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INNOCENTI PER SENTENZA: Da Tortora A Stasi, Quando La Giustizia Chiede Revisione (dr.ssa Mariana Berardinetti)

 

Il mattino del 17 giugno 1983, i carabinieri bussarono alla porta di una stanza dell’Hotel Plaza di Roma. L’ordinanza di custodia cautelare era stata emessa dal giudice istruttore Giorgio Fontana su richiesta della Procura di Napoli. Chi aprì quella porta era Enzo Tortora, il volto più amato della televisione italiana, il conduttore di Portobello. Le accuse erano tra le più gravi previste dall’ordinamento: traffico di stupefacenti e associazione a delinquere di stampo camorristico, nell’ambito del maxiblitz contro la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo.

L’impianto accusatorio poggiava su una base fragilissima. Le accuse provenivano da due pentiti, Pasquale Barra detto ‘o animale e Giovanni Pandico detto ‘o pazzo, i cui profili criminali e psichiatrici rendevano già di per sé problematica qualsiasi valutazione della loro attendibilità. La cartella clinica di Pandico, riportata dagli atti processuali, lo descriveva come soggetto paranoico, con una marcata mania di protagonismo, che aveva trascorso periodi nel manicomio giudiziario di Aversa. L’unico elemento oggettivo era un’agendina trovata a casa di un camorrista, nella quale gli inquirenti avevano letto il nome di Tortora: una perizia calligrafica dimostrò in seguito che il nome annotato era in realtà quello di un certo Tortona, venditore di bibite del casertano. Non furono mai disposti controlli bancari né intercettazioni telefoniche.

Nonostante questo, il meccanismo giudiziario non si fermò. La legge sui terroristi che veniva applicata anche ai pentiti era stata varata appena l’anno prima, nel 1982, e i magistrati non avevano ancora sviluppato strumenti adeguati per verificare criticamente le dichiarazioni accusatorie.Le testimonianze si moltiplicarono: alla fine, l’accusa si fondava su diciannove deposizioni di collaboratori di giustizia, spesso contraddittorie, in un processo in cui, come emerse successivamente, chi cominciava a collaborare veniva trasferito in condizioni di detenzione nettamente migliori, tanto che alcuni chiamavano quella caserma dei carabinieri “hotel”. Un sistema di incentivi che avvelenava alla radice la qualità della prova.

Tortora trascorse sette mesi in regime di carcerazione preventiva, seguiti da altri sei di arresti domiciliari. Nel 1985, dopo sessantasette udienze, arrivò la condanna: dieci anni di reclusione. Nel frattempo, candidato dal Partito Radicale, era stato eletto al Parlamento Europeo — una scelta politica che trasformò la sua vicenda personale in una questione di sistema, portando il tema della malagiustizia dentro le istituzioni. Dopo la condanna si dimise, rinunciando all’immunità parlamentare.

La svolta arrivò in appello. Il 15 settembre 1986 la Corte d’Appello di Napoli, quinta sezione penale, presieduta dal giudice Antonio Rocco, assolse Tortora con formula piena. Le motivazioni, depositate il 17 dicembre, smontarono sistematicamente ogni pilastro dell’accusa: le dichiarazioni dei pentiti erano state rese al solo scopo di ottenere sconti di pena o per ritagliarsi visibilità sfruttando il clamore mediatico del caso. Nel 1987 la Corte di Cassazione confermò definitivamente l’assoluzione totale. Tortora morì l’anno successivo, il 18 maggio 1988, stroncato da una malattia che molti attribuirono anche al logoramento di quegli anni.


Il caso Tortora non percorse tecnicamente la strada del giudizio di revisione — la sua riabilitazione avvenne attraverso i gradi ordinari di impugnazione, appello e Cassazione. Tuttavia esso rimane il riferimento storico più potente per comprendere perché il legislatore italiano abbia costruito, nel codice di procedura penale del 1988, un rimedio straordinario pensato proprio per situazioni simili: il giudizio di revisione, disciplinato dagli artt. 629 e seguenti c.p.p.

La revisione del processo è un’impugnazione straordinaria avverso sentenze di condanna già passate in giudicato, esperibile anche quando la pena sia già stata interamente espiata. La sua ratio è chiara: non è ammissibile che una condanna definitiva resista all’emergere di elementi che dimostrino l’innocenza del condannato. La straordinarietà dell’istituto risiede proprio nella possibilità di aggredire il giudicato senza limiti di tempo, a differenza delle impugnazioni ordinarie come l’appello e il ricorso in Cassazione.

