e la coercizione limitata al prevenire la concretizzazione di atti o la degenerazione di comportamenti tali da arrecare pericolo per l’incolumità di altre persone e danni al patrimonio privato. Tra le caratteristiche capacitive del personale addetto a questa tipologia di servizi vi è non solo la dote fisica e tecnica di intervento materiale (come era nel caso della figura del cosiddetto “buttafuori”), ma anche un adeguato acume che permette di discernere situazioni , individuare preventivamene segnali deboli (ad esempio anticipatori di molestie sessuali piuttosto che di rissa, ecc.), saper comunicare con adeguata abilità di gestione positiva dei conflitti e capacità di transazione. In questo quadro si ravvisano competenze e capacità comuni con le GPG, ma in un contesto circoscritto e limitato all’esatto luogo in cui è resa la prestazione, che è sempre un luogo privato (discoteca, night club, bar, teatro, ecc.) o un luogo aperto al pubblico in occasione di un evento. Alla demarcazione di luogo si aggiunge quella temporale, essendo l’attività vincolata alla stretta presenza di pubblico e alla fascia oraria di apertura dei locali o di celebrazione di un evento, compresa la fascia oraria ragionevolmente preliminare all’apertura e parimenti immediatamente successiva alla chiusura, sino al completo deflusso del pubblico e all’assenza di utenza (spettatori, avventori, ecc.). Ciò che contraddistingue fortemente le diverse attività di Guardie Particolari Giurate e Addetti ai Servizi di Controllo è certamente l’essere incaricato di pubblico servizio le prime e non i secondi. Ciò ne impedisce, giustamente, l’impiego in attività di vigilanza e security presso ospedali e altri edifici pubblici, anche a prescindere dalla casistica riportata nella declaratoria di cui all’Allegato D, sez. III, art. 3.b.1, del D.M. 269/2010). La figura dell'Addetto ai Servizi di Controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo è forse piuttosto un “incaricato di pubblico esercizio” e la sua attività è strettamente vincolata e circoscritta a ben determinate tipologie di locale od evento all'interno della cui sfera è chiamato ad operare. Operatori dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza La figura dell’operatore dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza è stata per decenni comunemente chiamata in svariati modi, che ne hanno spesso sminuito il valore e ostacolato la promozione sociale e professionale, come portiere, custode, commesso, ecc. Oggi, grazie alle norme UNI 11925:2023 e UNI 11926:2023 , la figura professionale, declinata in Responsabile, Coordinatore e Assistente (Addetto), e le organizzazioni che effettuano Servizi Ausiliari alla Sicurezza, hanno trovato, si auspica, finalmente adeguato riconoscimento tecnico-normativo. Agli operatori di che trattasi sono affidate le seguenti principali attività: · Monitoraggio flussi e controllo accessi presso sedi aziendali e presso edifici pubblici che non necessitino di vigilanza armata ovvero di operatività in compresenza con GPG; · Monitoraggio ambienti esterni e interni delle sedi presidiate; · Attività di informazione e accoglienza , indirizzamento e front office ; · Attività di back office , gestione corrispondenza e relativa distribuzione; · Gestione prenotazioni, gestione locali e parco mezzi, supporto e ausiliariato (ad esempio di ufficio, accademico, bibliotecario, ecc.); · Gestione telefonica nell’ambito delle mansioni di front office; · Gestione della sicurezza passiva senza obbligo di azione attiva ; · Monitoraggio sistemi di allarme . È evidente come, al di là della nomenclatura, confondere alcune attività degli Ausiliari alla Sicurezza con quelle delle Guardie Particolari Giurate sia tutt’altro che arduo o infrequente. Cerchiamo pertanto di seguito di demarcarne le differenze. In primo luogo le attività delle GPG sono disciplinate dalle numerose norme di legge precedentemente citate, in primis dal TULPS e dal D.M. 269/2010; al contrario, per gli operatori dei servizi ausiliari non vi è alcuna norma cogente - per effetto dell’abrogazione dell’art. 62 TULPS e degli artt. 111, 113, 114 del relativo Regolamento, da parte della L. 340/2000 - e oggi risulta presente solo la recente normativa tecnica UNI del 2023. Ai sensi dell’art. 256 del Regolamento del TULPS e del succitato D.M. 269/2010, è obbligatorio il ricorso alla vigilanza privata laddove sono da eseguirsi peculiari prestazioni a tutela di specifiche esigenze di sicurezza e presso obiettivi sensibili. Le GPG, infatti, devono essere in possesso di specifica licenza prefettizia che legittima gli operatori all’esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa di un immobile , mentre l’attività cosiddetta di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili , ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi. Ciò si concreta in attività quali la registrazione dei visitatori, il controllo accessi, la regolazione dell’afflusso delle vetture ai parcheggi interni, il monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione e di altri impianti di allarme e allertamento, ecc. (cfr. Autorità Nazionale Anticorruzione, Determinazione n. 9 del 22 luglio 2015). Una importante dirimente tra le diverse funzioni si rintraccia nelle Circolari del Ministero degli Interni Serie 557 succedutesi negli anni e riguarda i concetti di vigilanza attiva e passiva . Le attività del primo tipo possono comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’immediata repressione dei reati in concorso con le Forze dell’Ordine e ricadono nel regime esclusivo di controllo e di autorizzazione previsto per le Guardie Particolari Giurate, ritenendo tali compiti assimilabili a quelli svolti dagli appartenenti alla forze di polizia e chiaramente distinte, per tale ragione, dalle attività di portierato (oggi Servizi Ausiliari alla Sicurezza), che si caratterizzano, invece, per essere destinate a garantire l’ ordinata utilizzazione di un sito o immobile da parte dei fruitori (interni ed esterni), senza che vengano in alcun modo in rilievo – se non in via del tutto mediata ed indiretta - finalità di prevenzione e sicurezza . Questo orientamento ministeriale è stato confermato e ribadito dalla giurisprudenza con diverse pronunce (cfr., su tutte, Cass. Pen., Sez. I, 12 aprile 2006, n. 14258; Cons. Stato, Sez. IV,14 febbraio 2007, n. 654; TAR Lombardia, Sez. III, 25 maggio 2010, n. 1674). Sempre secondo le circolari della serie 557, in particolare in quella del 2012, è introdotta una ulteriore specificazione, che, in questo caso, riguarda l’aspetto temporale di effettuazione dell’attività. Si legge infatti che per il controllo di un edificio pubblico (non obiettivo sensibile, cfr. D.M. 269/2010) o presso un’azienda privata in orario diurno e in presenza di utenza e personale dipendente possono essere impiegati i servizi di portierato, mentre, in orario notturno e nei giorni e orari di chiusura, è obbligo impiegare le GPG. La ratio della determinazione ministeriale risiede nel differente bilanciamento di interessi e nel diverso scenario di rischio presente in orario diurno e di attività dell’ente rispetto all’orario di inattività. Nel primo caso è preminente l’attività di accoglienza, informazioni, controllo accessi, ausiliariato d’ufficio mentre nel secondo la prevenzione di reati contro il patrimonio. Si noti che la circolare fa riferimento a siti non sensibili e a livello di rischio criminoso basso o moderato, diversamente, a parere di chi scrive, la soluzione ottimale è quella di fare operare in sinergia personale ausiliario e personale di vigilanza , quest’ultimo, anche in orario diurno e in presenza di pubblico, con funzione di prevenzione reati e di presidio attivo di sicurezza . La soluzione ottimale, ad esempio in una grande azienda, previo adeguato Risk assessment (cfr. ISO 31000:2018) e giusta considerazione del rapporto costi-benefici, è avere al punto di accoglienza e ingresso almeno due addetti ai Servizi Ausiliari e almeno una GPG. Le prestazioni che caratterizzano i diversi servizi, infatti, non consentono di considerarli sostituibili o equipollenti , quanto piuttosto, ove ne ricorra la necessità, complementari tra loro. Nel 2019, il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha emesso una nuova - e si può affermare definitiva - circolare della serie 557, che ha messo auspicabilmente fine alla incertezza di attribuzioni tra servizi di vigilanza e custodia riservati agli IVP e servizi di portierato, anche a contrasto di fenomeni di esercizio abusivo di attività riservate alla vigilanza privata da parte di imprese operanti con operatori assunti con CCNL Servizi Fiduciari, CCNL Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi o CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (CCNL portieri e custodi). Acclarato che l’elemento che qualifica un servizio come vigilanza privata è l’effettuazione di un’attività di salvaguardia del patrimonio e, quindi, in via mediata, un’attività volta a contribuire alla preservazione dell’ordine e della sicurezza pubblica (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 aprile 2006, n. 14258), occorre considerare che spesso anche le attività dei portieri (o Ausiliari alla Sicurezza) concretizzano una forma di tutela dei beni altrui , dal momento che la presenza di questo personale può avere effetto dissuasivo a fronte di intrusioni indebite, furti e altri reati contro il patrimonio. La linea di discrimine tra le due attività, secondo la circolare ministeriale, risiede perciò nelle modalità con le quali vengono svolte le prestazioni . I servizi di vigilanza, che devono essere svolti da soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 134 TULPS, sono quelli che implicano un intervento diretto e attivo a favore della tutela dei beni altrui (e di riflesso dell’ordine e della sicurezza pubblica) nel caso di tentati o consumati reati, di cooperazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 139 TULPS) nonché poteri di documentazione delle attività svolte durante il servizio (relazioni di servizio, rif. art. 255 del R.D. 635/1940). I servizi di portierato e custodia, sia in affidamento singolarmente considerato che in seno a contratti di global service, si caratterizzano invece per la guardiania passiva del patrimonio del cliente/committente, senza che in capo all’operatore siano previsti obblighi di difesa attiva dei beni (in particolare, degli immobili) ad esso affidati. In questo senso, rientrano oggi nelle attività degli Ausiliari alla Sicurezza, quindi espletabili senza licenza prefettizia, le prestazioni che si risolvono nel controllo delle infrastrutture di servizio, nella registrazione e indirizzamento dei visitatori, nel monitoraggio degli impianti di allarme, nel custodire temporaneamente cose loro consegnate dagli accedenti ai siti presidiati, nell’aprire e chiudere ingressi e finestre, nel gestire accessi pedonali e carrai, nel supporto alla conduzione degli immobili, nel collaborare attivamente in caso di emergenza per evacuazioni, incendi, ecc. Si può complessivamente affermare, a parere di chi scrive, che il focus che permette di discernere e distinguere le attività è, nel caso delle GPG, l’ attenzione al patrimonio e alla complessiva sicurezza anticrimine dei luoghi presidiati, con poteri d’intervento e nei limiti delle competenze previste dalla legge, con sinergia diretta con le Forze dell’Ordine e poteri di documentare quanto avvenuto e quanto operato; al