REATO ASSOCIATIVO E ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ART. 416 E 416 BIS C.P. (dr.ssa Lidia De Giacomo)
- dr.ssa De Giacomo Lidia

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Il crimine organizzato e la criminalità mafiosa si distinguono principalmente per il metodo
operativo adottato. Con riferimento al crimine organizzato in senso generale, la norma di
riferimento è l'art. 416 c.p., che disciplina il reato di associazione per delinquere.
Tale fattispecie è stata introdotta con il Codice Rocco del 1930, in un contesto storico-politico
in cui il regime fascista intendeva contrastare con particolare rigore i fenomeni di criminalità
organizzata. La norma incriminatrice punisce la condotta di tre o più persone che si
associano stabilmente allo scopo di commettere una pluralità indeterminata di delitti nel
tempo.
Si tratta di un delitto contro l'ordine pubblico, poiché il bene giuridico tutelato è rappresentato
dalla sicurezza e dalla tranquillità della collettività, minacciate dall'esistenza stessa di
un'organizzazione criminosa strutturata.
Gli elementi costitutivi del reato sono tradizionalmente individuati in tre requisiti fondamentali:
• il vincolo associativo stabile tra i partecipanti;
• l'indeterminatezza del programma criminoso, consistente nella previsione di una
pluralità di reati non predeterminati;
• l'esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, idonea alla realizzazione del
programma illecito.
Affinché il reato sia configurabile, è necessario che gli associati siano consapevoli
dell'esistenza del sodalizio criminale e della finalità delittuosa perseguita.
È importante sottolineare che, ai fini della punibilità, non è necessario che i reati programmati vengano effettivamente commessi: è sufficiente la costituzione dell'organizzazione criminosa, in quanto l'ordinamento intende reprimere il pericolo rappresentato dalla semplice esistenza dell'associazione.
La prova della sussistenza del vincolo associativo può essere desunta da una serie di indici
sintomatici, tra cui:
• la stabilità e la durata del rapporto tra gli associati;
• la disponibilità di beni o risorse comuni (denaro, veicoli, immobili);
• la ripartizione dei ruoli all'interno dell'organizzazione;
• la sostituibilità dei singoli membri.
Il programma criminoso dell'associazione può essere estremamente vario e comprendere
molteplici attività illecite. Tra le più frequenti si possono annoverare:
• delitti contro la Pubblica Amministrazione, finalizzati al controllo illecito di appalti e
forniture pubbliche;
• traffico di armi e tratta di esseri umani;
• falsificazione di moneta;
• favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
• contrabbando.
Particolarmente rilevante è il fenomeno del furto e del riciclaggio di veicoli, che rappresenta
una delle attività più diffuse e redditizie della criminalità organizzata. I veicoli sottratti vengono spesso destinati alla rivendita, allo smontaggio per il recupero di parti di ricambio, alla commissione di ulteriori reati o alla realizzazione di frodi assicurative.
Il traffico di veicoli rubati presenta una dimensione transnazionale, poiché una parte
significativa dei mezzi viene esportata all'estero, in particolare verso l'Europa orientale, i
Balcani, il Nord Africa e il Medio Oriente.
Il contrasto a tali fenomeni richiede forme avanzate di cooperazione internazionale,
realizzate attraverso organismi quali Interpol e Frontex, nonché attraverso lo scambio di
informazioni tra le autorità di polizia dei diversi Stati.
Un ulteriore ambito di attività del crimine organizzato è rappresentato dalla tratta di esseri
umani, fenomeno che coinvolge spesso organizzazioni criminali straniere. Le vittime vengono reclutate mediante inganno, coercizione o sfruttamento di condizioni di vulnerabilità economica e sociale (caso Epstain).
Distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato
È necessario distinguere il reato associativo dal concorso di persone nel reato. Nel concorso, infatti, l'accordo criminoso è occasionale e limitato alla realizzazione di uno o più reati determinati, mentre nell'associazione per delinquere l'accordo ha carattere stabile e
permanente, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti.
L'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
Una disciplina specifica è stata introdotta con la legge Rognoni-La Torre del 1982, adottata
anche in seguito all'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ha inserito nel codice penale l'art. 416 bis c.p., relativo al reato di associazione di tipo mafioso.
La norma punisce chiunque faccia parte di un'associazione formata da tre o più persone che si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e omertà.
Anche tale fattispecie costituisce un delitto contro l'ordine pubblico, ma si distingue
dall'associazione per delinquere per l'utilizzo del metodo mafioso, caratterizzato
dall'intimidazione sistematica e dalla capacità di controllo del territorio.
L'associazione mafiosa persegue diverse finalità, tra cui:
• la commissione di delitti;
• il controllo diretto o indiretto di attività economiche;
• l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni e appalti pubblici;
• l'ottenimento di vantaggi o profitti ingiusti;
• l'interferenza nei processi elettorali mediante il controllo del voto.
La pena prevista per i partecipanti è la reclusione da dieci a quindici anni, mentre sanzioni
più severe sono previste per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.
Le pene sono inoltre aggravate quando:
• l'associazione è armata;
• le attività economiche controllate sono finanziate con il provento di delitti.
Mafie tradizionali e mafie atipiche
L'art. 416 bis c.p. trova applicazione non solo nei confronti delle mafie storiche italiane, ma
anche nei confronti delle cosiddette mafie atipiche, ossia organizzazioni criminali di dimensioni più ridotte che, pur non possedendo una struttura complessa, utilizzano comunque il metodo mafioso.
Un esempio significativo è rappresentato dal clan Spada, attivo nel territorio di Ostia.
La norma è inoltre applicabile anche a organizzazioni criminali di matrice straniera, qualora
esse utilizzino la forza intimidatrice del vincolo associativo per assoggettare una determinata
comunità.
Modalità di partecipazione all'associazione mafiosa
La partecipazione al sodalizio mafioso può manifestarsi attraverso diverse condotte, quali:
• la partecipazione a riti di affiliazione;
• l'intestazione fittizia di beni riconducibili all'organizzazione;
• la trasmissione di messaggi e direttive dall'interno degli istituti penitenziari (i
cosiddetti pizzini);
• il sostegno logistico o economico alle attività dell'organizzazione.
Tra le modalità di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni rientra anche lo scambio elettorale
politico-mafioso, in cui l'organizzazione garantisce pacchetti di voti in cambio di favori o
vantaggi.
Caratteristiche delle organizzazioni mafiose
Le organizzazioni mafiose presentano alcune caratteristiche peculiari:
• assoggettamento delle vittime e della collettività;
• omertà, ossia il rifiuto di collaborare con le autorità;
• reticenza e chiusura verso l'esterno.
Un ulteriore tratto distintivo è rappresentato dalla segretezza interna, che rende
particolarmente complessa l'attività investigativa. Le associazioni mafiose vengono spesso
scoperte grazie al contributo dei collaboratori di giustizia, dei testimoni di giustizia e
attraverso l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali.
Costituzione di parte civile degli enti locali
Gli enti locali nel cui territorio l'associazione mafiosa ha operato possono costituirsi parte
civile nei procedimenti penali, al fine di ottenere il risarcimento dei danni arrecati all'immagine della comunità, allo sviluppo economico e alle attività produttive del territorio.
Nonostante tale possibilità, in diversi casi gli enti locali non esercitano tale facoltà, circostanza che ha suscitato numerose riflessioni in dottrina e nella prassi giudiziaria.






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