top of page

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO: PROFILI GIURIDICI, INTELLIGENCE, SECURITY AZIENDALE E RIFLESSI SUI MODELLI 231 (di Stefano Bassi)

IL QUADRO NORMATIVO 

L'art. 270-quinquies 1 c.p., introdotto dalla L. 28 luglio 2016, rubricato "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo", rappresenta un'eccezione sistematica nel panorama del diritto penale, configurandosi come una norma anticipatoria volta alla prevenzione della commissione di azioni terroristiche. 


La fattispecie incrimina chiunque raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro destinati, anche solo parzialmente, al compimento di atti di terrorismo, e finanche indirettamente, ad esempio per supportare la logistica o la catena di approvvigionamento di movimenti e organizzazioni, il tutto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi o dei materiali collettati e dal compimento di azioni e attentati da parte dei beneficiari del finanziamento di che trattasi.


La norma si differenzia pertanto da quelle sui reati di partecipazione, costituzione, organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), di organizzazione di prodromici viaggi e trasferimenti per compiere atti terroristici (art. 270-quater 1), di addestramento con finalità terroristiche (art. 270-quinques c.p.), di detenzione di materiali con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 3 c.p.) e di fabbricazione, detenzione, distribuzione di materie esplodenti e divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materie o sostanze esplodenti (art. 435 c.p. come modificato dalla  L. 80/2025); per inciso, queste ultime due norme, peraltro, sono particolarmente rilevanti in materia di supply chain risk e security management circa prodotti e presidi “dual use” (si pensi ad esempio alle imprese che producono o utilizzano esplodenti, esplosivi, radioisotopi, ma anche semplici fertilizzanti e all’industria chimica, ecc.). 


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 270-quinquies 1 c.p. non vi è infatti la necessaria diretta offensività del reato in quanto tale (raccolta fondi o altri beni), né trova applicazione la disciplina del reato tentato (art. 56 c.p.): mentre nel tentativo è punita l'intenzione del reo di compiere un reato che poi non si consuma (ad esempio il tentato omicidio, il tentato furto d’auto, il tentato sabotaggio, ecc.), il delitto in esame punisce una condotta di per sé presuntivamente pericolosa. 


Il reato di finanziamento, infatti, è un reato di pericolo presunto. Tali sono i reati per cui si suppone che compiendo determinate azioni vi sia il rischio che insorga un pericolo. In tal senso, il legislatore non inserisce il pericolo all’interno dei requisiti espliciti della fattispecie, limitandosi a descrivere una condotta che, generalmente e potenzialmente, se portata in atto, può porre in pericolo uno o più beni giuridicamente tutelati. Esempi di reati di questa fattispecie sono anche la detenzione abusiva di armi, il traffico di influenze illecite, ma anche e soprattutto il più noto delitto di associazione a delinquere di cui all’art. 416 c.p., che punisce la semplice adesione a un'associazione finalizzata a commettere più delitti, presumendone il pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. 


Nella fattispecie in oggetto è punita perciò la raccolta di fondi o d’altre utilità che sia atta, anche solo in potenza, a porre in pericolo il bene giuridicamente tutelato, cioè gli obiettivi e i soggetti passivi del reato di terrorismo come identificati dall’art. 270-sexies c.p. 

Ciò che rileva e conta, pertanto, è la destinazione - anche solo ipotetica o parziale - delle risorse, non l’esito finale dell’impiego delle stesse. 


Allo scopo di estendere il più possibile l'area del penalmente rilevante in materia di misure contro il terrorismo, la norma in esame punisce perciò anche chi non concorra direttamente in associazioni terroristiche o non organizzi attività di supporto materiale con finalità di terrorismo, ma semplicemente contribuisca in qualsiasi modo a sovvenzionare organizzazioni volte a minare l’esistenza di un soggetto di diritto di internazionale e quindi principalmente di uno Stato, a destabilizzare e distruggere le sue istituzioni o a comprometterne territori, le relative capacità di difesa e governo, e interessi economici e sociali.