contrario, per gli Ausiliari alla Sicurezza le attività core non sono la prevenzione del crimine e la tutela patrimoniale, bensì l’ attenzione all’utenza interna ed esterna (fornire informazioni, gestire flussi, indirizzare ad uffici, gestire la posta, aprire cancelli, ecc.), al fine della conduzione e del regolare esercizio degli immobili presso cui operano, che, ovviamene, non può comunque prescindere dal fungere da presidio di deterrenza a fronte di condotte antigiuridiche o costituenti reato, ma pur sempre in via mediata e non diretta. In caso di minaccia alla sicurezza del sito, l’intervento degli Ausiliari, salvo ricorrano gli estremi della legittima difesa riconosciuti ad ogni comune consociato, è quindi limitato al corretto ed efficacie allertamento delle Autorità preposte e alla sola gestione indiretta, “a distanza”, meramente comunicativa, della criticità di security. Gli operatori dei servizi ausiliari sono quindi fortemente integrati nel ciclo delle attività quotidiane dei clienti (aziende, enti pubblici), in quanto coinvolti in dinamiche di supporto all’attività d’impresa o istituzionale all’interno delle sedi di servizio e nell’interazione con l’utenza; le GPG, invece, assolvono un servizio anch’esso ovviamente sinergico con le attività dei committenti, ma focalizzandosi in primo luogo sulla sicurezza anticrimine e sulla prevenzione di condotte antigiuridiche e criminose . Resta inteso che anche le GPG, nella specifica e primaria azione di tutela del patrimonio pubblico/privato, possono operare in supporto alla conduzione delle attività del cliente, provvedendo - in determinati contesti (ad esempio presso determinati obiettivi sensibili, tribunali, Pronto Soccorso ospedalieri, sedi INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc.) ovvero in assenza di personale Ausiliario alla Sicurezza - ad attività di gestione flussi, controllo accessi, accompagnamento, rilascio di informazioni e disbrigo di altri adempimenti specifici d’ordine e ausilio. In questo labirinto, a parere di chi scrive, al fine di meglio individuare il servizio di cui un’organizzazione necessiti, va adottato il combinato criterio dell’ inquadramento del contesto specifico e dell’ individuazione dell’attività prevalente , fermo restando quanto precedentemente espresso circa orari di attività e presenza di utenza interna ed esterna (cfr. Circolare Ministero Interni 557 del 2012). Nel primo frangente soccorre la normativa, in particolare l’Allegato D, sez. III, art. 3.b.1, del D.M. 269/2010, prescrivendo i siti in cui è d’obbligo l’impiego di Guardie Particolari Giurate ; trattasi di siti con speciali esigenze di sicurezza qualora alla vigilanza non provvedano direttamente le Forze dell'Ordine o le Forze Armate (ad esempio i tribunali, i depositi militari e l’industria strategica), raffinerie e depositi di carburante con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate, aziende pubbliche o private del settore energetico e delle forniture idriche, del settore delle telecomunicazioni, sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale, siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l'incolumità e l'operatività (ad esempio i presidi ospedalieri), siti contenenti banche dati sensibili o ad accesso riservato a persone autorizzate (ad esempio i data center pubblici) e strutture a forte affluenza di pubblico (quali sedi di Regioni, Province, INPS, ecc.), siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (es. tribunali) e siti dove vi sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre contenenti opere di alto valore artistico ed economico). L’individuazione dell’attività prevalente richiama quanto espresso dalle circolari ministeriali serie 557 e impone di valutare e discernere la prevalenza dell’ attività di vigilanza attiva e diretta oppure di quelle di guardiania passiva , senza obblighi di difesa attiva, e di supporto alle attività della sede e del cliente , accoglienza, gestione accessi e flussi di utenza, informazioni, controllo di sistemi di allarme, ecc. Ulteriori differenze tra le due professionalità sono l’assoluta assenza di servizio armato per gli ausiliari e, ancora una volta, la qualifica di incaricato di pubblico servizio riconosciuta a tutte le GPG per effetto dell’art. 138 TULPS, mentre al personale ausiliario lo status è riconosciuto solo laddove lo stesso operi presso edifici pubblici o privati esercenti attività di rilevanza pubblica (ad esempio presso ospedali e case di cura private, cfr. Cass. Pen., Sez. II, 11 gennaio 2006, n. 769) e senza svolgere esclusivamente semplici mansioni d'ordine o operazioni puramente materiali (cfr. Cass. Pen, Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 17914). Certamente un operatore dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza che gestisce prenotazioni, tratta dati personali, fornisce informazioni e interviene attivamente nel ciclo di vita giornaliero di un ente o servizio pubblico, fornendo un contributo concreto alle finalità del servizio stesso , è soggetto di cui all’art. 358 c.p. (cfr. ultima sentenza citata); al contrario, non lo è laddove esegue attività meramente materiali ovvero presso un sito privato meramente commerciale (portiere o commesso di un ufficio direzionale, industria, ecc.). Per inciso, non si confondano i servizi di che trattasi in base alla dotazione o meno dell’arma per la difesa. Diversi servizi affidati per legge alle GPG e quindi agli IDV possono essere svolti e sono svolti anche in modalità non armata (ad esempio l’antitaccheggio), altri impongono giocoforza l’impiego di personale armato come la vigilanza antirapina, il trasporto valori, ecc. Come già esposto, i Servizi Ausiliari alla Sicurezza non prevedono, in alcun caso, la dotazione dell’arma agli operatori, proprio perché, si ribadisce, non vi sono per essi attribuzioni dirette di difesa di un sito e di intervento attivo in caso di eventi criminosi. Circa il potere di intervento, si rammentano anche gli artt. 382 e 383 c.p.p., rispettivamente relativi ad arresto in flagranza e facoltà di arresto da parte dei privati nei casi di cui all’art. 380 c.p.p. La disposizione, per quanto in potenza maggiormente di concreta applicazione nel caso delle GPG, si applica a tutti i consociati a patto che ne ricorrano i presupposti previsti dal codice di procedura penale. Ancora, i verbali e relazioni di servizio stese dalle GPG fanno fede sino a prova contraria, mentre per gli ausiliari la verbalizzazione ha valore meramente procedurale e circoscritto al servizio presso il luogo di assegnazione (es. registro accessi, giornale delle attività, ecc.). Lo stemma degli IVP e la divisa di servizio devono essere approvati e autorizzati dal Prefetto competente, mentre gli operatori dei servizi ausiliari utilizzano un logo e una denominazione meramente aziendale (cfr. art. 2563 c.c.) e una divisa aziendale, di connotazione privatistica, che non necessita, salvo eccezioni, di approvazione alcuna. Interessante è altresì il disposto dell’art. 2 della L. 300/1970, che prevede l’impiego delle GPG in azienda per la tutela del patrimonio aziendale ma non per vigilare sull’attività dei lavoratori, non potendo accedere ai locali dove si svolgono le attività lavorative, se non in casi eccezionali e per giustificato motivo (es. emergenza di security). La norma, figlia di un’epoca di tensioni molto lontana e assai diversa da oggi, mirava a impedire l’utilizzo della vigilanza da parte datoriale per controllare i dipendenti; oggi, pur confermandone la ratio e i limiti imposti, si ritiene possibile l’accesso alle aree di lavoro per l’espletamento dei compiti ascritti al ruolo di vigilanza e prevenzione reati di origine esogena, ma, soprattutto, la disposizione dello Statuto dei Lavoratori non è applicabile agli operatori dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza, che spesso sono chiamati ad interagire col personale dell’organizzazione in cui operano e, giocoforza, ad accedere ai locali in cui altri soggetti rendono la propria prestazione lavorativa. Si sottolinea, infine, che a norma del GDPR (Regolamento UE 679/2016) è opportuno che sia GPG che Ausiliari siano muniti di nomina ad addetto autorizzato al trattamento dati personali ai sensi dell’art. 29, in quanto è tutt’altro che infrequente l’accesso a tali dati durante l’esercizio delle relative mansioni e in piena osservanza del principio di accountability. Conclusioni Al termine di questa disamina, può concludersi che il ruolo delle Guardie Particolare Giurate, quali incaricati di pubblico servizio e soggiacenti a cogenti norme di legge che ne disciplinano la professione, siano oggi lavoratori della security con un significativo ruolo attivo nell’ambito della sicurezza integrata . Dalla sicurezza patrimoniale privata e vigilanza notturna di un tempo (cosiddetti “metronotte”), oggi le GPG si sono evolute ricoprendo un ruolo complementare allo Stato in contesti specifici e, pur mantenendo la sussidiarietà a norma del TULPS, hanno assunto una funzione di complessivo rilievo per la sicurezza pubblica, per garantire il benessere dei cittadini , costituendo un presidio di legalità e una importante presenza deterrente e di prevenzione , oltre che di rassicurazione per la collettività. Anche in attuazione del protocollo “Mille occhi sulla città”, questo ruolo, oltre ad incentivare l’integrazione e la sinergia tra IVP e Forze dell’Ordine, può utilmente contribuire a sgravare queste da attività di mero presidio territoriale e consentire loro di dedicare le risorse al pronto intervento, alle attività di polizia giudiziaria e a tutte quelle specifiche e specialistiche di competenza esclusiva e non delegabile. I Servizi Ausiliari alla Sicurezza, finalmente disciplinati ancorché da norme tecniche, hanno oggi assunto un ruolo più ordinato e certo nel panorama dei contratti pubblici e privati di servizi, costituendo un presidio di security passiva e un punto di riferimento tanto per le organizzazioni servite quanto per l’utenza delle stesse. Addetti ai servizi di che trattasi e GPG sono entrambi attori compartecipi e coprotagonisti della sicurezza antropica presso enti pubblici e privati. È oggi pertanto doveroso riconoscere pienamente e opportunamente il valore delle due professioni, assicurando adeguate formazione e addestramento, sviluppo capacitivo, congruità nei contratti di lavoro, opportunità di realizzazione professionale. Non si dimentichi, infatti, che per entrambi le professioni sono imprescindibili senso del dovere e di appartenenza : ciò sia per il ruolo ricoperto nel processo di security privata e, di riflesso, per la sicurezza pubblica e, altresì, in quanto entrambe le mansioni hanno un riverbero di immagine e reputazionale sia per l’organizzazione di cui fanno parte (es. IVP, impresa multiservizi, ecc.) che per l’organizzazione in cui prestano la propria opera professionale. GPG e ausiliari sono assai sovente il primo punto di contatto con l’utenza delle realtà presso cui operano, sicché il loro approccio, il loro lavoro, il loro operato, il loro ordine e aspetto, si tradurranno automaticamente nell’immagine dell’ente servito. Ecco quindi, sia per rispetto dei lavoratori medesimi sia del servizio svolto e dei beneficiari dello stesso, che entrambe le professioni debbono essere svincolate definitivamente da concetti stereotipati e retrogradi ed essere innalzate al ruolo che meritano. Quanto a Steward e incaricati al controllo presso locali di pubblico