I casi in cui la revisione può essere richiesta sono tassativi e indicati dall’art. 630 c.p.p. La norma individua quattro ipotesi: l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della condanna con quelli accertati in un’altra sentenza penale irrevocabile; la revoca sopravvenuta di una sentenza civile o amministrativa pregiudiziale su cui si fondava la condanna; la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il condannato debba essere prosciolto; infine, la prova che la condanna fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio.

Nel caso Tortora, applicando retroattivamente questa logica, è evidente quale sarebbe stato il percorso: la successiva dimostrazione della falsità delle dichiarazioni dei pentiti rientrerebbe nell’ipotesi sub d), la prova cioè che la condanna derivò da un fatto penalmente rilevante commesso da terzi. E il crollo della prova-regina dell’agenda — smentita dalla perizia calligrafica — avrebbe integrato pienamente la categoria delle prove nuove decisive.

La revisione, in definitiva, è la risposta che l’ordinamento offre a una domanda scomoda: cosa accade quando il sistema sbaglia? Non è una critica alla giurisdizione, ma il suo contrario — è la prova che uno Stato di diritto è in grado di correggersi.

Il suo volto ammanettato, quelle immagini del mattino del 17 giugno 1983, rimangono il simbolo più eloquente di quanto possa costare, in termini umani, un errore che il sistema fa fatica ad ammettere. Ma il caso Tortora non è un episodio isolato: è il punto di partenza di una ferita che non si è mai chiusa.

I numeri lo confermano con brutale chiarezza. Dal 1991 al 31 ottobre 2025, i casi complessivi di errori giudiziari e ingiuste detenzioni in Italia hanno raggiunto quota 32.484, con una media di oltre 928 l’anno, per una spesa complessiva tra indennizzi e risarcimenti superiore al miliardo di euro. Dietro ogni cifra c’è una vita interrotta, una reputazione distrutta, anni che non tornano.

Tra i casi più recenti e gravi spicca quello di Beniamino Zuncheddu. Pastore sardo accusato della strage di Sinnai del 1991, fu condannato all’ergastolo sulla base del riconoscimento di un unico superstite a cui era stata mostrata in anticipo una sua fotografia un’evidente contaminazione della prova. Trascorse trentadue anni in carcere prima che la Corte d’Appello di Roma, nel gennaio 2024, lo assolvesse con formula piena grazie alla ritrattazione del testimone e a nuove indagini. È il caso di ingiusta detenzione più lungo mai riconosciuto in Italia.


Sul fronte dei processi aperti alla revisione, due casi tengono banco in questo momento. Il primo riguarda la strage di Erba: nel marzo 2023 l’ex sostituto procuratore generale milanese Cuno Tarfusser ha presentato formale richiesta di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo nel 2008. La richiesta si è scontrata con le difficoltà tipiche dell’istituto, che si rivela nella prassi un percorso a ostacoli, con tempi lunghissimi.

Il secondo, e più recente, riguarda il caso Garlasco. Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 a sedici anni per l’omicidio di Chiara Poggi e oggi in regime di semilibertà, si avvicina concretamente alla possibilità di una revisione. Le nuove indagini della Procura di Pavia, che ha ricostruito una diversa dinamica del delitto attribuendola ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, hanno spinto la difesa di Stasi ad annunciare la presentazione di una richiesta di revisione alla Corte d’Appello di Brescia. L’eventuale istanza potrà essere avanzata dalla Procura generale di Milano o dalla difesa del condannato, e la Procuratrice generale Francesca Nanni ha già chiarito che non sarà uno studio né veloce né facile. Il punto giuridico è preciso: non basta una nuova indagine su Sempio, servono prove capaci di incrinare almeno alcuni dei sette elementi gravi, precisi e concordanti sui quali la Cassazione, nel 2015, costruì la condanna definitiva.

Le revisioni che arrivano alla Corte di Cassazione sono state 199 nel 2023 e 169 nel 2024 — una quota inferiore allo 0,5 per cento del totale dei processi: un dato che misura quanto sia ancora difficile percorrere questa strada. La revisione esiste per questo: perché la verità, anche quando arriva tardi, deve poter avere una porta aperta.

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