La norma assume così finalità di profilassi, anticipando la soglia della punibilità alla mera raccolta di fondi o beni per poi devolverli ad associazioni e movimenti definibili come terroristici o comunque filoterroristici, sia in Patria che all’estero, in linea con un modello di diritto penale prevenzionistico che trova legittimazione nelle esigenze di sicurezza collettiva nazionale, di collaborazione anticrimine internazionale e nella giurisprudenza sovranazionale (si veda, ad esempio, per analoga fattispecie rispetto al reato di cui all’art. 270 quinquies 3 c.p. italiano, Corte EDU, Sabou and Pircalab vs. Romania, Requête n. 46572/99, Strasburgo, 28/12/2024). 

 

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E L’IMPATTO SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Richiamato l’art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, che annovera quale reato presupposto i “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”, con l’art. 270-quinquies 1 c.p. si configura un automatismo normativo nell’ampliamento del cosiddetto catalogo dei reati 231, sicché un ente può essere chiamato a rispondere in sede penale qualora una persona apicale o sottoposta, nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso, commetta o concorra a commettere il delitto di finanziamento al terrorismo. 

Il panorama socio-politico odierno che si nutre di strumentalizzazioni e visioni parziarie o meramente ideologiche di conflitti e questioni, come quella israelo-palestinese, influenza perciò pregnantemente la security e la compliance aziendale. 

Rilevanti e frequenti sono infatti le situazioni da presidiare in merito alle finalità favorevoli al terrorismo o all’eversione di azioni solo apparentemente innocue, che possono concretizzare il reato di finanziamento oggetto della presente trattazione. 

Si pensi ad esempio alle raccolte fondi a livello aziendale “pro Gaza” e per il supporto alla spedizione della Summud Flotilla, essendo ai più non noto, ancorché per colpevole ignoranza o per competenze storiche e geopolitiche carenti o distorte, che inviare utilità nella Striscia si può tradurre nella consegna delle stesse ad Hamas, organizzazione politica e militare palestinese sunnita e fondamentalista, classificata come organizzazione terroristica dall’Italia e dall’UE, così come da USA, UK, Canada, Australia, Giappone e dalla stragrande maggioranza della comunità internazionale, eccetto che da paesi radicalizzati, a rischio radicalizzazione o che, per motivi geopolitici e religiosi, adottano una sorta di ambiguità politica a riguardo, per così dire, in attesa di sviluppi (il riferimento è alla Turchia e ad alcuni Stati sciiti). 

Allo stesso modo, sono classificate associazioni terroristiche il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) e la Jihadi Islamica palestinese. 

Sul piano europeo, parimenti, il Regolamento UE 2580/2001 e la normativa antiterrorismo comunitaria vietano la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a favore di soggetti inseriti nelle liste terroristiche dell’Unione. 

I casi della vendita con finalità di beneficenza di Gaza Cola all’interno di sedi aziendali e in alcune catene di supermercati e ipermercati, del boicottaggio di prodotti israeliani in Aziende Sanitarie, della partecipazione a cortei promossi da sindacati come la CGIL (e non certo in difesa dei diritti dei lavoratori), sono emblematici di una visione che, direttamente o indirettamente, favorisce movimenti estremistici e la raccolta di fondi e utilità sfruttando anche capacità e asset aziendali (ad esempio impiegando mezzi con tanto di logo della ditta per partecipare a manifestazioni pubbliche o a raccolte di materiali, uffici interni per l’organizzazione di iniziative, ecc., come ravvisato in alcune iniziative in particolare nel nord e centro Italia). 

Il confine tra lecito e illecito è nel caso in esame - a prescindere dalle opinioni personali, da orientamenti di associazioni ed enti e dalla oggettività e fondatezza delle stesse - seriamente e pericolosamente labile. 