spettacolo e intrattenimento si ribadisce che la normativa ne circoscrive chiaramente gli ambiti d’impiego e le mansioni affidate, escludendo pacificamente l’impiego al di fuori dei luoghi e degli eventi previsti per le due figure, valorizzandone, da un lato, il valore in tali circostanze (stadio, locale notturno, teatro, ecc.) e le specifiche attribuzioni, dall’altro, risolvendo ab origine problematiche e dubbiosità, anche strumentali, al loro impiego in contesti e attività di competenza esclusiva di Guardie Particolari Giurate o di operatori dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza. È bene qui ricordare, ancora una volta, che per tutte le figure esaminate (GPG, Ausiliari alla Sicurezza, Addetti ai Servizi di Controllo e Steward) non è prevista la protezione della persona, affidata esclusivamente alle forze di polizia, secondo specifiche modalità e protocolli operativi, salvo i casi di cui agli artt. 51, 52 e 53 c.p. (quest’ultimo applicabile solo per le GPG ovviamente). Impegno preciso di Professionisti della Security e competenti manager aziendali deve essere quello di supportare i clienti – pubblici e privati – sin dalla fase preliminare di scelta della tipologia di servizio e della figura professionale che meglio si addice alle proprie esigenze, nel pieno rispetto delle norme di legge, regolamentari e tecniche vigenti. Parimenti, occorre un forte impegno per implementare la formazione e l’addestramento, trasformandoli da adempimenti meramente obbligatori a veri ed effettivi percorsi di professionalizzazione, di attribuzione verificata di competenze e di sviluppo capacitivo. Tutto questo deve essere accompagnato da una coerente applicazione degli istituti contrattuali e da un reale adeguamento dei CCNL, che pongano al centro il valore della professione. Solo in questo modo per tutte le figure descritte nel presente articolo potrà esservi realizzazione professionale, giusta tutela, doverosa considerazione e riconoscimento fattivo del ruolo nel panorama della sicurezza pubblica e privata, integrata, condivisa e partecipata. Allo stesso modo, in quanto altra faccia della stessa medaglia, sarà possibile eliminare errate e illecite prerogative, come l’impiego di operatori fiduciari o del comparto multiservizi per attività di vigilanza attiva e, lato operatori, prevenire fenomeni di burnout, di scarsa dedizione, mancanza di stimoli, perdita di fiducia in sé stessi e nel proprio lavoro, senso di scarsa o assente utilità (boreout) e di riduzione dell’impegno, superficialità e quiescenza del senso del dovere (quite quitting), con pregiudizio non solo sulla qualità dei servizi erogati, ma anche per la collettività beneficiaria diretta o indiretta del loro operato e, altresì, per sé stessi in termini di salute (ad esempio, malessere psicologico, stress lavoro correlato, ricadute psicosomatiche) e di maggiore vulnerabilità ed esposizione a rischi puri (ad esempio, perdita di attenzione e di capacità anticipatorie così come di adeguata reazione in caso di minacce di rilievo ai fini della security, ecc.). A cura di: Dott. Stefano Bassi Dott. Angelo Giardini
- Esplosione a Latina ( Dott.ssa Alessandra Damasi Violante)
Nella notte tra il 17 ed il 18 settembre 2025, la città di Latina è stata coinvolta da una forte esplosione che ha divelto e distrutto l’ingresso di una scala del condominio in via Nervi. Inoltre, sono state date alle fiamme due auto di proprietà di un artigiano residente nella zona. Le palazzine poche settimane prima erano state oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, durante il quale erano stati sequestrati alcuni chili di sostanze stupefacenti. Non è la prima volta che la zona in questione si ritrova coinvolta in azioni criminali di tale portata, infatti, già da alcune settimane si registrano attentati realizzati con ordigni esplosivi. La vicenda ora è al vaglio degli inquirenti per capire se si tratta di azioni mirate a soggetti ben precisi o se si tratta di una faida tra clan rivali. Possiamo ben immaginare lo stato d’animo dei cittadini latinensi. Naturalmente, attentati così violenti generano ansia e turbamento ma non solo, riconducono indietro nel tempo, durante gli anni di “Piombo” o ancor peggio alle stragi degli anni ’80 e ’90. Le faide tra clan rivali sono realtà ancora ben radicate e frequenti, spesso con l’obiettivo intimidatorio e al fine del controllo del territorio. Le organizzazioni criminali spesso utilizzano modus operandi simili per rivendicare delle zone di loro “competenza” o per eliminare, talvolta anche in modo fisico, eventuali rivali e/o nemici. La mafia e le altre organizzazioni criminali prediligono l’uso di armi da fuoco, bianche e ordigni esplosivi. Le piazze di spaccio vengono gestite interamente dalle organizzazioni criminali di “zona” che reperiscono le varie sostanze stupefacenti e creano poi il mercato nero ove i diversi soggetti, reclutati dai boss, cedono tali sostanze illecite. Risulta perciò utile uno stringente controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine e di polizia con l’obiettivo di stanare le faide tra le diverse fazioni. fonte: Dott.ssa Alessandra Damasi Violante
- La radicalizzazione islamica in Italia: analisi, sfide e prospettive (del Dott.Carlo Di Sansebastiano)
La radicalizzazione islamica in Italia: analisi, sfide e prospettive La radicalizzazione islamica rappresenta, da almeno due decenni, una delle principali sfide alla sicurezza nazionale in molti paesi europei, inclusa l’Italia. Il fenomeno, che si riferisce al processo attraverso cui individui o gruppi abbracciano ideologie estremiste di matrice islamista fino, in alcuni casi, ad aderire a movimenti jihadisti violenti, ha assunto caratteristiche specifiche nel contesto italiano, spesso differenti da quelle riscontrate in paesi come Francia, Belgio o Regno Unito. A differenza di altri paesi europei con un passato coloniale in Nord Africa, l’Italia ha vissuto un’immigrazione islamica relativamente più recente e meno strutturata. Tuttavia, già dagli anni ’90, sono emersi segnali di preoccupazione legati alla presenza di cellule fondamentaliste, in particolare affiliate al Gruppo Islamico Armato (GIA) algerino o alla rete di Al-Qaeda. Dopo l’11 settembre 2001, l’attenzione delle autorità italiane si è intensificata, portando alla sorveglianza e allo smantellamento di alcune cellule che utilizzavano il territorio italiano come base logistica o di supporto. Negli anni successivi, l’emergere dello Stato Islamico (ISIS) ha portato una nuova ondata di radicalizzazione, spesso più decentralizzata e legata a processi individuali (il cosiddetto fenomeno dei "lupi solitari"). I dati ufficiali sono in continua evoluzione, ma secondo rapporti del Ministero dell’Interno e delle agenzie di intelligence italiane dal 2015 ad oggi, oltre 150 persone sono state espulse per motivi di sicurezza legati a radicalizzazione jihadista. Sono stati monitorati centinaia di soggetti radicalizzati o a rischio di radicalizzazione, spesso attraverso indagini su social media, ambienti carcerari e moschee. Circa 30-40 foreign fighters italiani o residenti in Italia hanno lasciato l'Italia per combattere in Siria o in Iraq. Va tuttavia sottolineato che l’Italia ha subito pochi attentati terroristici di matrice jihadista sul proprio territorio, grazie a un'efficace attività di prevenzione e controllo. I soggetti radicalizzati in Italia presentano profili eterogenei, ma si possono individuare alcuni tratti comuni: - giovani di seconda generazione (nati o cresciuti in Italia da genitori immigrati), spesso in crisi identitaria; - convertiti all’Islam attratti da una visione radicale come forma di ribellione o appartenenza; - detenuti: il carcere è uno dei principali contesti di radicalizzazione, dove alcuni individui vulnerabili vengono esposti a predicatori radicali; - persone marginalizzate o isolate, con un passato di devianza o disagio sociale. Il processo di radicalizzazione avviene raramente in modo diretto in luoghi di culto ufficiali, ma spesso tramite reti informali, contatti personali o, sempre più, attraverso Internet e social media, con l’accesso a contenuti jihadisti su piattaforme criptate. L’Italia ha adottato un approccio preventivo di tipo amministrativo, incentrato sull’espulsione degli individui ritenuti pericolosi, anche in assenza di condanne penali. Le principali misure adottate includono espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 286/1998), controlli e sorveglianza delle moschee non riconosciute e degli imam non registrati, monitoraggio digitale: cyber intelligence su forum, social network e piattaforme criptate. Nonostante l’efficacia delle misure securitarie, il sistema italiano presenta lacune nei programmi di prevenzione e deradicalizzazione, rispetto ad altri paesi europei. Tuttavia, sono emerse alcune iniziative quali progetti scolastici e interculturali per la prevenzione dell’estremismo, formazione per operatori sociali e scolastici sul riconoscimento dei segnali di radicalizzazione, collaborazioni tra istituzioni e comunità islamiche moderate, anche se ostacolate dalla frammentazione delle rappresentanze musulmane in Italia. Un progetto significativo è il programma "Rive" (Rete Italiana per la Prevenzione della Radicalizzazione Violenta), promosso da Università, ONG e istituzioni locali, che mira a creare una rete di buone pratiche e modelli di intervento a livello territoriale. Le comunità musulmane italiane svolgono un ruolo cruciale, sia come barriera culturale e religiosa contro l’estremismo, sia come soggetti vulnerabili alla stigmatizzazione. Molte moschee e centri islamici si sono impegnati attivamente nella promozione di un Islam compatibile con i valori democratici e costituzionali. Tuttavia, la mancanza di un riconoscimento giuridico dell’Islam come religione ufficiale (a differenza della Chiesa cattolica o delle confessioni protestanti ed ebraiche) ha ostacolato il dialogo istituzionale e la formazione di imam riconosciuti. Alla luce dei recenti mutamenti geopolitici (ritiro dall’Afghanistan, crisi nel Sahel, conflitti in Medio Oriente), la radicalizzazione islamica potrebbe assumere nuove forme, meno visibili ma potenzialmente più insidiose, legate alla frustrazione sociale, al disagio giovanile e alla disinformazione online.Le raccomandazioni principali per affrontare il fenomeno sono: investire in programmi di prevenzione nelle scuole, nei quartieri e nelle carceri, creare canali stabili di dialogo con le comunità islamiche superando approcci emergenziali o stigmatizzanti, equilibrare sicurezza e diritti evitando di criminalizzare l’intera religione musulmana, distinguendo chiaramente tra Islam e islamismo estremo. fonte: Criminologo-Security Manager dott. Carlo Di Sansebastiano
- Le Intercettazioni (di Riccardo Mambrini)