Nello specifico caso delle iniziative filopalestinesi, donare denaro o altre utilità, partecipare attivamente ad azioni di collettamento, finanziare spedizioni con l’esplicito intento di violare le acque territoriali di uno Stato sovrano, ecc. può coinvolgere e ha coinvolto imprese e cooperative, persone, associazioni, reti di solidarietà che agiscono in buona fede o, perlomeno, con la convinzione di non finanziare il terrorismo, ancorché con la altrettanto chiara intenzione di agire contro un Paese membro della comunità internazionale a favore di un’entità che, peraltro per volontà degli stati mediorientali, in primis di Egitto, Siria e Giordania, Stato non è, ad oggi non può essere (per mancanza di un territorio identificato e unitario, di un popolo riconoscibile e di un governo legittimo) e con tutta probabilità non sarà, così come mai saranno, tra i tanti, il Tibet, il Kashmir, il Kurdistan, il Belucistan, ecc. (ma di questi, delle loro genti e diritti evidentemente nulla importa ai passionari nostrani). 

Emerge in questo frangente la rilevanza dell’elemento soggettivo (cfr. art. 43 c.p.), essendo ben plausibile che il reato di finanziamento sia commesso con una certa colposità e non con piena intenzionalità (dolo), forma ovviamente tanto possibile quanto di gran lunga più grave. 

La colpa generica di che trattasi rinvia ai concetti di imprudenza, imperizia o negligenza, condizioni che peraltro ben si attagliano alla falsa rappresentazione della realtà a causa della summenzionata parziale o errata padronanza delle dinamiche geopolitiche mediorientali e del conflitto tra Israele e Palestina, della storia della Striscia di Gaza, Cisgiordania e West Bank e all’aver agito in carenza dell’effettiva conoscenza e del dovuto approfondimento e presa di cognizione circa la rete di beneficiari delle raccolte operate. 

In buona sostanza, si può ritenere che, in molto casi, via sia ovviamente l’intenzionalità di devolvere denaro o altro per una causa genericamente identificata, ma non ritenendo di sovvenzionare, direttamente o indirettamente, un’organizzazione terroristica coinvolta nella causa stessa o a questa parallela.  

Non essendo obiettivo di questo scritto preconizzare come un magistrato potrebbe ravvisare e interpretare i perimetri di dolo o colpa nel reato di che trattasi o la sussistenza dello stesso, mancando peraltro ad oggi una giurisprudenza consolidata di riferimento, ciò che si ritiene opportuno sottolineare è la necessità per le aziende e, in generale, per gli enti cui si applica la disciplina del D.Lgs. 231/2001, di adottare Modelli Organizzativi idonei ad escludere o perlomeno attenuare la propria responsabilità.

L’adeguamento del Modello, sempre nel pieno rispetto delle libertà costituzionali e dei principi nazionali e internazionali di responsabilità sociale e non discriminazione per ragioni religiose, di opinione e orientamento politico, di adesione sindacale, ecc., dovrebbe oggi prevedere: 

  • l’analisi del contesto esterno delle realtà geografiche e località specifiche in cui l’ente opera ed è presente, soprattutto in relazione agli aspetti sociali, etnici, religiosi e culturali, alla presenza di organizzazioni, associazioni e movimenti a rischio e alla loro capacità attrattiva;

  • l’analisi del contesto interno con riferimento al personale lavoratore (nella più ampia accezione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008), a partner e fornitori, adottando opportune attività di Human Resource Intelligence, Procurement Intelligence e Supply Chain Risk Management, per individuare minacce e rischi connessi ad attivismi sospetti, iniziative opache, catene di fornitura o movimenti di capitali;

  • l’analisi del contesto interno con riferimento a processi e tecnologie sensibili, sia per quanto concerne iniziative aziendali di raccolta fondi, di devoluzioni a reti e movimenti, di sinergia con portatori di interessi esterni (es. sindacati, associazionismo, ecc.), che per quanto riguarda l’impiego di beni mobili e immobili dell’ente per attività da attenzionare ovvero la rete informatica per campagne e divulgazioni.