Le intercettazioni sono mezzi di ricerca della prova e sono uno strumento incisivo di indagine, non sempre, purtroppo, queste vengono eseguite ed utilizzate nel modo corretto, non mancano casi i cui, per vizi di procedura o di sostanza, tutto il lavoro svolto dalla Procura finisce al macero, vengono effettuate per captare conversazioni private che riguardano soggetti i quali, sulla base di gravi indizi, hanno commesso determinati reati. Le intercettazioni possono essere di triplice natura, a seconda dello strumento utilizzato per il loro esercizio: telefoniche, telematiche o ambientali. Le intercettazioni effettuate dalla polizia giudiziaria sono disposte dal giudice per le indagini preliminari (GIP) con decreto motivato, su conforme richiesta del pubblico ministero (PM), in linea generale, per la ricerca delle prove di un reato non si può procedere a intercettazione salvo ricorrano ipotesi specifiche, in particolare, le intercettazioni sono ammesse per indagini riguardanti i reati indicati dagli articoli 266 e 266 bis del codice di procedura penale. Le intercettazioni non vanno confuse con le registrazioni fatte dal privato cittadino che invece, non sono soggette ad autorizzazioni; ciascuna persona, infatti, è libera di registrare una conversazione intrattenuta con altri soggetti a loro insaputa, i quali non abbiano mai dato il proprio consenso ad essere registrati, a patto che: - chi registra sia materialmente presente alla conversazione (non deve, cioè, lasciare il registratore e allontanarsi, generando nei presenti la convinzione di non essere ascoltati). - la registrazione non deve avvenire nel luogo di privata dimora del soggetto registrato. A questo punto è doveroso aprire una parentesi su cosa la giurisprudenza intenda per privata dimora, cioè, “qualsiasi luogo non pubblico o non destinato a casa di abitazione, ma nel quale la persona si sofferma per compiere, anche in modo contingente e transitorio, atti della sua vita privata, quali manifestazione della sua attività individuale, finalizzati all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica rientranti nella larga accezione di libertà domestica (art. 614 c.p.).” Così che, sulla scia della pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2015, n. 49286), nonché della sentenza delle Sezioni Unite, la pronuncia in esame ha confermato che con la nozione di “luogo di privata dimora” deve farsi riferimento a quello ove è possibile per ciascuno esercitare le proprie attività private, liberamente e legittimamente, senza alcuna turbativa da parte di terzi estranei, in tali spazi, sebbene sia necessario garantire i diritti costituzionali alla riservatezza ed alla privacy (art. 14 Cost.), è tuttavia possibile derogare agli stessi attraverso la pratica delle intercettazioni, qualora ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini in materia penale. Possiamo quindi considerare privata dimora, la propria abitazione o il luogo di domicilio, il proprio ufficio privato (non aperto al pubblico), il retrobottega, una camera d’albergo, un box o garage anche all’interno di un condominio, ovvero tutti quei luoghi quindi, dove l’accesso deve essere espressamente consentito dalla persona che detiene l’uso esclusivo del luogo in quel momento; e la propria automobile? La Cassazione si è espressa più volte, in maniera discordante, sullo stato giuridico dell’automobile, soprattutto per regolamentare la disciplina delle intercettazioni in auto. Nel 1987 la Corte Costituzionale, in relazione a una legge della Provincia di Trento sulle perquisizioni dell’autorità amministrativa, ha dichiarato che “il diritto penale vivente considera l'autovettura come luogo di privata dimora, sia pure esposto al pubblico, dal quale il titolare ha il diritto di escludere ogni altro; sicché non può esservi dubbio che tutto questo attenga anche al concetto costituzionalistico di domicilio”. Nel 2001 (Cass. Pen. 12/03/2001 n. 10095) la suprema Corte cambia rotta definendo la privata dimora come “tendenzialmente costituita da cose immobili”, e, anche se, questo concetto venga esteso a beni mobili, comunque non ricomprenderebbe l'automobile in quanto la sua funzione è “trasferire da un luogo ad un altro cose o persone”, e non dunque ospitare atti di vita privata. Al contrario, nel 2019, rivedendo le posizioni assunte in precedenza, la Cassazione ha incluso nella definizione di privata dimora anche l’abitacolo dell’autovettura (Cass. Pen. 24/07/2019 n. 33499), in quanto luogo “non aperto al pubblico, né accessibile a terzi senza il consenso del titolare”. Ebbene, oggi la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema con la recente sentenza n. 3446 del gennaio 2024. I Giudici di Legittimità fugano ogni dubbio che possa essere sorto, confermando che l’autovettura non è luogo di privata dimora, con specifico riferimento, peraltro, alla fattispecie di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.. Secondo la Suprema Corte non integra il reato di cui all’art. 615 bis la condotta di colui che installi sull’automobile di un altro soggetto un registratore, un dispositivo GPS od un telefono con impostata la funzione di risposta automatica, in quanto oggetto della tutela di cui al suddetto articolo è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 c.p. tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via; diverso è il caso in cui se, per installare questi dispositivi, si debba raggiungere l’automobile confinata all’interno di uno spazio privato, in questo specifico caso, l’intercettazione non sarebbe considerata valida poiché per effettuarla si è violato il domicilio del soggetto d intercettare. Interessante è il recente DDL intercettazioni (20 marzo 2025), provvedimento composto da un solo articolo, il quale introduce il limite massimo di durata delle intercettazioni di 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione, si legge nel testo. Il limite non si applica, però, se l'intercettazione viene ritenuta necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, non rientrano nel tetto anche i reati di terrorismo. Fino ad oggi, secondo l'articolo 267 del codice penale, la durata massima per l'ascolto era di 15 giorni, limite apparentemente più stringente, ma di volta in volta prorogabile, senza limiti di tempo, nel caso che il giudice valutasse opportuno disporre la misura. fonte: Investigatore Privato Mambrini Riccardo
- Mutamenti del terrorismo in Europa (2020-2024): prospettive comparate e riflessi sulla sicurezza. (di: Angelini Rita)
Mutamenti del terrorismo in Europa (2020-2024): prospettive comparate e riflessi sulla sicurezza. Se si osserva l’andamento del terrorismo in Europa negli ultimi cinque anni, emerge un quadro caratterizzato da forti oscillazioni nei numeri e da una continua evoluzione nelle tipologie di minaccia. Dai minimi del 2021 al picco registrato nel 2023, i dati mostrano come le dinamiche terroristiche non seguano linee stabili ma riflettano contingenze politiche e sociali mutevoli. A questa variabilità quantitativa si accompagna una trasformazione qualitativa: jihadismo, separatismo, estremismo di sinistra e di destra si sono alternati, ciascuno con modalità e intensità differenti. Ancora più significativo è stato il cambiamento negli strumenti di comunicazione: il terrorismo contemporaneo si alimenta sempre più del digitale, dalle piattaforme social alle applicazioni criptate, rendendo la dimensione online un vero e proprio campo di battaglia parallelo. I dati raccolti nei rapporti annuali EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) di Europol offrono una base fondamentale per comprendere l’evoluzione delle principali matrici ideologiche e forniscono agli Stati membri una prospettiva delle sfide future sulle quali orientare gli sforzi con maggior efficacia. Il monitoraggio del terrorismo, gli strumenti di contrasto e analisi. Europol, l’Agenzia dell’Unione Europea incaricata di rafforzare la cooperazione nella lotta alla criminalità, rappresenta oggi uno snodo essenziale per le attività di sicurezza interna dell’Unione. Non esercita poteri di polizia diretta, ma fornisce un sostegno qualificato alle autorità nazionali di polizia e giudiziarie, offrendo strumenti analitici, banche dati condivise e supporto operativo nel contrasto al crimine organizzato, al terrorismo e alle crescenti minacce legate alla criminalità informatica. Dalla sua sede all’Aia, Europol svolge un ruolo di piattaforma di intelligence e coordinamento, favorendo lo scambio tempestivo di informazioni e la costruzione di risposte comuni tra gli Stati membri e i partner internazionali. Un ruolo cruciale nell’ambito del terrorismo è svolto dall’ European Counter Terrorism Centre (ECTC) , istituito nel 2016 all’interno di Europol. L’ECTC recita il ruolo di central hub della cooperazione antiterrorismo europea, fornisce analisi operative e strategiche, sostiene le indagini transfrontaliere e facilita lo scambio di informazioni tramite banche dati e task force operative multinazionali. Il TE-SAT , report pubblicato annualmente, nasce proprio dal lavoro congiunto del ECTC, in stretta collaborazione con le autorità nazionali. Questo ne fa uno strumento non solo statistico, ma anche di indirizzo operativo per valutare le minacce emergenti e calibrare le risposte comuni. I team specializzati dell’ECTC raccolgono e condividono informazioni operative provenienti dalle forze dell’ordine degli Stati membri e da terze parti, rendendo l’ECTC un vero fulcro dell’intelligence per il contrasto al terrorismo. Il loro lavoro in stretto contatto con altri centri operativi di Europol, come il Centro europeo per la criminalità informatica (EC3) e il Centro europeo contro il traffico di migranti (EMSC) , consente un’integrazione efficace delle informazioni, rappresentando una preziosissima risorsa per le attività analitiche e investigative. All’interno dell’ECTC è presente un’unità ad hoc denominata Internet Referral Unit – IRU , istituita nel 2015 come risposta strategica al crescente utilizzo di Internet e dei social media per la diffusione di propaganda terroristica e alla necessità di supportare gli Stati membri nelle indagini online. Questo approccio europeo mira a ridurre l’accessibilità dei contenuti terroristici online, identificare gli autori di tali contenuti, limitare la propaganda estremista e contrastare campagne di reclutamento, grazie a una collaborazione costante e rapida con le piattaforme digitali (Online Service Providers) nel quadro di partenariati pubblico-privati come l’EU Internet Forum e i Referral Action Days. Andamento complessivo e dimensione quantitativa. Negli ultimi anni, la situazione del terrorismo nell’Unione Europea ha mostrato oscillazioni significative. Il rapporto TE-SAT 2024 evidenzia come il 2023 sia stato un anno particolarmente critico con un’impennata rispetto al passato, e con il separatismo corso che ha rappresentato la maggior parte degli episodi. Il terrorismo jihadista rimane quello più letale, con il maggior numero di morti e feriti generati. Il 2024 ha visto una stabilizzazione significativa: secondo il TE-SAT 2025 , gli attentati legati al terrorismo nell’UE sono stati 58, è cresciuto il numero degli arresti con 449 totali di cui 289 nell’ambito del terrorismo jihadista. Questi numeri illustrano non solo la pressione continua esercitata dalle forze di sicurezza ma anche la capacità espressa nel monitorare e rispondere alle nuove minacce. Differenziazione ideologica e dinamiche specifiche. Il jihadismo continua a rappresentare la minaccia più significativa in Europa per il numero di vittime che produce. Gran parte degli attacchi non avviene più nell’ambito di organizzazioni complesse, ma è posto in essere da individui soli o piccole cellule radicalizzate online, capaci di agire con strumenti altamente accessibili. Questi attentatori impiegano armi bianche e, in misura minore, veicoli o altre tecniche rudimentali. Pur richiedendo risorse minime e presentando una complessità operativa ridotta, tali attacchi possono avere un impatto enorme: scatenano paura, dominano le cronache e alimentano la polarizzazione sociale. Come evidenziato da studi sull’attentato come strategia simbolica, l’obiettivo è proprio colpire cittadini comuni per accelerare la diffusione del messaggio estremista. Il terrorismo di estrema destra si colloca su volumi più ridotti, con un solo attacco completato nel 2024 e pochi episodi sventati negli anni precedenti. Tuttavia, la minaccia è qualitativamente rilevante: l’ideologia viaggia attraverso la rete, si assiste a una crescente partecipazione giovanile. Dopo aver toccato un minimo storico nel 2021, quando Europol registrò un solo attacco di matrice di estrema sinistra e anarchismo , la minaccia ha mostrato una nuova fase di vitalità. Nel 2022 gli episodi sono saliti a diciotto e hanno continuato a crescere nel 2023, raggiungendo quota trentadue. Nel 2024 il dato è leggermente calato, ma con ventuno episodi rimane comunque su livelli significativi. La geografia di questi attacchi non è cambiata: Italia e Grecia restano i principali teatri, sottolineando la persistenza di un terreno politico e sociale fertile per l’attivismo anarco-insurrezionalista. La narrazione che accompagna tali azioni conserva elementi storici ben radicati: l’opposizione al capitalismo, il rifiuto del militarismo e la solidarietà con i detenuti. Temi che richiamano tradizioni profonde del movimento anarchico europeo e che vengono espressi oggi attraverso forme di violenza nel corso di manifestazioni, incendi e sabotaggi, continuando a costituire un segnale d’allarme per le autorità di sicurezza. Il separatismo rimane un fenomeno altamente disomogeneo, ha registrato un picco di 70 attacchi in Corsica nel 2023, ma il 2024 ha registrato solo 4 episodi. Non si fermano in ogni caso le attività di propaganda nell’ambito dei separatismi. Aspetti trasversali e nuove traiettorie della minaccia. Diversi fattori contribuiscono a spiegare l’andamento della minaccia terroristica in Europa, ma nessuno risulta così determinante come il contesto geopolitico e i conflitti in corso. La guerra in Ucraina e il rinnovato conflitto israelo-palestinese hanno inciso profondamente sulle narrative radicali, fungendo da catalizzatori per nuove forme di estremismo. In particolare, si è assistito a una recrudescenza dell’antisemitismo, con possibili scenari di collaborazione tra realtà radicalizzate nell’ambito ideologico e religioso. Tali evoluzioni mostrano come le dinamiche internazionali non rimangano confinate al piano militare o politico, ma si riflettano anche nel terreno sensibile delle percezioni, delle identità e delle strategie di propaganda. Altro fattore di influenza è rappresentato dall’aumento del coinvolgimento giovanile nella pianificazione e nella propaganda. La radicalizzazione avviene spesso attraverso piattaforme criptate, gaming communities, materiale audiovisivo che mescolano l’ideologia estremista ad altre forme di cultura comunicativa. L’introduzione dell’intelligenza artificiale, in particolare attraverso la creazione di contenuti manipolati come i deepfake, ha ampliato le possibilità della propaganda estremista, rendendola più sofisticata e difficile da smascherare. Parallelamente, la diffusione capillare di strumenti digitali e piattaforme criptate complica il lavoro degli investigatori, che si trovano a fronteggiare un nemico sfuggente, capace di rinnovare costantemente le proprie tattiche. Ogni progresso nelle capacità delle forze di sicurezza trova infatti una risposta speculare da parte delle reti radicali, le quali si adattano rapidamente, sperimentano nuovi canali e ridefiniscono le proprie strategie per mantenere efficace la loro azione comunicativa. Pur facendo riferimento a ideologie e contesti diversi, i terroristi e gli estremisti violenti hanno delle pratiche in comune: utilizzano gli stessi ambienti digitali e adottano tecniche analoghe per la diffusione del materiale di propaganda. I dati riportati nei EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) annuali (2020-2024) evidenziano che il terrorismo in Europa non è un fenomeno in contrazione, ma piuttosto in continua evoluzione. È altrettanto cruciale agire sul fronte della prevenzione, rafforzando in particolare i programmi rivolti ai giovani. Gli ambienti digitali, con la loro capacità di diffusione rapida e capillare della propaganda, rappresentano oggi uno dei terreni più sensibili, mentre i contesti detentivi minorili continuano a costituire luoghi ad alto rischio di radicalizzazione. In entrambi i casi diventa fondamentale disporre di strumenti efficaci di intercettazione precoce, in grado di riconoscere tempestivamente i segnali di vulnerabilità e di intervenire prima che essi si trasformino in percorsi di adesione a ideologie estremiste. A cura della Analista Geopolitica ANGELINI Rita
- Gli investimenti della Cina nel continente africano (del dott. Giacca Fernando)
Grazie ai suoi investimenti pluridecennali oggi la Cina rappresenta il partner commerciale più importante per l’Africa ed è uno dei principali donatori di aiuti per lo sviluppo del continente. Negli ultimi venti anni Pechino ha rafforzato i suoi legami con i paesi africani, con importanti investimenti in infrastrutture e settori strategici, in particolare in energia e risorse minerarie come litio e cobalto. Gli scambi tra Cina e Africa hanno inizio negli novanta, mentre a partire dal 2000 nasce il Forum sulla cooperazione sino-africana (Focac). Si tratta di accordi reciprocamente vantaggiosi (win-win) e senza interferenze politiche, che comprendono finanziamenti ai fini di miglioramenti, relativi ad esempio ai trasporti come il progetto di una ferrovia che collega l’Etiopia al porto di Gibuti e il porto di Lekki in Nigeria. In Namibia sarà costruito il più grande impianto di desalinizzazione d’acqua dell’Africa (produrrà venti milioni di tonnellate d’acqua all’anno), con un impatto fondamentale sulla disponibilità di acqua dolce nel paese di cui vi è sempre stata una notevole carenza. Il Burundi invece ha annunciato l’accordo per la produzione di circa 13 mila tonnellate di caffè per il 2025-2026 da destinare al mercato cinese. Sul piano militare invece, mediante una delle sue aziende della difesa più importanti Norinco, la Cina ha stretto accordi in Mali, Niger e Burkina Faso. Tra i principali destinatari dei prestiti stanziati per i prossimi anni abbiamo Angola, Etiopia, Egitto, Nigeria e Kenya. C’è chi però si chiede se da questi investimenti ci sia uno scopo di lucro e/o soprattutto se si tratti di un velato neocolonialismo. Si parla anche di prestiti con tassi molto alti e quindi difficilmente restituibili e di una disomogenea distribuzione di ricchezza, resta il fatto però che il Dragone negli ultimi anni ha investito una somma di circa 180 miliardi di dollari e che oltre alle tipologie di investimento già citate, ha la volontà di rendere l’Africa un continente digitalizzato, con un sistema di telecomunicazioni avanzato, riducendone il deficit, incrementando gli scambi commerciali e costruendo numerose centrali elettriche. L’Africa quindi potrà trarne beneficio sia in termini di economia che di demografia e nel breve periodo nuovi investitori potrebbero essere attratti da questo progetto di crescita. Ma è doveroso però sottolineare che la Cina sia una delle poche superpotenze mondiali che si sta prodigando per gli interessi del sud del Mondo con un approccio da “Stato-imprenditore” e non bellicista. fonte: dott. Fernando Giacca Analista Geopolitico Referente SQUAD
- Criminologia della sicurezza urbana: analisi, strategie e prospettive. (del dott. Di Sansebastiano Carlo)
Nelle città moderne, la sicurezza non si misura solo con il numero di crimini commessi, conta anche e soprattutto quanto le persone si sentono al sicuro quando camminano per strada, prendono un autobus o si incontrano in piazza. Per molti, sentirsi sicuri equivale a non vedere reati intorno a sé. Ma la realtà è più complessa. La sicurezza urbana comprende anche la percezione soggettiva dei cittadini: un quartiere può avere pochi reati registrati, ma se è sporco, mal illuminato o privo di servizi, la gente continuerà ad evitarlo. Possiamo quindi affermare che l’ambiente fisico può facilitare o ostacolare il crimine. Ad esempio, zone degradate o abbandonate trasmettono un senso di impunità, se nessuno si prende cura di un luogo, perché dovrebbero rispettarlo? Scarsa illuminazione e spazi senza visibilità aumentano il rischio di aggressioni. Infrastrutture mal progettate possono offrire “opportunità” ai malintenzionati. La sicurezza, dunque, non è solo un fatto di polizia, ma un tema sociale e culturale che coinvolge urbanisti, amministrazioni pubbliche, associazioni locali e, ovviamente, gli stessi cittadini. E' qui che entra in gioco la criminologia della sicurezza urbana, un campo interdisciplinare che studia il crimine e la devianza in relazione agli spazi urbani, con l’obiettivo di comprendere e prevenire i fenomeni criminali attraverso l’analisi del contesto sociale, spaziale e istituzionale delle città. Negli ultimi decenni, la crescente urbanizzazione, l’eterogeneità sociale e le trasformazioni economiche hanno posto nuove sfide alla sicurezza urbana, rendendo questo settore della criminologia sempre più rilevante per amministratori pubblici, forze dell’ordine e studiosi. La sicurezza urbana oggi si confronta con sfide globali come l’immigrazione, il cambiamento climatico, la digitalizzazione e le disuguaglianze. La criminologia urbana deve quindi ampliare i propri strumenti di analisi, integrando l’uso di dati digitali, analisi predittive e approcci partecipativi, senza perdere di vista l’equità sociale e i diritti civili. Si rafforza la consapevolezza che la sicurezza non può essere garantita solo con la repressione o la tecnologia, ma necessita di politiche inclusive, progettazione urbana intelligente, e forti reti di solidarietà sociale. Le strategie di sicurezza urbana possono essere classificate in tre principali approcci: 1. Approccio repressivo: aumento della presenza di forze dell’ordine, videosorveglianza, pattugliamenti. Spesso criticato per il rischio di criminalizzazione dei poveri e militarizzazione dello spazio pubblico. 2. Approccio preventivo: interventi sulla struttura urbana (urbanistica, architettura), programmi educativi, mediazione sociale, coinvolgimento delle comunità locali. 3. Approccio integrato: combina strumenti di prevenzione, coesione sociale e presenza istituzionale, mirando alla rigenerazione urbana e al rafforzamento del capitale sociale. Un elemento chiave della criminologia della sicurezza urbana è il coinvolgimento diretto dei cittadini nella costruzione della sicurezza. Pratiche come la sorveglianza di vicinato, i forum civici, e i patti di sicurezza urbana permettono di condividere responsabilità tra istituzioni e cittadini, rafforzando il senso di appartenenza e il controllo sociale informale. In conclusione La sicurezza urbana non è solo assenza di crimine. È vivibilità, equità, fiducia, ed è frutto di un lavoro collettivo. Costruire città sicure significa costruire città più umane. La criminologia della sicurezza urbana offre strumenti teorici e pratici per comprendere e affrontare il crimine nel contesto urbano, evidenziando l’importanza del territorio, della percezione e delle dinamiche sociali. Solo un approccio multidimensionale e partecipato potrà promuovere città più sicure, giuste e sostenibili per tutti i cittadini. Dott. Carlo Di Sansebastiano Criminologo Docente in materia di Difesa, Vigilanza e Sicurezza.