In ottica 231, è infatti evidente la presenza del coinvolgimento, attivo od omissivo, delle figure di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 laddove consentano o tollerino l’uso di beni aziendali per attività non attinenti alla produzione; così come è ravvisabile l’agire nell’interesse o a vantaggio dell’ente e si pensi, ad esempio, al settore della GDO o della cooperazione in determinate raccolte di fondi, nella commercializzazione, sfruttandone l’appeal emotivo, di prodotti identificati e “schierati” per devolverne parte gli incassi a beneficiari quantomeno sospetti, ecc.);

  • la previsione di protocolli specifici e di un Risk Assessment costantemente aggiornato per il monitoraggio continuo di iniziative, comunicazioni, organizzazione di eventi, segnali di agitazioni sindacali o adesivi a movimenti estremistici come le formazioni ProPal;

  • La presenza in organico di una funzione Security idonea per eseguire attività di intelligence sia open source (OSINT) e sui social media (SOCIMINT) che umana (HUMINT), sia in relazione al personale aziendale che a fornitori, partner, consulenti, associazioni partecipate o presenti in azienda, e in generale su tutti gli stakeholder o portatori di interesse; 

  • l’adozione e il rinforzo di procedure interne di controllo per disciplinare e impedire l’uso distorto delle risorse aziendali e per l’analisi di rischio, basandosi sulle più idonee metodologie di cui alla norma ISO 31010:2019, in relazione alle azioni da intraprendere sul mercato o di partnership da attivare o implementare;

  • la formazione del personale con sensibilizzazione e focus sulle possibili finalità illecite di azioni e iniziative e sulla prevenzione dei rischi terroristici o comunque correlati al terrorismo, sui profili di rischio e sulle responsabilità, rammentando anche, in primo luogo, il disposto di principio generale di cui all’art. 5 c.p.;

  • l’aggiornamento e la revisione di Codice Etico e di Codice Disciplinare, anche in relazione a episodi di antisemitismo, razzismo e xenofobia, di esercizio arbitrario di ragioni e di modalità di manifestazione del pensiero, nel rispetto e nei limiti della libertà stessa ex art. 21 della Costituzione. 

Prevenzione, contrasto e repressione dei reati terroristici non sono dunque soltanto una questione di pubblica sicurezza, ma anche di tutela aziendale. Una condotta di un singolo o di più soggetti organizzati con il beneplacito della governance può infatti far ricadere gravi responsabilità sull’intero ente, compromettendone gravemente e irreparabilmente la reputazione e la continuità operativa. 

È infatti evidente come determinate esposizioni e prese di posizione di un’azienda possano determinare un mutamento della relativa immagine sul mercato e un cambio di percezione da parte di clienti ed utenza. La polarizzazione e l’esposizione su temi di carattere politico cotanto complessi e accesi ha infatti sempre e comunque un riverbero reputazionale più negativo che positivo. Apprezzamenti e riscontri di persone che condividono idee e azioni dell’azienda sono irrisori se paragonati all’impatto complessivo sul business, sia in termini di danno diretto che indiretto e consequenziale. Danni che derivano dal detrimento reputazionale che causa un abbandono di clientela, la perdita di fidelizzazione, la non immedesimazione e il non riconoscimento dei valori dei portatori di interesse (sia interni che esterni) con quelli dell’azienda, l’interruzione di rapporti commerciali di fornitura o joint venture, il distacco di interlocutori precedentemente di rilievo, ecc. 

Intervenire con una mappatura puntuale dei rischi, con l’aggiornamento dei Modelli e con un controllo effettivo, continuo e tracciato sono utili elementi per evitare conseguenze pregiudizievoli sia a livello imprenditoriale e finanziario che sotto il profilo penale. 