- LA GUARDIA PARTICOLARE GIURATA OGGI: condizione attuale e prospettive future (di Angelo Giardini e Stefano Bassi – Professionisti della Security certificati UNI 10459:2017)
La Guardia Particolare Giurata (di seguito anche G.P.G.), è un incaricato di pubblico servizio (ai sensi del decreto legge 8 aprile 2008 n. 59 - convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101 - che ha modificato l'art. 138 del TULPS, anche la G.P.G., che lavori alle dipendenze di un Istituto di Vigilanza privato è qualificabile come "incaricato di pubblico servizio") ed è una figura professionale sempre più richiesta nel panorama dei servizi di vigilanza, dedita alla prevenzione di reati contro il patrimonio e alla protezione di beni mobili ed immobili, pubblici e privati. Non solo, per gli effetti dell’art. 358 c.p. e come statuito dalla Cassazione (cfr. sentenze n. 10138/1998 e n. 467/1999), ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto l’esercizio da parte dell’operatore di un minimo di potere discrezionale , che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" . Per trasposto, alla G.P.G. sono attribuite competenze e prerogative non comuni a qualsiasi esecutore di un servizio e sono richieste azioni non meramente materiali e pratiche, bensì anche l’uso della discrezione in termini operativi e di scelta consapevole (e spesso caratterizzata dall’immediatezza) nell’agire, nonché l’esercizio dell’intelletto, che si concreta nella capacità di discernere, analizzare, determinare le proprie scelte, relazionarsi con figure eterogenee, redigere accurata documentazione di servizio, attendere ai propri compiti con ordine e rigore 1 . La regolamentazione è chiara e il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° dicembre 2010 n. 269 e ss.mm.ii., fissa i paletti entro i quali gli Istituti di Vigilanza debbono e possono muoversi, per la salvaguardia del bene patrimoniale, impiegando le proprie G.P.G. in svariati ambiti operativi quali vigilanza fissa armata presso obiettivi sensibili e sedi istituzionali, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, attività di pattugliamento e intervento su allarme, telesoccorso, televigilanza e telesorveglianza, trasporto e custodia valori, ecc. Ambiti operativi che dalla protezione patrimoniale si estendono, in via mediata, ma giocoforza automatica, alla protezione delle persone . Si pensi alle attività denominate di sicurezza sussidiaria esercitate presso infrastrutture critiche (cfr. anche D.M. 154/2009 e norma UNI 10891:2022) in cui, oltre al presidio del sito, sono svolte attività di antiterrorismo, controllo bagagli, controllo titoli abilitativi, ecc. o, ancora, al caldeggiato impiego delle G.P.G. nella prevenzione e controllo della criminalità in ambito urbano, realizzando il concetto di SICUREZZA INTEGRATA , basata su di una forte sinergia con le Forze dell’Ordine, contesto in cui agli Istituti di Vigilanza sono affidate le attività di prevenzione, mediante servizi di presidio e pattugliamento, e alla FF.OO. quelle di intervento su chiamata (spesso da parte delle Centrali Operative degli Istituti di Vigilanza notiziate dagli operatori in servizio sul territorio) e, ovviamente, di mantenimento dell’ordine pubblico e polizia giudiziaria. Queste funzioni e orizzonti operativi, innalzano da un lato il valore della professione e impongono l’impiego di risorse idonee, formate, addestrate e responsabilizzate; dall’altro, dovrebbero essere di sprono e forte motivazione per il singolo operatore, che si percepisce così parte attiva dei processi di security privata e pubblica sicurezza , affiancato agli operatori di Stato. Nonostante la vasta gamma di impiego delle G.P.G., la presenza di norme, regolamenti, certificazioni e quanto altro previsto per poter svolgere adeguatamente i compiti affidati, la G.P.G. vive, da troppo tempo, un momento di scarsa considerazione e riconoscimento, per le principali motivazioni che seguono: · retribuzione mensile “bassa” , rispetto agli effettivi impegni e ai rischi connessi all’attività svolta; · “ turnazioni pesanti ” che, a lungo andare, fanno scemare la volontà di mantenere il posto di lavoro; · ricambio generazionale , da rivedere e motivare, in termini di interesse e partecipazione alle politiche degli Istituti di Vigilanza; · scarsa preparazione delle aspiranti G.P.G. prima dell’immissione in servizio, si pensi ad esempio a quanto concernente l’uso delle armi, all’attività di pattuglia solitaria, ai servizi notturni, ecc. con conseguente esposizione a rischi , assunzione e accettazione degli stessi, sia da parte degli interessati (ignari), che da parte degli Istituti di Vigilanza (consapevoli); · scarso rispetto della funzione e assenza di percezione del valore della professione da parte di Istituzioni, aziende e collettività, in aggiunta alle pregiudizievoli condizioni di cui ai punti che precedono; ciò comporta fenomenologie di disaffezione dal lavoro , di burnout (esaurimento psico-fisico da stress lavorativo), boreout (insoddisfazione e non realizzazione nel lavoro, a prescindere anche dagli aspetti economici dello stesso) e quiet quitting (disinteresse per il lavoro, che si traduce nel fare il minimo necessario per l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro). Una delle soluzioni che può, almeno in parte, “limitare” i danni di un LOOP incontrollabile, al quale siamo oramai abituati, è quella di procedere con un’attenta SELEZIONE di figure che abbiano le giuste caratteristiche fisiche e mentali, pronte ad affrontare con passione e dedizione il lavoro, FORMARE adeguatamente le aspiranti G.P.G., permettendo loro di presentarsi a “colloquio” con gli Istituti di Vigilanza, avendo le carte in regola per una SICURA E PROFICUA IMMISSIONE IN SERVIZIO . Questa è la prima fase, che deve essere necessariamente accompagnata da una seconda, parimenti fondamentale, che richiede agli Istituti di Vigilanza di attivarsi con comportamenti virtuosi che non abbiano il solo fine di “tappare il buco”, bensì di fare crescere l’addetto/a, valorizzandone le capacità, facendolo/a sentire parte integrante dell’organizzazione, quale vero “BIGLIETTO DA VISITA” dell’azienda per la quale lavora e proiezione della stessa verso l’esterno. In questa situazione, gli Istituti di Vigilanza, così come imprese e Istituzioni che si avvalgono dei servizi di security mediante G.P.G., ben dovrebbero tenere presente che la qualità dell’operato di queste ultime, così come il loro ordine, cura della divisa, modalità relazionali, attitudine, mindfulness, prontezza, ecc., hanno un significativo impatto di immagine e sulla REPUTAZIONE dell’organizzazione. Un reclamo di un utente presso un aeroporto oppure un centro commerciale, una non conformità rilevata da un cliente che si avvale della pattuglia notturna e via dicendo, possono comportare danni indiretti e consequenziali per l’Istituto che eroga i servizi, così come per l’organizzazione che ne fruisce, a causa della percezione da parte dei portatori di interesse di inaffidabilità, inconsistenza, inefficacia, inidoneità, ecc. del personale in servizio. Ricordiamoci che la creazione, la commercializzazione e l’immissione sul mercato di un qualsivoglia prodotto/servizio, segue delle precise regole di marketing e anche gli Istituti di Vigilanza, essendo anch’esse delle imprese commerciali, non possono sottrarsi a queste, dovendo pertanto valorizzare nel migliore dei modi il loro PRODOTTO FINITO: LA GUARDIA PARTICOLARE GIURATA . Detto ciò, occorre costruire sulla situazione attuale un’azione sinergica, effettuare perciò un’opera di ricostruzione e contrastare così fattivamente la decostruzione della professione, dove la DOMANDA e l’OFFERTA si incontrino, ma su basi nuove e aggiornate, al passo con i tempi , che vedano preservati il LAVORO , la VITA PRIVATA e la PASSIONE , elementi che debbono necessariamente incastrarsi gli uni con gli altri, altrimenti non ci si può lamentare se non si riescono a trovare figure che vogliono affrontare la sfida e non ci si può stupire se le G.P.G. in forza vogliono cambiare direzione di vita partendo proprio dal cambio di posto di lavoro. Alle necessarie azioni e prese di posizione e coscienza da parte degli Istituti di Vigilanza, si deve accompagnare una forte e pregnante CONSAPEVOLEZZA da parte dei singoli operatori. Il benessere lavorativo è raggiungibile anche e soprattutto attraverso la consapevolezza dell’importanza e del valore del proprio ruolo, del sentirsi parte attiva e fondamentale di un processo che ha rilevanza pubblica, a maggior ragione oggigiorno in cui è forte la percezione di insicurezza da parte di imprese e cittadini e l’esposizione a condotte criminose. Per questo è fondamentale affrancare la funzione da una visione retrograda di “vigilantes” e innalzarla, come da intenzione delle vigenti norme, a quella di professionisti al fianco di Istituzioni e cittadini nell’attuazione del concetto di SICUREZZA PARTECIPATA e CONDIVISA . I primi che debbono affrancarsi dalla succitata condizione, sono proprio gli operatori stessi, mediante un processo di auto-consapevolizzazione, seguiti dalla parte datoriale che deve attuare strategie di gestione volte al benessere organizzativo del personale e alla fidelizzazione dello stesso, a sviluppare una cultura identitaria e un senso di appartenenza forte e motivato, facendo leva su sani principi, già peraltro condivisi da molti operatori, quali senso delle Istituzioni e dello Stato, del dovere, della dedizione al Paese e al proprio territorio, del valore della sicurezza quale bisogno fondamentale dell’essere umano nella società odierna. A tutto ciò, deve necessariamente fare seguito un riconoscimento formale e sostanziale da parte delle pubbliche Autorità e il coinvolgimento attivo degli Istituti di Vigilanza nelle attività di prevenzione crimine e condotte antigiuridiche. Occorre perciò oggi fare una scelta di campo e fermarsi a riflettere sulle cause del perché oggi si è arrivati ad avere scarsità di addetti, a fronte di una richiesta lavorativa sempre più crescente. Gli Istituti di Vigilanza debbono, come fanno altre aziende, colmare il gap del Contratto Collettivo nazionale, non certo al passo con i tempi e men che meno premiante, inserendo nel rapporto lavorativo incentivi e welfare aziendale che tendano a fidelizzare i propri dipendenti, ricordando loro che sono i PRIMI CLIENTI dell’azienda, investendo in SELEZIONE e FORMAZIONE , anche per il tramite di soggetti terzi esperti di security management e attività operative, creando le giuste condizioni di innesco, per riportare nuovamente in auge una figura molto importante