Parimenti, il disporre di una funzione Security specializzata in intelligence, analisi di contesto e di scenario, qualificazione di fornitori e comunicazione interna ed esterna, costituisce un presidio proattivo di difesa e prevenzione nonché un utile elemento per assumere a livello di governance decisioni operative, tattiche e strategiche consapevoli. 


IL CASO ITALIANO DEL FINANZIAMENTO AD HAMAS 

Secondo stime dell’intelligence occidentale, Hamas dispone di un budget annuo compreso tra 300 e 500 milioni di dollari. La struttura delle entrate è frammentata: donazioni private, fondazioni e ONG, trasferimenti indiretti da Stati sponsor, attività economiche parallele e una quota crescente di canali digitali [cfr. M. Pugliese, La guerra invisibile dei flussi: come i finanziamenti a Hamas attivano indagini globali e operazioni ad alto impatto, Lo Speciale, 29/12/2025]. 

Lo Shin Bet, intelligence finanziaria israeliana, e le unità antiriciclaggio del Ministero delle Finanze analizzano costantemente conti correnti, piattaforme di crowdfunding, iniziative di raccolta fondi da parte di associazioni, ETS, Aziende profit e singoli individui. L’obiettivo è individuare pattern ricorrenti quali il frazionamento dei versamenti, le triangolazioni bancarie e l’utilizzo di soggetti formalmente umanitari, come associazioni no profit ed enti del terzo settore, come mittenti, spedizionieri o nodi di transito. In Italia, in caso di acclarata presenza dei segnali o pattern succitati, le Procure competenti per territorio aprono fascicoli dedicati, incrociando Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), flussi bancari, documentazione contabile, ecc. In caso di fumus commissi delicti, periculum in mora e pertinenza col reato, possono essere disposti provvedimenti cautelari e operazioni coordinate, anche ad alto impatto, delle unità antiterrorismo. In parallelo, nel proprio perimetro di competenza, Israele può attivare azioni mirate anche di natura militare contro infrastrutture logistiche e finanziarie ritenute direttamente funzionali all’attività terroristica, così come altri paesi della comunità internazionale coinvolti dai flussi finanziari o materiali possono parimenti agire sia con misure cautelari che con azioni di polizia mirate, come ad esempio avvenuto nel Regno Unito in cui operano attivisti collusi con Hamas addirittura godendo dello status di rifugiati e associazioni come Palestine Action, le cui espressioni di solidarietà con la Striscia di Gaza possono costituire una copertura piò o meno mediata del terrorismo. 

Richiamato l’art. 270-quinquies 1 c.p. e il Regolamento UE 2580/2001, tutto ciò significa che in Italia e in Europa non rilevano l’asserita bontà delle intenzioni dichiarate, né la narrazione umanitaria che accompagna raccolte di denaro e beni, quando manca la prova documentale e fattuale della destinazione dei fondi esclusivamente a scopo civile, pacifico e non connesso in alcun modo a organizzazioni terroristiche. 

La normativa si basa su tracciabilità, documenti, flussi, riscontri e responsabilità oggettive.

Per le organizzazioni, aziende, associazioni e movimenti vari che raccolgono fondi, il cambio di paradigma è dunque netto. 


Oggi non è più sufficiente affermare che “i soldi sono per il popolo di Gaza” o “per i bisognosi” o “gli oppressi”. Occorre dimostrarlo con bonifici tracciati, ma soprattutto con beneficiari verificabili e rendicontazione ex post, il tutto accompagnato e corroborato da procedure interne di contrasto al finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento ai Modelli di Organizzazione e Controllo. 

Le operazioni antiterrorismo di Torino, Genova e Milano di fine anno 2025 hanno rivelato un sistema diffuso e strutturato di finanziamento ad Hamas nel nostro Paese. 