e molto richiesta, a tutto vantaggio degli interessati e degli stessi Istituti di Vigilanza. Il cambio di passo è auspicabile e possibile, occorre che tutti gli addetti ai lavori forniscano il loro contributo, per dare seguito ad un cambiamento epocale , incentivante e necessario per affrontare le sfide presenti e quelle future. Buona riflessione e BUON LAVORO… 1 In questo quadro, al fine non solo dell’ossequio alla normativa, bensì anche e soprattutto o al fine di riconoscere il doveroso valore alla qualifica, si precisa che l’art. 358 c.p. dispone che "agli effetti della legge penale, sono incarica di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque tolo, prestano un pubblico servizio". Il secondo comma, novellato dalla L. 86/90 e successivamente dalla L.181/92, precisa che per "pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri pici di questa ultima […]”. Questi poteri, esclusivi dei pubblici ufficiali, sono quelli deliberativi, autoritativi e certificativi, ma è bene notare che nell’esercizio delle proprie funzioni le G.P.G. possono procedere all’uso della forza ai sensi degli art. 52 e 53 c.p., redigere relazioni di servizio con valore probatorio ed essere altresì precettate dalle Forze dell’Ordine in caso queste necessitino di supporto durante l’attività opera va (ad esempio per procedere ad un arresto, per gestire un’emergenza terroristica, un tumulto e altre attività con evidenza di pubblica sicurezza). Gli art. 336 e 337 c.p., infine, prevedono fattispecie di reato a tutela peculiare degli incarica di pubblico servizio, al pari dei pubblici ufficiali, a fronte di violenza, minaccia e resistenza, mentre compiono un a o di ufficio o di servizio. La tutela di che trattasi, rafforza pertanto la funzione della G.P.G. e il valore della stessa durante l’esecuzione della mansione lavorativa, analogamente a quanto previsto per le forze di polizia, demarcando ne amente la differenza coi priva cittadini. SM Giardini Angelo UNI10459:2017 SM Bassi Stefano UNI 10459:2017
- La Microcriminalità: un fenomeno sottovalutato ma pericoloso (del Ref. dott. Carlo Di Sansebastiano)
La microcriminalità è un fenomeno che spesso sfugge all'attenzione dei media e delle istituzioni, ma che ha un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone. Sebbene venga comunemente definita come una forma di criminalità minore, i suoi effetti sono tutt'altro che trascurabili, creando insicurezza nelle comunità e alimentando un circolo vizioso di illegalità che può crescere rapidamente. Cosa si intende per Microcriminalità? La microcriminalità si riferisce a crimini di entità ridotta, spesso commessi da individui o piccoli gruppi, che non sono percepiti come gravi reati dal punto di vista giuridico o sociale, ma che comunque violano la legge. Gli esempi più comuni sono il furto d'appartamento, le rapine a mano armata, lo spaccio di droga su piccola scala, i danneggiamenti, i furti nei negozi, l'accattonaggio molesto, le truffe e i borseggi. A differenza della criminalità organizzata o dei crimini di maggior rilievo, che tendono ad avere un impatto su larga scala, la microcriminalità si manifesta in modo diffuso nelle aree urbane, ma può verificarsi anche nelle zone più tranquille. A volte, le azioni di microcriminalità sono considerate solo fastidiosi inconvenienti, ma la loro accumulazione può avere gravi conseguenze. Le ragioni dietro la microcriminalità sono molteplici e complesse. Alcune delle cause più comuni includono: - povertà e disuguaglianza sociale: In contesti socio-economici fragili, la microcriminalità è spesso vista come una via d'uscita per soddisfare bisogni immediati, come il cibo, l'abbigliamento o l'alcol; - sfiducia nelle istituzioni: in alcune aree, la percezione che la giustizia e la polizia siano inefficaci o corrotti può spingere gli individui a ricorrere a comportamenti illegali come mezzo per ottenere potere o risorse; - difficoltà educative e familiari: una mancata educazione o un ambiente familiare disfunzionale possono predisporre i giovani a diventare coinvolti in attività criminose di piccola entità, spesso per cercare un senso di appartenenza o per sfuggire alla noia; - fattori psicologici e sociali: la microcriminalità può essere anche il risultato di frustrazioni personali, problematiche di salute mentale o semplicemente della ricerca di "eccitazione" attraverso atti illeciti. Sebbene la microcriminalità possa sembrare di minore entità rispetto ai grandi crimini, le sue conseguenze non sono da sottovalutare. Ecco alcuni degli effetti principali: - declino della qualità della vita: i crimini minori, se lasciati senza controllo, possono ridurre significativamente la qualità della vita di chi vive nelle aree colpite. La paura costante di essere derubati o molestati può portare le persone a rinunciare a partecipare alla vita sociale, riducendo il senso di comunità; - sfiducia nelle forze dell'ordine: la percezione che la polizia non possa o non voglia affrontare il problema della microcriminalità crea un clima di sfiducia, che può ulteriormente alimentare l'illegalità; - sostenibilità delle politiche pubbliche: quando la microcriminalità aumenta, le risorse destinate alla prevenzione e alla repressione devono essere incrementate. In alcuni casi, ciò porta a una diminuzione dell'efficacia delle politiche di sicurezza pubblica, con il rischio di esaurire i fondi per affrontare altre problematiche sociali; - infiltrazione in attività illegali più gravi: la microcriminalità può fungere da "scuola" per attività più gravi, portando giovani e adulti a un'escalation di comportamenti illeciti che, in alcuni casi, sfociano in crimini di maggiore entità. Affrontare la microcriminalità richiede un approccio multi-dimensionale che consideri non solo la repressione dei reati, ma anche la prevenzione e l'inclusione sociale. Ecco alcune possibili soluzioni: 1. Investire in educazione e formazione: un'educazione solida e opportunità di formazione professionale possono offrire ai giovani alternative valide alla criminalità. Offrire programmi di mentoring e supporto psicologico può essere utile per prevenire l'insorgere di comportamenti devianti. 2. Maggiore presenza delle forze dell'ordine: la prevenzione e la dissuasione attraverso una maggiore visibilità della polizia nelle strade e nei quartieri ad alto rischio sono misure efficaci per combattere la microcriminalità. La creazione di rapporti di fiducia tra le forze dell'ordine e la comunità può migliorare significativamente la percezione di sicurezza. 3. Sviluppo di politiche di inclusione sociale: offrire risorse economiche e sociali alle aree svantaggiate, creando occasioni di integrazione e inclusione per le persone emarginate, può ridurre le motivazioni alla criminalità. 4. Sistemi di sorveglianza e tecnologia: l'uso di telecamere di sorveglianza e altre tecnologie avanzate può fungere da deterrente per la microcriminalità, soprattutto nelle aree pubbliche e nei luoghi ad alta concentrazione di persone. Conclusioni La microcriminalità, pur essendo spesso percepita come un fenomeno marginale, ha effetti tangibili e destabilizzanti sulle comunità. La sua prevenzione e gestione richiede un intervento coordinato tra le forze dell'ordine, le politiche sociali e la comunità stessa. Affrontando le cause alla radice, attraverso l'educazione, l'inclusione sociale e una maggiore presenza sul territorio, è possibile ridurre l'impatto di questo tipo di crimine e restituire un senso di sicurezza e coesione alla società. Dott. Carlo Di Sansebastiano Criminologo
- Von der Leyen e Trump, l’accordo commerciale tra Unione Europea e StatiUniti (del dott. Andrei Costin Banu)
Nei mesi precedenti, fino a febbraio 2025, l’UE aveva criticato con forza la politica commerciale “aggressiva” degli Stati Uniti, definendola una deviazione dalle norme di un commercio aperto e prevedibile. Donald Trump aveva minacciato dure tariffe, quasi fino al 50 %, alimentando un clima di incertezza e di conseguenza, indebolendo i mercati. Stiamo analizzando il rapporto commerciale bilaterale più importante al mondo, con scambi che avevano superato i 1,6 trilioni di euro nel 2024 (867 mld in beni e 817 mld in servizi), sostenuti da investimenti reciproci imponenti in tutti i campi. Il 27 luglio viene raggiunto un’intesa, lungo il confine scozzese. Stati Uniti imporranno una tassa del 15% sulle importazioni UE, includendo il settore farmaceutico, automobilistico, minerario ma non solo. L’accordo prevede acquisti da parte dell’UE: $750 mld di energia elettrica da comprare agli USA entro il 2028 e $600 mld in investimenti UE negli Stati Uniti durante l’amministrazione Trump. Si aggiunge una riduzione delle barriere e introduce un sistema di quote su acciaio e alluminio per affrontare la sovracapacità. Il punto che rende l’accordo geopoliticamente rilevante è l’acquisizione di energia americana per diversificare le fonti e rafforzare la sicurezza energetica europea, sostituendo parte del gas e petrolio russi. Quest’ultima considerazione ha implicazioni non dichiarate sia per l’attuale guerra russo- ucraina e sia per l’ultimo incontro tra Stati Uniti e Russia, tenutasi in Alaska, il 15 agosto. Vladimir Putin, oltre a considerazioni vaghe e proclami a favore della pace, non ha raggiunto nessun accordo sulla fine della guerra in Ucraina, anzi, ha dichiarato di essere intervenuto in favore delle popolazioni russofone a Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya e Kherson. Cosa ha in comune questo incontro tra due superpotenze con il “trattato USA – UE"? Il piano di Donald Trump è di contenere l’espansione russa e costringere l’Unione Europea a rinunciare ad una libera interpretazione di un ruolo multipolare o la scelta di altri partner principali come la Cina o la Russia. Tuttavia, si tratta di accordi politici senza vincoli e questo porta alle seguenti considerazioni: 1. Assenza di istruzioni più dettagliate. I dazi per le automobili richiedono ordini esecutivi da parte degli USA, ancora non emessi. 2. Persistono disaccordi anche sulla regolamentazione digitale, specie sulla Digital Services Act dove Trump spinge per concessioni che l’UE considera non negoziabili. 3. Definizione del testo definitivo: Le parti stanno scambiando versioni del comunicato con modifiche e suggerimenti. Questo favorisce certamente la cooperazione e il lavoro comune ma senza una firma, da entrambe le parti, non ci sarà esecuzione. 4. Stessi problemi per il settore dei semi conduttori che necessitano di autorizzazioni speciali negli Stati Uniti e di ogni singolo membro dell’Unione Europea. Alcuni commentatori, come l’ex ambasciatore Gardner, ritengono che l’accordo sia troppo sbilanciato a favore degli USA: l’UE avrebbe concesso troppo in cambio di promesse difficilmente vincolanti. I costi scaricati sui consumatori europei con l’aumento dei prezzi dell’energia americana e per gli esportatori europei ci sono minori guadagni a medio lungo termine. Inoltre, si crea una situazione dipendenza energetica, bloccando il New Green Deal Europeo. Il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen è stata sommersa di critiche per un accordo, evidentemente, poco concreto e senza vincoli. Considerando anche le precedenti accuse per corruzione alla sua figura e la situazione generale europea, la sua leadership non è considerata attendibile da molti partiti politici ed esperti del settore. La mancanza anche di una figura che centralizzi la politica europea è una delle debolezze strutturali dell’Unione che si uniscono al malcontento generale per le questioni economiche e sociali e soprattutto per le politiche migratorie. Un’Unione Europea che manca di compattezza e di forza decisionale che riduce le sue possibilità di negoziazione con altri partner e accetta un semplice ruolo di satellite Usa, all’interno dello scacchiere internazionale. fonte: dott. Geopolitico Andrei Costin Banu