L’inchiesta era principiata dall’analisi di operazioni finanziarie sospette a triangolazione plurima e si è sviluppata grazie a un’intensa collaborazione tra Procure italiane e autorità investigative di Stati dell’Unione Europea, tra i quali i Paesi Bassi, la Polonia e la Bulgaria. I destinatari delle misure cautelari sono accusati di avere finanziato Hamas e le sue attività per mezzo di varie associazioni apparentemente benefiche. E tra gli arrestati figurano membri espliciti di Hamas, componenti della European Palestinians Conference, rappresentanti di comunità religiose, circa i quali è lecito domandarsi il motivo della loro regolare presenza e operatività sul territorio italiano nonché l’entità dei loro legami con esponenti politici, e sindacali, reti associazionistiche, cooperazione, ONG e terzo settore. 

Non è plausibile né legittimo tollerare personaggi che dai palchi incitano ad assaltare le ambasciate israeliane e le Forze dell’Ordine, che applaudono le aggressioni a tifosi israeliani in trasferta perpetrate da fanatici, che giustificano le esecuzioni pubbliche perpetrate da Hamas contro i dissidenti a Gaza e persino il massacro e le nefandezze del 7 ottobre. E ancora, che elogiano sui social terroristi nostrani riciclati e riesumati, occupazioni abusive e azioni teppistiche di centri sociali e ProPal, che promuovono azioni contro il Governo e minacciano con la violenza il regolare funzionamento di infrastrutture critiche come ferrovie, reti stradali, ecc. 

Queste connivenze e collaborazioni possono essere sintomatiche di legami da attenzionare e persino di associazione a delinquere (cfr. art. 416 c.p.), nonché di concorso e favoreggiamento, in una serie di delitti, sia propriamente attinenti alla fattispecie terroristica, contro la personalità dello Stato e contro Stati esteri (frequente è, ad esempio, il vilipendio in luogo pubblico o aperto al pubblico della bandiera di un Paese della comunità internazionale), sia in generale contro la persona, il patrimonio, l’ordine, l’incolumità e la sicurezza pubblica. È auspicabile in merito un’effettiva, incisiva ed efficacie applicazione del Decreto Sicurezza, oggi Legge 80/2025, nonché la futura approvazione del “Pacchetto Sicurezza 2026”, provvedimenti sicuramente idonei a contrastare i delitti di interesse e altresì le condotte ad essi direttamente e indirettamente correlate, garantendo al contempo, e finalmente, adeguata tutela alle Forze dell’Ordine.   

Dal punto di vista dell’operatività delle formazioni terroristiche palestinesi si rileva come esse non abbiano condotto attentati né in Italia né in Europa dal 1985 in poi, dopo una quindicina d’anni di intensa e allarmante attività tra stragi e dirottamenti, ma è al contempo inconfutabile che ci sono molte realtà che si riconoscono oggi nello jihadismo filopalestinese e le cui attività non si sono mai interrotte dagli anni ’70 ad oggi. 

Come infatti emerge dal TE-SAT 2025 (EU Terrorism Situation & Trend Report) dell’European Counter Terrorism Centre (ECTC) di EUROPOL, gli attentati legati al terrorismo nell’UE sono stati 58 nell’ultimo anno, è cresciuto il numero degli arresti con 449 provvedimenti totali, di cui ben 289 di esponenti del terrorismo jihadista [cfr. R. Angelini, Mutamenti del terrorismo in Europa (2020-2024): Prospettive comparate e riflessi sulla sicurezza, SQUAD Magazine, Gennaio 2026]. Il jihadismo continua perciò a rappresentare la minaccia di gran lunga più significativa nel nostro continente. 

La geografia di questi attacchi, della presenza di sobillatori e della concentrazione di movimenti e organizzazioni, è favorita in Italia, nell’Europa occidentale e in Grecia dalla persistenza di un terreno politico, accademico e sociale fertile, grazie anche alla connivenza di sindacati e partiti politici, anche di alcuni di essi cosiddetti moderati e democratici, studiosi di diritti umani orientati e monocorde, personaggi dello spettacolo e della “cultura”, associazioni e persino imprese commerciali, e all’anarchia morale e sociale concessa ad ampie maglie in nome di ideali progressisti, di tolleranza e autodistruttivi dei valori identitari e della tradizione. 

La narrazione che accompagna tali azioni palesa e conserva elementi di demagogia ben radicati come l’antisemitismo, l’opposizione al capitalismo e al liberismo economico, il rifiuto dell’ideale di Patria, dell’ordine e della disciplina, l’odio nei confronti delle Forze Armate e di polizia, la rivalsa nei confronti di chi è più abbiente grazie al lavoro, la solidarietà con clandestini, migranti e delinquenti, il garantismo ipocrita e a senso unico. Temi che sono da sempre mantra di movimenti e partiti più o meno estremi, di democratici autoreferenziali “a corrente alternata” e accesi sindacalisti e che vengono espressi spesso attraverso varie forme di divulgazione e distorsioni mediatiche, violenze nel corso di manifestazioni, vandalismi e sabotaggi, continuando a costituire un segnale d’allarme per la sicurezza e l’ordine pubblico e, altresì, per esercizi commerciali e industrie, vittime di danneggiamenti e altri reati contro il patrimonio con effetti, oltre che di mero danno materiale, sulla continuità operativa (ad esempio problemi logistici, rallentamento della produzione, chiusure forzate, ecc.). 

Il conflitto israelo-palestinese ha perciò ancora una volta inciso profondamente sulle narrative radicali in Europa, fungendo da catalizzatore per rinnovate forme di strumentalizzazione politica, estremismo e “utile idiozia” [cfr. T. Marshall, Le 10 mappe che spiegano il mondo, Garzanti, Roma, 2017], con pesante recrudescenza dell’antisemitismo e potenziali significativi scenari di collaborazione tra realtà radicalizzate nell’ambito ideologico e religioso e movimenti eversivi e sovversivi interni. 

È qui doveroso ribadire che Hamas e lo jihadismo filopalestinese non sono certamente riusciti a perpetrare attacchi in Italia e nel continente grazie alla proficua ed efficiente collaborazione tra le Agenzie di Intelligence nazionali ed europee, gli Stati Uniti e il Mossad israeliano. Lo studio e il monitoraggio a livello globale e coordinato del rapporto tra islam politico, dinamiche comunitarie e contesto territoriale sono infatti cruciali per l’antiterrorismo. In Italia, secondo fonti CISINT (Centro Italiano di Strategia e Intelligence), vivono oggi circa 2,5 milioni di musulmani, quasi quattro volte i 900.000 del 2001. A Roma la comunità ha raggiunto 180.000–200.000 residenti, mentre i luoghi di culto sono circa 120, con oltre 30 centri culturali strutturati. Numerose sono le segnalazioni, indagini e notizie di reato circa irregolarità edilizie, finanziamenti opachi, predicatori non registrati. Non emerge una radicalizzazione diffusa, ma un sistema privo di disciplina e regole chiare in cui ben possono annidarsi e celarsi pratiche e movimenti da attenzionare [cfr. A. Russo, Centro Studi per le Libertà e Giustizia, dicembre 2025].


Secondo l’European Police Centre tra il 10 e il 15 per cento dei centri islamici dell’Europa occidentale è influenzato da reti dell’islam militante, principalmente di matrice sunnita, inclusi i Fratelli Musulmani, di aperto stampo filopalestinese. Applicando la proporzione all’Italia si potrebbe trattare di 30–45 realtà potenzialmente sensibili e con possibili legami con soggetti italiani della medesima ideologia o con interessi economici in merito. 

Occorre pertanto implementare, unitamente all’ottima sinergia tra Agenzie già in essere, sia a livello statuale che aziendale, attività di intelligence culturale, Human Intelligence, monitoraggio del web con analisti OSINT (compresi deep e dark web), un dialogo strutturato con le comunità musulmane integrate e moderate, metodi di trasparenza e tracciabilità da punto a punto sui finanziamenti e trasferimenti di denaro, registri ufficiali per i luoghi di culto e controllo diretto sugli stessi. 