- Ci Piacerebbe Essere 007? Come usare le microspie
In questo articolo analizziamo insieme qual è la vera realtà nell’uso delle microspie: Le microspie sono tra i più avanzati strumenti tecnologici per ascoltare conversazioni durante la sorveglianza audio. I primi passi nel mondo dell’audio sorveglianza sono stati compiuti dal fisico sovietico, inventore anche del Buran, Léon Theremin negli anni ’40. Questa sua invenzione cambiò lo spionaggio sovietico e ricevette un premio da Stalin. La microspia era dotata di un sistema di intercettazione audio completamente non rintracciabile perché priva di qualsiasi parte elettronica. Usando l'energia elettromagnetica prodotta da alte frequenze radio, il congegno riusciva a trasmettere un segnale audio. La cimice passiva era formata da una membrana che fungeva da microfono, collegata ad un'antenna, il tutto chiuso in una piccola camera di risonanza acustica. Nel 1945 i russi nascosero il dispositivo in una placca di legno intarsiato raffigurante il Great Seal of the United States (chiamato La Cosa). Un gruppo di scolari russi la donò all'allora ambasciatore statunitense come "gesto di amicizia" tra alleati della seconda guerra mondiale, l’ambasciatore ignaro del microfono lo affisse nel suo ufficio, e la cosa rimase lì per 7 anni finché se ne accorsero. Come accorgersi della presenza delle microspie? Attraverso la bonifica ambientale, è un processo che in primo punto analizza il luogo individuando le zone più critiche. Poi si procede con l’intercettazione attraverso strumenti come i rilevatori a radiofrequenza e spettrometri. Le microspie vengono individuate stando attenti a non inquinare le prove e come ultima cosa verranno prelevate secondo normativa per raccogliere i dati per individuare chi ha commesso l’illecito. Oggi essendo sempre più piccole e potenti permettono, in modo discreto, di monitorare ambienti specifici. Con lo sviluppo di nuova tecnologia, i dispositivi sono sempre più sofisticati e difficili da rilevare, come le microspie ambientali e quelle GSM, che consentono di effettuare registrazioni audio e ascolto remoto in tempo reale. Le microspie ambientali essendo estremamente piccole sono facilmente occultabili in oggetti di uso comune, come sveglie, prese di corrente e penne. Funzionano tramite onde radio, Wi-Fi o Bluetooth trasmettendo dati ad un ricevitore nelle vicinanze. Le microspie GSM sono un dispositivo di ascolto che integra ana scheda Sim. Finché il dispositivo è in un’area di copertura di rete cellulare possono essere trasmettere anche a distanza. Chi può utilizzare le microspie? Anche se nell’immaginario gli investigatori privati possono piazzare microspie, nella realtà gli investigatori non sono pubblici ufficiali, perciò, e aggiungo peccato, gli investigatori privati non possono posizionare microspie, come per tutti i “comuni mortali” vale anche per loro la normativa (617-bis / 615- bis del c.p.), nel caso un investigatore privato piazzi una microspia commette reato. Invece se ci fosse il consenso del coniuge per installare una microspia? Ci sono anche gli 007 casalinghi; come ad esempio un imprenditore umbro che dopo essere stato scoperto dalla polizia postale di Terni per aver installato una microspia gsm nel proprio appartamento per spiare le conversazioni in casa, è stato denunciato dal proprio famigliare. Un altro fatto è avvenuto a Silvio Berlusconi, durante un’intervista si è lasciato scappare che non è stato spiato da agenti segreti o dai PM ma bensì dalla moglie Veronica, per “pizzicarlo durante qualche scappatella”. In conclusione le microspie non possono essere usate da tutti quindi lasciamo questo strumento agli “addetti ai lavori!” Perché allora li vendono con tanta facilità nei negozi e sugli e-commerce? Il mercato delle microspie è in forte crescita, vengono acquistate per uso sia in ambito professionale che privato, in particolare per la protezione personale e per la protezione da furti. Le imprese possono utilizzare questi dispositivi, per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, previa informativa e consenso dei lavoratori, questo vale anche per la videosorveglianza. In ambienti privati ne è consentita l’installazione, come la propria abitazione, purché ci sia il consenso di tutte le parti coinvolte. Quindi vuoi acquistare una microspia? Attenzione alla privacy si rischia una multa fino a 30 000 euro e dai 6 mesi ai 4 anni di reclusione. In ambito privato si può essere anche denunciati per danni e dover risarcire la “vittima”. fonte: CIIE Referente Lentini Emanuela
- Le Foto come Prove
Tutti usiamo attrezzature per fotografarci e fotografare così da avere ricordi di ogni momento bello della vita, ma per gli investigatori privati le foto possono essere delle prove valide in un processo Sono molto importanti tanto che devono rispettare alcune caratteristiche e alcune leggi. Le foto che mostrano il partner in atteggiamenti amorosi con un'altra persona diversa dalla moglie o dal marito possono costituire una prova. Prendiamo il caso di Totti e Noemi due personaggi famosi che i paparazzi hanno preso in atteggiamenti compromettenti, ma le foto compromettenti in questione possono costituire prova per il processo? Quasi mai, infatti Ilary Blasi ha fatto seguire Totti da un investigatore privato proprio per avere foto certe che costituiscano prove del tradimento. In base all’art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche sono in pieno la prova dei fatti che rappresentano, a meno che la parte contro cui sono prodotte ne contesti la conformità all’originale e ne dimostri la non autenticità, ma anche in caso di disconoscimento della controparte, il giudice mantiene la facoltà di valutare autonomamente. Affinché, una fotografia acquisisca pieno valore probatorio in sede di giudizio è necessario che l’immagine sia supportata dalla testimonianza di chi l’ha fatta. Quindi l’investigatore privato per avvalorare il materiale fotografico raccolto nel corso delle indagini è chiamato a testimoniare in tribunale. La sua deposizione è di fondamentale importanza per confermare quanto visibile nell’immagine. Un altro aspetto importante è che la fotografia riporti la data di quando è stata scattata. Una fotografia priva di data, infatti, non ha alcun valore probatorio e alla controparte sarà sufficiente contestarla, senza giustificarne le motivazioni. E’ importante che l'investigatore, nel fornire prove fotografiche, agisca nel rispetto della legalità e della privacy. Le foto scattate in luoghi aperti al pubblico (come ad esempio bar, biblioteche, stazioni, centri commerciali, ecc.) possono essere utilizzate come prove. Diversamente un investigatore privato non è autorizzato a fotografare, filmare o registrare in luoghi privati (indicarti nell’art.614 codice penale) senza la necessaria autorizzazione. Possiamo vedere un esempio di foto di soggetti in un bar, la foto che riprende il locale, dalla porta, nella sua interezza è la posizione corretta che potrebbe costituire prova, mentre nella seconda il soggetto è ripreso dietro il bancone, venendo considerato luogo privato la seconda foto non viene presa in considerazione in un processo perché viola la privacy. Bisogna sapere a cosa scattare le foto, ma soprattutto sapere a cosa non scattare foto. Per ottenere foto efficaci è fondamentale concentrarsi su qualità, discrezione e contesto. La foto va fatta senza sfocature e per non farsi scoprire meglio essere rapidi. La fotografia è semplice rispetto a quella di anni fa, prima bisognava fare attenzione alla velocità dell'otturatore, le esposizioni e la velocità della pellicola, oggi si può semplicemente puntare e scattare, la maggior parte delle fotocamere dei cellulari sono molto efficaci, versatili e potenti. Il problema con le fotocamere reflex professionali per investigatori privati e il lavoro di protezione ravvicinata sono le loro dimensioni, andare in giro con una fotocamera reflex e un obiettivo grande attira l'attenzione, soprattutto se lo stai puntando verso qualcuno. Per le postazioni di osservazione statiche o mobili, certo, hanno un'applicazione, ma per l'uso quotidiano su strada, direi che le loro applicazioni sono limitate. Naturalmente, si ha una migliore qualità dell'immagine con una fotocamera professionale. Perché spendere moltissimo per una fotocamera di” lusso” quando si può ottenere un telefono cellulare ricondizionato decente per meno soldi che può fare il lavoro altrettanto bene. Il modo migliore per imparare a scattare foto e video decenti è iniziare a scattare foto e video. Al giorno d'oggi con la fotografia digitale non devi preoccuparti del costo di sviluppo della pellicola, se scatti 100 foto e nessuna è buona, poi cancellarle e riprovare, non costa nulla. Quando si è operativi bisogna assicurarsi di avere abbastanza spazio di archiviazione e durata della batteria sulla fotocamera, meglio avere una scheda di memoria di riserva, un pacco batteria e cavi di ricarica, ecc. Ultima cosa… È sempre meglio avere più foto e riprese video dell'obiettivo piuttosto che perdere un dettaglio critico, e per la sorveglianza è meglio girare filmati in quanto questo è più facile per la maggior parte delle persone e, se necessario, le foto possono essere prese dal video durante l'editing. di Emanuela Lentini Referente Collaboratrice Investigativa