Francia, Germania e Regno Unito e, meglio ancora, Stati europei con ancora viva una sana cultura identitaria (ad esempio Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca) applicano modelli di supervisione istituzionale, mentre l’Italia ad oggi interviene solo con aggiornamenti delle norme penali, quindi ad effetto ipoteticamente deterrente e comunque reattivo, quando invece l’azione dovrebbe meglio essere proattiva, con controlli stabili e strutturati, facendo avvertire la presenza e la pressione dello Stato su realtà foriere di supporto diretto o indiretto al terrorismo e alla devianza politica e religiosa.

Chi analizza fenomeni sociali e politici con un’impostazione orientata alla security e all’intelligence deve essere posto al centro di questo dibattito, per fornire metodo, dati, interpretazioni, scenari e favorire processi decisionali solidi e informati a livello tanto di Pubblica Amministrazione come di enti privati. 

Operare in questa auspicabile direzione significa proteggere coesione e tenuta sociale prima che sia davvero troppo tardi, tutelare sicurezza e benessere della collettività, delle città e delle realtà produttive, l’economia locale e nazionale, garantire un futuro educativo scevro da strumentalizzazioni e travisamenti, una scuola pubblica, un’università e un’impresa depoliticizzate, restituendo valore oggettivo e di patrimonio culturale condiviso alla storia e alla geografia politica.




Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Master’s Degree in Scienze della Difesa e della Sicurezza, Master universitario “Manager della Security”.

Certificato Professionista della Security UNI 10459:2017 (credenziale ICMQ n° 25-00890). 

Iscritto ad AIPSA – Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale e al Centro Studi AMIStaDeS – Ricerca, Analisi e Formazione in Affari Internazionali (Geopolitica). Referente area Parma Divisione Security per SQUAD S.M.P.D. (NATO cod. NCAGE AN161, ONU cod. UNGM 398296).

Ha conseguito numerose certificazioni di avvenuta formazione in materia di Antiterrorismo, Intelligence, Travel Risk Management, difese fisiche ed elettroniche, Security nell’ambito delle infrastrutture critiche (aeroporti, siti nucleari, contesti militari, ecc.).

Vanta 20 anni di esperienza in materia di Security in contesti di media e alta complessità. Si è occupato di analisi sociale, geopolitica e dei fenomeni criminosi, Intelligence, Travel Risk Management e difesa di siti produttivi per cantieri e attività commerciali in Italia, Est Europa e Africa occidentale, di coordinamento tattico e operativo di physical security in Italia e Romania, project management e compliance. Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Affari Legali e Appalti presso impresa del settore delle costruzioni infrastrutturali e di protezione civile e, successivamente, di Project Manager d’Area Security, Safety e Facility Management presso un’importante Società multiservizi in ambito sanitario e istituzionale. Ha quindi svolto la funzione di responsabile Security, Affari legali e Risorse Umane presso Società di servizi nell’ambito dei contratti pubblici. 

Attualmente Security Manager, Responsabile Intelligence e Risk Management per Overall Advisory e Security Manager e Project Manager per Facilita S.r.l., società operanti nell’ambito della consulenza strategica per lavori e servizi pubblici presso infrastrutture critiche e obiettivi sensibili (Aziende Ospedaliere, aeroporti e porti, stazioni e reti ferroviarie, Università, caserme e installazioni militari e di Pubblica Sicurezza, Ministeri e altre Amministrazioni Pubbliche) e servizi privati in grandi contesti industriali e poli logistici.

Ha svolto attività accademica presso l’Università degli Studi di Parma in materia di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale. 

Ha servito nell’Arma dei Carabinieri ed è attualmente attivo in qualità di socio effettivo presso l’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Parma.


Commenti


SQUAD

codice NATO

NATO

NCAGE AN161

SECURITY MILITARY POLICE DIVISION

codice ONU

  ONU

UNGM398296

codice DUNS

DUNS

D&B 435704113

bottom of page